Prendendo le mosse da una decisione della Cassazione, si affronta il problema, se la nomina giudiziale dell’arbitro sia ammissibile in ipotesi ulteriori rispetto a quelle espressamente contemplate nell’art. 810 c.p.c. e, in particolare, se essa possa avere ad oggetto il terzo arbitro, allorché la convenzione di arbitrato ne preveda la nomina su accordo delle parti, ma lo stesso non venga raggiunto. Alla luce della complessiva disciplina della nomina degli arbitri, così come ridisegnata dalle ultime riforme del giudizio arbitrale, si dà al quesito di cui sopra risposta positiva, a patto che la parte che domanda la nomina presidenziale dimostri che la controparte non ha collaborato o ha comunque tenuto un comportamento ostruzionistico.
Marinucci, E. (2010). Sulla nomina giudiziale del terzo arbitro in caso di mancato accordo tra le parti. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE(3), 703-710.
Sulla nomina giudiziale del terzo arbitro in caso di mancato accordo tra le parti
MARINUCCI, ELENA SARA CHIARA
2010
Abstract
Prendendo le mosse da una decisione della Cassazione, si affronta il problema, se la nomina giudiziale dell’arbitro sia ammissibile in ipotesi ulteriori rispetto a quelle espressamente contemplate nell’art. 810 c.p.c. e, in particolare, se essa possa avere ad oggetto il terzo arbitro, allorché la convenzione di arbitrato ne preveda la nomina su accordo delle parti, ma lo stesso non venga raggiunto. Alla luce della complessiva disciplina della nomina degli arbitri, così come ridisegnata dalle ultime riforme del giudizio arbitrale, si dà al quesito di cui sopra risposta positiva, a patto che la parte che domanda la nomina presidenziale dimostri che la controparte non ha collaborato o ha comunque tenuto un comportamento ostruzionistico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.