La sentenza è interessante, secondo l' A., perché è la prima ad affrontare il problema dell' applicabilità dell' art. 171 della legge del diritto d' autore ai progetti di lavori di ingegneria. L' A. sostiene che l' interpretazione del pretore è criticabile perché, anche sostenendo l' esistenza di un diritto morale per tali progetti, non ammessa dall' A., il pretore avrebbe dovuto chiedersi se il diritto morale fosse assistito da sole difese civili o anche penali. Pur elencando la legge tutti i diritti connessi all' esercizio del diritto d' autore, l' art. 171 prevede un' espressa protezione penale soltanto per due di essi. Questo induce a pensare che il legislatore abbia voluto limitare questo genere di protezione alle sole due ipotesi espressamente disciplinate. Quanto al fatto che alcuni affermino che l' art. 171 fa riferimento alla nozione di opera in modo improprio volendo indicare anche i diritti connessi, per desumerne l' applicabilità dell' articolo ad essi, l' A. osserva, analizzando il testo della legge, che quando il legislatore ha utilizzato il termine opera, intendeva indicare le opere dell' ingegno, non altro. La sentenza del resto non convince anche per il fatto che gli imputati non hanno eseguito riproduzione grafica e/o rappresentativa del progetto, ma hanno effettuato riproduzione del suo contenuto intelluttuale d' indole tecnica. Non sono quindi perseguibili neppure se si considerassero tutti i diritti connessi tutelati dell' art. 171.

Cartella, M. (1976). Considerazione in tema di progetti di ingegneria (Nota Pret. Fabriano 21 aprile 1976). RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE(3/1976), 327-334.

Considerazione in tema di progetti di ingegneria (Nota Pret. Fabriano 21 aprile 1976)

CARTELLA, MASSIMO
1976

Abstract

La sentenza è interessante, secondo l' A., perché è la prima ad affrontare il problema dell' applicabilità dell' art. 171 della legge del diritto d' autore ai progetti di lavori di ingegneria. L' A. sostiene che l' interpretazione del pretore è criticabile perché, anche sostenendo l' esistenza di un diritto morale per tali progetti, non ammessa dall' A., il pretore avrebbe dovuto chiedersi se il diritto morale fosse assistito da sole difese civili o anche penali. Pur elencando la legge tutti i diritti connessi all' esercizio del diritto d' autore, l' art. 171 prevede un' espressa protezione penale soltanto per due di essi. Questo induce a pensare che il legislatore abbia voluto limitare questo genere di protezione alle sole due ipotesi espressamente disciplinate. Quanto al fatto che alcuni affermino che l' art. 171 fa riferimento alla nozione di opera in modo improprio volendo indicare anche i diritti connessi, per desumerne l' applicabilità dell' articolo ad essi, l' A. osserva, analizzando il testo della legge, che quando il legislatore ha utilizzato il termine opera, intendeva indicare le opere dell' ingegno, non altro. La sentenza del resto non convince anche per il fatto che gli imputati non hanno eseguito riproduzione grafica e/o rappresentativa del progetto, ma hanno effettuato riproduzione del suo contenuto intelluttuale d' indole tecnica. Non sono quindi perseguibili neppure se si considerassero tutti i diritti connessi tutelati dell' art. 171.
Nota a sentenza
diritti di privativa, diritti d'autore e di inventore
Italian
1976
3/1976
327
334
none
Cartella, M. (1976). Considerazione in tema di progetti di ingegneria (Nota Pret. Fabriano 21 aprile 1976). RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE(3/1976), 327-334.
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