L’articolo considera dapprima alcuni noti casi che hanno indotto la Corte Suprema degli Stati Uniti a porre degli argini alla concessione dei punitive damages nelle cause civili. L’articolo percorre, poi, le decisioni che, nel nostro Paese in sede di delibazione di sentenze statunitensi caratterizzate dalla concessione dei danni punitivi hanno dovuto affrontare il tema della compatibilità con il nostro ordinamento di una condanna avente anche finalità sanzionatorie e deterrenti. E’ esaminata, infine, la sentenza n. 16601 resa a sezioni unite dalla Corte di cassazione il 5 luglio 2017, che appare senz’altro di spiccata rilevanza per molte ragioni: considerata l’evoluzione della nozione di ordine pubblico essa nega, infatti, che possano ravvisarsi ragioni ostative alla riconoscibilità di sentenze statunitensi che si pronuncino favorevolmente sui punitive damages; esclude che debba continuarsi a considerare estranea al sistema della responsabilità civile la funzione sanzionatoria, alla luce anche di non pochi elementi già presenti nel nostro ordinamento; invita, infine, il legislatore a considerare senza pregiudizi la delicata questione.
Vaccà, C. (2017). Le Sezioni unite ed i punitive damages: una significativa circolazione di un modello?. LAVORO, DIRITTI, EUROPA(1/2017), 14-25.
Le Sezioni unite ed i punitive damages: una significativa circolazione di un modello?
Vaccà, C
2017
Abstract
L’articolo considera dapprima alcuni noti casi che hanno indotto la Corte Suprema degli Stati Uniti a porre degli argini alla concessione dei punitive damages nelle cause civili. L’articolo percorre, poi, le decisioni che, nel nostro Paese in sede di delibazione di sentenze statunitensi caratterizzate dalla concessione dei danni punitivi hanno dovuto affrontare il tema della compatibilità con il nostro ordinamento di una condanna avente anche finalità sanzionatorie e deterrenti. E’ esaminata, infine, la sentenza n. 16601 resa a sezioni unite dalla Corte di cassazione il 5 luglio 2017, che appare senz’altro di spiccata rilevanza per molte ragioni: considerata l’evoluzione della nozione di ordine pubblico essa nega, infatti, che possano ravvisarsi ragioni ostative alla riconoscibilità di sentenze statunitensi che si pronuncino favorevolmente sui punitive damages; esclude che debba continuarsi a considerare estranea al sistema della responsabilità civile la funzione sanzionatoria, alla luce anche di non pochi elementi già presenti nel nostro ordinamento; invita, infine, il legislatore a considerare senza pregiudizi la delicata questione.File | Dimensione | Formato | |
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