E' ormai pacificamente ammessa la brevettabilita' dei marchi di forma o tridimensionali purche' presentino i caratteri della novita' e della originalita', requisiti comuni a tutti i marchi, e siano privi inoltre di caratteristiche funzionali o di utilita' estetica. la distinzione tra marchi di forma di figura consiste nel fatto che i primi sono tridimensionali mentre i secondi sono indimensionali, giacciono cioe' nel piano
Cartella, M. (1971). Osservazioni alla sentenza 24 luglio 1969 del Tribunale di Torino. RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE(3/1971), 202-214.
Osservazioni alla sentenza 24 luglio 1969 del Tribunale di Torino
CARTELLA, MASSIMO
1971
Abstract
E' ormai pacificamente ammessa la brevettabilita' dei marchi di forma o tridimensionali purche' presentino i caratteri della novita' e della originalita', requisiti comuni a tutti i marchi, e siano privi inoltre di caratteristiche funzionali o di utilita' estetica. la distinzione tra marchi di forma di figura consiste nel fatto che i primi sono tridimensionali mentre i secondi sono indimensionali, giacciono cioe' nel pianoFile in questo prodotto:
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