L' A. esordisce osservando come il diritto di autore sia soggetto a limitazioni derivanti dall' esigenza di contemperare la protezione dell' interesse individuale del titolare del diritto sull' opera dell' ingegno, con gli interessi della collettività. Una di queste limitazioni è quella contenuta nel disposto dell' art. 70 della legge sul diritto d' autore, che l' A. riporta, e che così ricostruisce: il riassunto, la citazione e simili sono leciti: 1) se si inseriscono in un' opera autonoma, II) se in tale inserimento, l' utilizzazione per riassunto o citazione, dell' opera altrui avviene per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, III) se il riassunto, o la citazione sono contenuti nei limiti dettati dalle finalità di critica, di discussione o di insegnamento, IV) se il riassunto, la citazione, non costituiscono concorrenza all' utilizzazione economica dell' opera altrui. Accenna poi ai rapporti tra "riassunto" e "compendio" e dopo aver ricordato altre norme della legge sul diritto d' autore (artt. 12 e 18) ed in particolare l' art. 4 che tra le elaborazione alle quali è esteso il diritto di esclusiva enumera anche le riduzioni ed i compendi dell' opera. Conclude osservando che il sistema delle norme sopra ricordate ha la finalità di evitare che il pubblico, leggendo un riassunto o citazione particolarmente estesi e particolareggiati, possa poi fare a meno di acquistare l' opera originale, o le sue realizzazioni derivate.

Cartella, M. (1980). Presupposti e limiti dei riassunti (e citazioni) di opere altrui. RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE(n.4/1980), 405-412.

Presupposti e limiti dei riassunti (e citazioni) di opere altrui

CARTELLA, MASSIMO
1980

Abstract

L' A. esordisce osservando come il diritto di autore sia soggetto a limitazioni derivanti dall' esigenza di contemperare la protezione dell' interesse individuale del titolare del diritto sull' opera dell' ingegno, con gli interessi della collettività. Una di queste limitazioni è quella contenuta nel disposto dell' art. 70 della legge sul diritto d' autore, che l' A. riporta, e che così ricostruisce: il riassunto, la citazione e simili sono leciti: 1) se si inseriscono in un' opera autonoma, II) se in tale inserimento, l' utilizzazione per riassunto o citazione, dell' opera altrui avviene per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, III) se il riassunto, o la citazione sono contenuti nei limiti dettati dalle finalità di critica, di discussione o di insegnamento, IV) se il riassunto, la citazione, non costituiscono concorrenza all' utilizzazione economica dell' opera altrui. Accenna poi ai rapporti tra "riassunto" e "compendio" e dopo aver ricordato altre norme della legge sul diritto d' autore (artt. 12 e 18) ed in particolare l' art. 4 che tra le elaborazione alle quali è esteso il diritto di esclusiva enumera anche le riduzioni ed i compendi dell' opera. Conclude osservando che il sistema delle norme sopra ricordate ha la finalità di evitare che il pubblico, leggendo un riassunto o citazione particolarmente estesi e particolareggiati, possa poi fare a meno di acquistare l' opera originale, o le sue realizzazioni derivate.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
diritto di privativa, diritto d'autore
Italian
1980
n.4/1980
405
412
none
Cartella, M. (1980). Presupposti e limiti dei riassunti (e citazioni) di opere altrui. RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE(n.4/1980), 405-412.
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