L'orientamento ad oggi prevalente in materia di sindacato dei giudici amministrativi sulla discrezionalità tecnica è espressione di un controllo pieno, effettivo e intrinseco, idoneo a contemperare le esigenze di tutela delle situazioni giuridiche private con l'autonomia della pubblica amministrazione nell'individuare quale fra le soluzioni ammissibili in base alla scienza opinabile richiamata dalla norma sia la più adeguata al caso concreto. Questo nonostante la presenza di pronunce favorevoli a un controllo di tipo sostitutivo, che non si limiti a verificare la corrispondenza fra la scelta dell'amministrazione e uno dei risultati possibili, ma che consenta ai giudici di indicare la soluzione che essi ritengono migliore per il caso di specie. In realtà, lo svolgimento di valutazioni tecniche complesse rende l'operato dell'amministrazione fungibile, in quanto la scelta tra una delle soluzioni opinabili è espressione di un potere sull'an. In altre parole, l'amministrazione è chiamata a verificare l'effettiva attualità dell'interesse astrattamente individuato dal legislatore, così disponendo della produzione o meno degli effetti previsti dalla norma. Se tale scelta esclude il potere sostitutivo dei giudici, il rinvio normativo ad una regola tecnica limita la libertà dell'amministrazione a una delle soluzioni ammissibili, fornendo ai giudici uno stringente parametro valutativo e garantendo la piena tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi coinvolti.

Galli, L. (2014). Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: pienezza e bilanciamento del controllo. DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO, XXXII(4), 1372-1405.

Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: pienezza e bilanciamento del controllo

Galli, L
2014

Abstract

L'orientamento ad oggi prevalente in materia di sindacato dei giudici amministrativi sulla discrezionalità tecnica è espressione di un controllo pieno, effettivo e intrinseco, idoneo a contemperare le esigenze di tutela delle situazioni giuridiche private con l'autonomia della pubblica amministrazione nell'individuare quale fra le soluzioni ammissibili in base alla scienza opinabile richiamata dalla norma sia la più adeguata al caso concreto. Questo nonostante la presenza di pronunce favorevoli a un controllo di tipo sostitutivo, che non si limiti a verificare la corrispondenza fra la scelta dell'amministrazione e uno dei risultati possibili, ma che consenta ai giudici di indicare la soluzione che essi ritengono migliore per il caso di specie. In realtà, lo svolgimento di valutazioni tecniche complesse rende l'operato dell'amministrazione fungibile, in quanto la scelta tra una delle soluzioni opinabili è espressione di un potere sull'an. In altre parole, l'amministrazione è chiamata a verificare l'effettiva attualità dell'interesse astrattamente individuato dal legislatore, così disponendo della produzione o meno degli effetti previsti dalla norma. Se tale scelta esclude il potere sostitutivo dei giudici, il rinvio normativo ad una regola tecnica limita la libertà dell'amministrazione a una delle soluzioni ammissibili, fornendo ai giudici uno stringente parametro valutativo e garantendo la piena tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi coinvolti.
Nota a sentenza
Discrezionalità amministrativa; Discrezionalità tecnica; Sindacato giurisdizionale; Tutela situazioni giuridiche
Italian
2014
XXXII
4
1372
1405
none
Galli, L. (2014). Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: pienezza e bilanciamento del controllo. DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO, XXXII(4), 1372-1405.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/200176
Citazioni
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
Social impact