L’art. 33 della legge n. 287/1990 definisce la distribuzione della “competenza giurisdizionale” nella materia disciplinata dalla L. n. 287/1990 fra giudice amministrativo e giudice ordinario. Chiarito che l’articolazione dei due commi della norma non riflette il problema del riparto fra le giurisdizioni (amministrativa e ordinaria) della tutela nei confronti dell’amministrazione pubblica, il saggio si occupa specificamente della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Particolare attenzione è dedicata all’indagine circa l’ampiezza del sindacato giurisdizionale sugli atti dell’Autorità antitrust nonché ai profili più strettamente processuali (legittimazione a ricorrere, rito speciale accelerato, tipologia delle azioni ammissibili, tutela cautelare, competenza del TAR del Lazio).
Piscitelli, L. (2006). Commento all'art. 33. comma 1, della legge n. 287 del 1990. In G. Alpa, P. Zatti (a cura di), Commentario breve al codice civile leggi complementari. Volume 2 (pp. 97-110). Padova : Cedam.
Commento all'art. 33. comma 1, della legge n. 287 del 1990
PISCITELLI, LUIGI
2006
Abstract
L’art. 33 della legge n. 287/1990 definisce la distribuzione della “competenza giurisdizionale” nella materia disciplinata dalla L. n. 287/1990 fra giudice amministrativo e giudice ordinario. Chiarito che l’articolazione dei due commi della norma non riflette il problema del riparto fra le giurisdizioni (amministrativa e ordinaria) della tutela nei confronti dell’amministrazione pubblica, il saggio si occupa specificamente della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Particolare attenzione è dedicata all’indagine circa l’ampiezza del sindacato giurisdizionale sugli atti dell’Autorità antitrust nonché ai profili più strettamente processuali (legittimazione a ricorrere, rito speciale accelerato, tipologia delle azioni ammissibili, tutela cautelare, competenza del TAR del Lazio).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.