La ditta e' lo strumento di individuazione dell' imprenditore ed inoltre svolge una funzione di tutela dell' avviamento commerciale e di pubblicita'. la legge vieta l' adozione da parte di un altro imprenditore di una ditta simile od uguale ad altra gia' preesistente purche' vi sia concorrenzialita' tra le due imprese per l' oggetto dell' impresa ed il luogo in cui e' esercitata. tali ultimi requisiti devono essere entrambi presenti per poter ottenere la tutela della ditta. la confondibilita' tra le due ditte deve essere rilevata in base ad un criterio oggettivo sulla base della capacita' di distinzione dell' uomo medio. nel caso di segno distintivo debole non basta una piccola modificazione di esso per escludere la confondibilita'
Cartella, M. (1971). Brevi richiami in materia di confondibilità tra ditte e segni distintivi deboli (Nota a trib. milano 11 novembre 1970). RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE(1-2/1971), 56-75.
Brevi richiami in materia di confondibilità tra ditte e segni distintivi deboli (Nota a trib. milano 11 novembre 1970)
CARTELLA, MASSIMO
1971
Abstract
La ditta e' lo strumento di individuazione dell' imprenditore ed inoltre svolge una funzione di tutela dell' avviamento commerciale e di pubblicita'. la legge vieta l' adozione da parte di un altro imprenditore di una ditta simile od uguale ad altra gia' preesistente purche' vi sia concorrenzialita' tra le due imprese per l' oggetto dell' impresa ed il luogo in cui e' esercitata. tali ultimi requisiti devono essere entrambi presenti per poter ottenere la tutela della ditta. la confondibilita' tra le due ditte deve essere rilevata in base ad un criterio oggettivo sulla base della capacita' di distinzione dell' uomo medio. nel caso di segno distintivo debole non basta una piccola modificazione di esso per escludere la confondibilita'I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.