La clausola di salvaguardia dei Concordati stipulati tra la Santa Sede ed alcuni Stati, prevista dall’art. 63 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale trova la sua ratio nel fatto che i Concordati con la Santa Sede, specie se risalenti nel tempo, prevedono, per un verso, una clausola di riserva ai tribunali ecclesiastici della giurisdizione sulla validità del matrimonio canonico trascritto che potrebbe impedire allo Stato membro il riconoscimento di sentenze di nullità matrimoniale pronunciate da giudici civili stranieri e, per altro verso, il riconoscimento agli effetti civili delle pronunce ecclesiastiche che le equipara, di fatto, a quelle civili oggetto del Regolamento. L’art. 63.4 concede all’Italia, alla Spagna ed a Malta la facoltà di sottoporre le decisioni di cui al paragrafo 2, vale a dire quelle relative all’invalidità del matrimonio disciplinate dal Concordato concluso con il Portogallo nel 1940, alle procedure ed ai controlli previsti per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche dai rispettivi Concordati con la Santa Sede.
Marchei, N. (2007). Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ed i Concordati con la Santa Sede. In C. Ricci, S. Bariatti (a cura di), Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei. Da Bruxelles II a Roma III (pp. 51-76). PADOVA : Cedam.
Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ed i Concordati con la Santa Sede
MARCHEI, NATASCIA
2007
Abstract
La clausola di salvaguardia dei Concordati stipulati tra la Santa Sede ed alcuni Stati, prevista dall’art. 63 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale trova la sua ratio nel fatto che i Concordati con la Santa Sede, specie se risalenti nel tempo, prevedono, per un verso, una clausola di riserva ai tribunali ecclesiastici della giurisdizione sulla validità del matrimonio canonico trascritto che potrebbe impedire allo Stato membro il riconoscimento di sentenze di nullità matrimoniale pronunciate da giudici civili stranieri e, per altro verso, il riconoscimento agli effetti civili delle pronunce ecclesiastiche che le equipara, di fatto, a quelle civili oggetto del Regolamento. L’art. 63.4 concede all’Italia, alla Spagna ed a Malta la facoltà di sottoporre le decisioni di cui al paragrafo 2, vale a dire quelle relative all’invalidità del matrimonio disciplinate dal Concordato concluso con il Portogallo nel 1940, alle procedure ed ai controlli previsti per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche dai rispettivi Concordati con la Santa Sede.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.