In una breve nota redazionale con richiami di dottrina e giurisprudenza, l' A. pone in evidenza come la prima massima della sentenza in rassegna, con l' affermare che i pagamenti conseguiti a seguito di esecuzione forzata sono assoggettabili a revocatoria fallimentare, allorché ricorrono le condizioni previste dall' art. 67 comma 2 l. fall., conferma anzitutto l' indirizzo restrittivo ormai dominante, secondo cui tali pagamenti esulano dalla previsione del comma 1 dell' art. 67 stesso. Tale soluzione viene fondata su una pluralità di argomenti che l' A. illustra, così come illustra quali siano le conseguenze del ricondurre la revocabilità di pagamenti coattivi all' ipotesi di cui all' art. 67 comma 2 piuttosto che all' art. 67 comma 1 cit.. La seconda massima, rileva ancora l' A., conferma il precedente orientamento della Suprema Corte, secondo il quale i pagamenti coattivi di crediti assistiti da diritti di prelazione sfuggono alla revocatoria fallimentare.
Cartella, M. (1977). Osservazioni a Cass. sez. I civ. 19 ottobre 1976, n. 3608. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE(3/1977), 333-336.
Osservazioni a Cass. sez. I civ. 19 ottobre 1976, n. 3608
CARTELLA, MASSIMO
1977
Abstract
In una breve nota redazionale con richiami di dottrina e giurisprudenza, l' A. pone in evidenza come la prima massima della sentenza in rassegna, con l' affermare che i pagamenti conseguiti a seguito di esecuzione forzata sono assoggettabili a revocatoria fallimentare, allorché ricorrono le condizioni previste dall' art. 67 comma 2 l. fall., conferma anzitutto l' indirizzo restrittivo ormai dominante, secondo cui tali pagamenti esulano dalla previsione del comma 1 dell' art. 67 stesso. Tale soluzione viene fondata su una pluralità di argomenti che l' A. illustra, così come illustra quali siano le conseguenze del ricondurre la revocabilità di pagamenti coattivi all' ipotesi di cui all' art. 67 comma 2 piuttosto che all' art. 67 comma 1 cit.. La seconda massima, rileva ancora l' A., conferma il precedente orientamento della Suprema Corte, secondo il quale i pagamenti coattivi di crediti assistiti da diritti di prelazione sfuggono alla revocatoria fallimentare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.