E' ormai pacificamente ammessa la brevettabilita' dei marchi di forma o tridimensionali purche' presentino i caratteri della novita' e della originalita', requisiti comuni a tutti i marchi, e siano privi inoltre di caratteristiche funzionali o di utilita' estetica. la distinzione tra marchi di forma di figura consiste nel fatto che i primi sono tridimensionali mentre i secondi sono indimensionali, giacciono cioe' nel piano

Cartella, M. (1971). Osservazioni alla sentenza 24 luglio 1969 del Tribunale di Torino. RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE(3/1971), 202-214.

Osservazioni alla sentenza 24 luglio 1969 del Tribunale di Torino

CARTELLA, MASSIMO
1971

Abstract

E' ormai pacificamente ammessa la brevettabilita' dei marchi di forma o tridimensionali purche' presentino i caratteri della novita' e della originalita', requisiti comuni a tutti i marchi, e siano privi inoltre di caratteristiche funzionali o di utilita' estetica. la distinzione tra marchi di forma di figura consiste nel fatto che i primi sono tridimensionali mentre i secondi sono indimensionali, giacciono cioe' nel piano
Nota a sentenza
marchi di forma
Italian
1971
3/1971
202
214
none
Cartella, M. (1971). Osservazioni alla sentenza 24 luglio 1969 del Tribunale di Torino. RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE(3/1971), 202-214.
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