Lo scritto affronta un argomento delicato relativo alla disciplina della s.r.l. e, cioè, la possibilità o meno di ipotizzare casi (oltre a quello espressamente previsto dal legislatore in presenza di un conflitto di interessi) di invalidità delle decisioni degli amministratori nella s.r.l.: in particolare, l’interrogativo riguarda il rimedio invalidativo, previsto dall’art. 2388, comma 4, c.c., il quale è stato pensato dal legislatore (principalmente) a fronte della possibilità, riconosciuta nella s.p.a., che gli amministratori decidano su operazioni in grado di incidere sui diritti (sociali) dei soci. A fronte di una attenta ricostruzione sistematica, l’Autrice perviene ad una conclusione negativa. Più precisamente nello scritto in questione viene sostenuto come sia lecito dubitare che, nella s.r.l., sorgano le medesime esigenze di tutela che hanno indotto il legislatore a prevedere la possibilità per il socio di s.p.a. di impugnare ex art. 2388, comma 4, c.c. le delibere del c.d.a. lesive dei propri diritti. Tale conclusione trova conferma proprio nell’ambito dell’art. 2479 c.c.: detta norma, infatti, nel permettere che alcune delle più rilevanti decisioni (anche gestorie) siano assunte dai soci rende innanzitutto applicabile la disciplina di cui all’art. 2479-ter c.c. in tema di invalidità delle decisioni dei soci. Inoltre, la stessa norma prescrive una deliberazione assembleare in ordine alle modifiche dei diritti dei soci: questo può quindi tradursi in una carenza di potere da parte degli amministratori in ordine alle modifiche stesse e ciò potrebbe spiegare il mancato riconoscimento di una legittimazione dei soci ad impugnare le decisioni degli amministratori lesive dei loro diritti, sulla scorta dell’art. 2388, comma 4, c.c.
Dacco', A. (2017). Ancora sull’invalidità delle decisioni degli amministratori nella s.r.l.. In M. Cera, P.F. Mondini, G. Presti (a cura di), La riforma del diritto societario nella “giurisprudenza delle imprese”. Giuffrè.
Ancora sull’invalidità delle decisioni degli amministratori nella s.r.l.
DACCO', ALESSANDRAPrimo
2017
Abstract
Lo scritto affronta un argomento delicato relativo alla disciplina della s.r.l. e, cioè, la possibilità o meno di ipotizzare casi (oltre a quello espressamente previsto dal legislatore in presenza di un conflitto di interessi) di invalidità delle decisioni degli amministratori nella s.r.l.: in particolare, l’interrogativo riguarda il rimedio invalidativo, previsto dall’art. 2388, comma 4, c.c., il quale è stato pensato dal legislatore (principalmente) a fronte della possibilità, riconosciuta nella s.p.a., che gli amministratori decidano su operazioni in grado di incidere sui diritti (sociali) dei soci. A fronte di una attenta ricostruzione sistematica, l’Autrice perviene ad una conclusione negativa. Più precisamente nello scritto in questione viene sostenuto come sia lecito dubitare che, nella s.r.l., sorgano le medesime esigenze di tutela che hanno indotto il legislatore a prevedere la possibilità per il socio di s.p.a. di impugnare ex art. 2388, comma 4, c.c. le delibere del c.d.a. lesive dei propri diritti. Tale conclusione trova conferma proprio nell’ambito dell’art. 2479 c.c.: detta norma, infatti, nel permettere che alcune delle più rilevanti decisioni (anche gestorie) siano assunte dai soci rende innanzitutto applicabile la disciplina di cui all’art. 2479-ter c.c. in tema di invalidità delle decisioni dei soci. Inoltre, la stessa norma prescrive una deliberazione assembleare in ordine alle modifiche dei diritti dei soci: questo può quindi tradursi in una carenza di potere da parte degli amministratori in ordine alle modifiche stesse e ciò potrebbe spiegare il mancato riconoscimento di una legittimazione dei soci ad impugnare le decisioni degli amministratori lesive dei loro diritti, sulla scorta dell’art. 2388, comma 4, c.c.File | Dimensione | Formato | |
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