SCHEDA E.4 - La Legge del 2 dicembre 1994, n. 689 “Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stipulata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982” Con la Legge n. 689/1994 l’Italia ha ratificato La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, ad oggi firmata da 157 Stati e ratificata da 167. In un contesto storico mondiale in cui il mare oltre la fascia delle 3 miglia nautiche antistanti i litorali era considerato “acque internazionali”, ossia di proprietà di nessuno Stato e quindi di libero accesso, l’introduzione di questa Legge rappresenta una novità assoluta volta a creare ordine giuridico ed economico (con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo anche privi di litorale1). Il Documento si basa sui principi di uso equo e pacifico delle risorse e della conservazione e protezione dell’ambiente marino in accordo con quanto espresso dalla Risoluzione n. 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dichiarò solennemente, che «l’area del fondo marino e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, così come le sue risorse, sono da considerarsi patrimonio comune dell’umanità» (Introduzione al Compendio dei documenti base “The Law of the Sea”, 2001). L’UNCLOS è composto quindi da diverse Parti volte a disciplinare: - la definizione e regolamentazione degli spazi marini con l’introduzione dell’esercizio della Piattaforma Continentale, della Zona Economica Esclusiva (ZEE), della Zona di Protezione Ecologica (ZPE), della Zona Contigua, dell’alto mare e dell’“Area” relativa alle acque internazionali (PART II, PART IV - VIII, PART IX-XI); - la navigazione internazionale (PART III); - la conservazione e protezione dell’ambiente marino (cooperazione internazionale e regionale, monitoraggi e valutazione ambientale) (PART XII); - le ricerche scientifiche (PART XII); - lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina. La necessità di adottare un regolamento internazionale comune è fondamentalmente legata quindi alla possibilità di uno sviluppo equo e sostenibile delle risorse marine locali e internazionali: idrocarburi, minerali, noduli polimetallici (di manganese, di zolfo e crosta ricca in cobalto) e gas idrati. Entro i mari ritenuti di giurisdizione dello Stato Membro, ovvero entro la propria piattaforma continentale, lo Stato definisce la normativa e i regolamenti per lo sviluppo delle proprie risorse nel rispetto dei principi espressi dalla UNCLOS. Nelle acque di giurisdizione internazionale, nella cosiddetta “Area” (cfr. art. 136 PART XI), l’UNCLOS ha istituito, ai sensi dell’art. 136, l’Autorità internazionale per i fondali marini (“International Seabed Authority, ISA”). La funzione principale dell’Autorità è quindi quella di regolare le risorse in acque profonde e assicurare la protezione dell’ambiente marino da qualsiasi effetto pericoloso che può derivare dalle attività umane. 1 L’UNLCOS assicura l’adozione da parte di tutti gli Stati e dell’Autorità competente di principi finalizzati a garantire meccanismi di partecipazione alle decisioni per i Paesi in via di sviluppo o privi di litorale tramite la presenza di rappresentanti permanenti negli organi decisionali, i meccanismi di site banking, per riservare parte delle zone concesse oltre che agli investitori anche ai paesi in via di sviluppo, e politiche di istituzione e gestione di un fondo dedicato di assistenza economica che grava direttamente sul fondo dell’Autorità. Con questo scopo, l’Autorità gestisce e definisce le procedure di coltivazione ed estrazione delle risorse minerarie (solide, liquide o gassose in situ o sotto il fondale marino, incluso i noduli polimetallici) attraverso 3 livelli decisionali e di controllo, che in ordine di importanza sono: - l’Assemblea, composta da tutti gli Stati ratificatori e di cui l’African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) è il principale organo decisionale. Assume le decisioni, generali e finali, sulla base di un consenso o dell’espressione di voto di maggioranza, avvalendosi dei pareri derivanti dal Consiglio (art. 159, par. 8); - il Consiglio, composto da 36 membri eletti dall’Assemblea, tra i quali i rappresentanti di consumatori, investitori ed esportatori degli Stati in via di sviluppo o con interessi particolari e rappresentanti regionali di diversi Stati. È l’organo esecutivo dell’Autorità e stabilisce politiche specifiche in conformità ai principi fissati dall’Assemblea, supervisionando e coordinando i lavori per quanto di competenza dell’Autorità, approvando quanto deliberato dalle Commissioni tecnico legale e finanziaria; - la Commissione legale-tecnica (Legal and Techinical Commission, LTC) e la Commissione finanziaria (Economic Planning Commission, EPC), sono formate entrambe da 15 membri eletti dal Consiglio. La prima formula le procedure e i regolamenti per le attività di prospezione, esplorazione e produzione e aggiorna il Consiglio circa i provvedimenti per la protezione del mare in base alle principali criticità di impatto ambientale del progetto individuate. La seconda si occupa di effettuare un’accurata analisi delle capacità tecniche ed economiche per verificare la fattibilità di progetto. A livello internazionale l’Autorità ha definito:2 - Norme per la prospezione e l’esplorazione di noduli polimetallici nell’Area; - Norme per la prospezione e l’esplorazione dei noduli di zolfo nell’Area; - Norme per la prospezione e l’esplorazione della crosta ferromanganese ricca in cobalto. Nel corso degli ultimi anni la DGS-UNMIG è stata coinvolta e ha partecipato attivamente alla ventunesima Sessione dell’International Seabed Authority a Kingston, Giamaica (atto ISBA 21/A/INF/6), e ha seguito i lavori per la stesura della prima bozza di “Codice di produzione Mineraria nell’Area”.3 A luglio 2016, la Commissione ha sottoposto la prima bozza di Codice a consultazione di tutti gli stati Membri e gli stakeholder per ricevere, entro il 2 novembre 2016, osservazioni al riguardo (Developing a Regulatory Framework for Mineral Exploitation in the Area). La bozza fornisce gli elementi base per i processi di presentazione delle istanze da parte degli operatori e le successive attività amministrative, i diritti e i doveri degli operatori anche dettati da specifiche “Linee Guida” e “Raccomandazioni”. Il draft fornirà inoltre indicazioni in relazione ai principi di sicurezza e razionale gestione delle risorse, in accordo con l’adozione delle migliori pratiche industriali per la produzione e il monitoraggio delle attività, nonché in relazione alla redazione di uno studio dettagliato di analisi e gestione del rischio e di intervento in caso di danno ambientale. Di pari passo alla stesura del Codice procederà lo sviluppo di uno specifico “Regolamento Ambientale” e del “Regolamento Direttoriale per il Seabed Mining” rispettivamente relativi, 2 www.isa.org.jm/mineral-resources/553; www.isa.org.jm/files/documents/EN/Regs/DraftExpl/Draft_ExplReg_SCT.pdf ) il primo alla stesura di un “piano di gestione ambientale strategico” che include le misure di intervento collegate ai principali impatti individuati, e il secondo alla definizione dei processi funzionali giornalieri (amministrativi, di reporting, e di miglioramento) collegati alle procedure dell’Autorità per attività di ispezione e controllo. Il Codice e i due documenti ambientali saranno successivamente confrontati per verificare eventuali conflittualità o sovrapposizioni delle normative. La Commissione Legale - Tecnica (LTC) si è incontrata a febbraio del 2017 discutendo il draft di regolamento per la produzione mineraria nell’Area. Il Documento è stato poi posto in consultazione dal Segretariato dell’ISA ad agosto 2017 per commenti da parte di tutti gli stakeholder. La deadline per la proposta di osservazioni al Documento è il 20 dicembre 2017.

Antoncecchi, I. (2017). unmig 1957-2017 Scheda E.4 - La Legge del 2 dicembre1994, n. 689. In O. Coppi, S. Grandi, Urtis R (a cura di), unmig 1957-2017 60° dell’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (pp. 1-382). Roma : Università degli Studi Milano Bicocca CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio.

unmig 1957-2017 Scheda E.4 - La Legge del 2 dicembre1994, n. 689

Antoncecchi, I.
2017

Abstract

SCHEDA E.4 - La Legge del 2 dicembre 1994, n. 689 “Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stipulata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982” Con la Legge n. 689/1994 l’Italia ha ratificato La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, ad oggi firmata da 157 Stati e ratificata da 167. In un contesto storico mondiale in cui il mare oltre la fascia delle 3 miglia nautiche antistanti i litorali era considerato “acque internazionali”, ossia di proprietà di nessuno Stato e quindi di libero accesso, l’introduzione di questa Legge rappresenta una novità assoluta volta a creare ordine giuridico ed economico (con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo anche privi di litorale1). Il Documento si basa sui principi di uso equo e pacifico delle risorse e della conservazione e protezione dell’ambiente marino in accordo con quanto espresso dalla Risoluzione n. 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dichiarò solennemente, che «l’area del fondo marino e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, così come le sue risorse, sono da considerarsi patrimonio comune dell’umanità» (Introduzione al Compendio dei documenti base “The Law of the Sea”, 2001). L’UNCLOS è composto quindi da diverse Parti volte a disciplinare: - la definizione e regolamentazione degli spazi marini con l’introduzione dell’esercizio della Piattaforma Continentale, della Zona Economica Esclusiva (ZEE), della Zona di Protezione Ecologica (ZPE), della Zona Contigua, dell’alto mare e dell’“Area” relativa alle acque internazionali (PART II, PART IV - VIII, PART IX-XI); - la navigazione internazionale (PART III); - la conservazione e protezione dell’ambiente marino (cooperazione internazionale e regionale, monitoraggi e valutazione ambientale) (PART XII); - le ricerche scientifiche (PART XII); - lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina. La necessità di adottare un regolamento internazionale comune è fondamentalmente legata quindi alla possibilità di uno sviluppo equo e sostenibile delle risorse marine locali e internazionali: idrocarburi, minerali, noduli polimetallici (di manganese, di zolfo e crosta ricca in cobalto) e gas idrati. Entro i mari ritenuti di giurisdizione dello Stato Membro, ovvero entro la propria piattaforma continentale, lo Stato definisce la normativa e i regolamenti per lo sviluppo delle proprie risorse nel rispetto dei principi espressi dalla UNCLOS. Nelle acque di giurisdizione internazionale, nella cosiddetta “Area” (cfr. art. 136 PART XI), l’UNCLOS ha istituito, ai sensi dell’art. 136, l’Autorità internazionale per i fondali marini (“International Seabed Authority, ISA”). La funzione principale dell’Autorità è quindi quella di regolare le risorse in acque profonde e assicurare la protezione dell’ambiente marino da qualsiasi effetto pericoloso che può derivare dalle attività umane. 1 L’UNLCOS assicura l’adozione da parte di tutti gli Stati e dell’Autorità competente di principi finalizzati a garantire meccanismi di partecipazione alle decisioni per i Paesi in via di sviluppo o privi di litorale tramite la presenza di rappresentanti permanenti negli organi decisionali, i meccanismi di site banking, per riservare parte delle zone concesse oltre che agli investitori anche ai paesi in via di sviluppo, e politiche di istituzione e gestione di un fondo dedicato di assistenza economica che grava direttamente sul fondo dell’Autorità. Con questo scopo, l’Autorità gestisce e definisce le procedure di coltivazione ed estrazione delle risorse minerarie (solide, liquide o gassose in situ o sotto il fondale marino, incluso i noduli polimetallici) attraverso 3 livelli decisionali e di controllo, che in ordine di importanza sono: - l’Assemblea, composta da tutti gli Stati ratificatori e di cui l’African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) è il principale organo decisionale. Assume le decisioni, generali e finali, sulla base di un consenso o dell’espressione di voto di maggioranza, avvalendosi dei pareri derivanti dal Consiglio (art. 159, par. 8); - il Consiglio, composto da 36 membri eletti dall’Assemblea, tra i quali i rappresentanti di consumatori, investitori ed esportatori degli Stati in via di sviluppo o con interessi particolari e rappresentanti regionali di diversi Stati. È l’organo esecutivo dell’Autorità e stabilisce politiche specifiche in conformità ai principi fissati dall’Assemblea, supervisionando e coordinando i lavori per quanto di competenza dell’Autorità, approvando quanto deliberato dalle Commissioni tecnico legale e finanziaria; - la Commissione legale-tecnica (Legal and Techinical Commission, LTC) e la Commissione finanziaria (Economic Planning Commission, EPC), sono formate entrambe da 15 membri eletti dal Consiglio. La prima formula le procedure e i regolamenti per le attività di prospezione, esplorazione e produzione e aggiorna il Consiglio circa i provvedimenti per la protezione del mare in base alle principali criticità di impatto ambientale del progetto individuate. La seconda si occupa di effettuare un’accurata analisi delle capacità tecniche ed economiche per verificare la fattibilità di progetto. A livello internazionale l’Autorità ha definito:2 - Norme per la prospezione e l’esplorazione di noduli polimetallici nell’Area; - Norme per la prospezione e l’esplorazione dei noduli di zolfo nell’Area; - Norme per la prospezione e l’esplorazione della crosta ferromanganese ricca in cobalto. Nel corso degli ultimi anni la DGS-UNMIG è stata coinvolta e ha partecipato attivamente alla ventunesima Sessione dell’International Seabed Authority a Kingston, Giamaica (atto ISBA 21/A/INF/6), e ha seguito i lavori per la stesura della prima bozza di “Codice di produzione Mineraria nell’Area”.3 A luglio 2016, la Commissione ha sottoposto la prima bozza di Codice a consultazione di tutti gli stati Membri e gli stakeholder per ricevere, entro il 2 novembre 2016, osservazioni al riguardo (Developing a Regulatory Framework for Mineral Exploitation in the Area). La bozza fornisce gli elementi base per i processi di presentazione delle istanze da parte degli operatori e le successive attività amministrative, i diritti e i doveri degli operatori anche dettati da specifiche “Linee Guida” e “Raccomandazioni”. Il draft fornirà inoltre indicazioni in relazione ai principi di sicurezza e razionale gestione delle risorse, in accordo con l’adozione delle migliori pratiche industriali per la produzione e il monitoraggio delle attività, nonché in relazione alla redazione di uno studio dettagliato di analisi e gestione del rischio e di intervento in caso di danno ambientale. Di pari passo alla stesura del Codice procederà lo sviluppo di uno specifico “Regolamento Ambientale” e del “Regolamento Direttoriale per il Seabed Mining” rispettivamente relativi, 2 www.isa.org.jm/mineral-resources/553; www.isa.org.jm/files/documents/EN/Regs/DraftExpl/Draft_ExplReg_SCT.pdf ) il primo alla stesura di un “piano di gestione ambientale strategico” che include le misure di intervento collegate ai principali impatti individuati, e il secondo alla definizione dei processi funzionali giornalieri (amministrativi, di reporting, e di miglioramento) collegati alle procedure dell’Autorità per attività di ispezione e controllo. Il Codice e i due documenti ambientali saranno successivamente confrontati per verificare eventuali conflittualità o sovrapposizioni delle normative. La Commissione Legale - Tecnica (LTC) si è incontrata a febbraio del 2017 discutendo il draft di regolamento per la produzione mineraria nell’Area. Il Documento è stato poi posto in consultazione dal Segretariato dell’ISA ad agosto 2017 per commenti da parte di tutti gli stakeholder. La deadline per la proposta di osservazioni al Documento è il 20 dicembre 2017.
Schede di catalogo, repertorio o corpora
Legge 2/12/1994, n. 689; "Convenzione Nazioni Unite"; UNCLOS
Italian
unmig 1957-2017 60° dell’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse
Coppi, O; Grandi, S; Urtis R
ott-2017
2017
9788890749162
1
Università degli Studi Milano Bicocca CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio
1
382
Antoncecchi, I. (2017). unmig 1957-2017 Scheda E.4 - La Legge del 2 dicembre1994, n. 689. In O. Coppi, S. Grandi, Urtis R (a cura di), unmig 1957-2017 60° dell’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (pp. 1-382). Roma : Università degli Studi Milano Bicocca CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/175154
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