E' apprezzata la massima giurisprudenziale secondo la quale la cartella di pagamento, relativa a somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato, deve essere notificata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R.n. 602/1973. Non trova infatti applicazione il più ampio termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. in tema di actio iudicati, poiché la sentenza tributaria non condanna il contribuente al pagamento, ma annulla o conferma l’atto impugnato
Canè, D. (2017). Actio iudicati e termine per la riscossione dei tributi. RASSEGNA TRIBUTARIA(1), 275-286.
Actio iudicati e termine per la riscossione dei tributi
Canè, D
2017
Abstract
E' apprezzata la massima giurisprudenziale secondo la quale la cartella di pagamento, relativa a somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato, deve essere notificata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R.n. 602/1973. Non trova infatti applicazione il più ampio termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. in tema di actio iudicati, poiché la sentenza tributaria non condanna il contribuente al pagamento, ma annulla o conferma l’atto impugnatoFile in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Cané_Actio iudicati e termine per la riscossione dei tributi_Rass. trib._2017.pdf
Solo gestori archivio
Tipologia di allegato:
Publisher’s Version (Version of Record, VoR)
Dimensione
1.88 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.88 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.