L'art. 101 c.p.c. stabilisce che il giudice, qualora ritenga di porre a fondamento della propria decisione un elemento di natura «officiosa», è chiamato – a pena di nullità della sentenza – a stimolare il contraddittorio fra le parti, cosı` da assicurare uno sviluppo pieno del diritto di difesa. Permangono, tuttavia, alcuni elementi della predetta norma che, in sede applicativa, hanno generato perplessità, ricostruzioni piuttosto articolate, contrasti fra giurisprudenza e in seno agli stessi interpreti; l’indagine, peraltro, nella rilettura dei diversi passaggi in cui si articola la novellata disposizione, è orientata (per quanto possibile) dal fil rouge rappresentato dalla distinzione fra questione (rilevata ex officio) di fatto e di diritto la quale, a parere di chi scrive, può contribuire a definire in maniera più agevole i confini del nuovo potere-dovere giudiziale cosı` come i caratteri delle attività che in concreto si rendono necessarie.
Ferraris, F. (2016). Principio del contraddittorio e divieto di decisioni "a sorpresa": questioni di fatto e questioni di diritto. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 71(4-5), 1182-1200.
Citazione: | Ferraris, F. (2016). Principio del contraddittorio e divieto di decisioni "a sorpresa": questioni di fatto e questioni di diritto. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 71(4-5), 1182-1200. | |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Titolo: | Principio del contraddittorio e divieto di decisioni "a sorpresa": questioni di fatto e questioni di diritto | |
Autori: | Ferraris, F | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Lingua: | Italian | |
Rivista: | RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
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