Il contributo ha ad oggetto l'istituto della sanzione pecuniaria civile di cui al d.lgs. n. 7/2016 e il procedimento per la sua applicazione. Le sanzioni pecuniarie civili sono irrogate all'interno di un ordinario processo di cognizione, avente a oggetto una domanda risarcitoria della parte interessata. Sono evidenziate le quattro fondamentali caratteristiche del procedimento. In primo luogo, l'irrogazione della sanzione avviene in un processo cumulato: l'applicazione è infatti prevista soltanto nell'ambito del giudizio risarcitorio. In secondo luogo, il cumulo in questione non è tra domande di parte, ma tra domanda (o domande) della parte privata e pretesa punitiva dello Stato. Inoltre, il cumulo è eventuale: la pretesa punitiva dello Stato è decidibile soltanto a condizione che sia accolta la domanda proposta dalla parte privata. Infine, sulla pretesa punitiva dello Stato il giudice provvede ex officio; la pronuncia ufficiosa avviene, nella specie, sull'intera «domanda» (rectius, sull'intera pretesa punitiva pubblicistica) e, purtuttavia, all'interno di un processo che, quale procedimento tout court («contenitore» di plurime domande), è e rimane retto dal principio dispositivo. E' inoltre analizzato il possibile sviluppo del giudizio sanzionatorio, in primo grado e nei gradi impugnatori. Infine, sul piano sistemico, la possibile irrogazione, in determinati giudizi, delle sanzioni pecuniarie ex d.lgs. n. 7/2016, e quindi l'incremento dei poteri sanzionatori del giudice civile, è letta anche nel senso della responsabilizzazione dei soggetti del processo, secondo esegesi non dissimile da quella prospettabile rispetto ad altre previsioni del codice di rito (quali in particolare quelle degli artt. 709-ter, comma 2, e 96, comma 3, c.p.c.).
Villa, A. (2017). Il giudizio per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE(1), 187-201.
Il giudizio per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili
Villa, A
2017
Abstract
Il contributo ha ad oggetto l'istituto della sanzione pecuniaria civile di cui al d.lgs. n. 7/2016 e il procedimento per la sua applicazione. Le sanzioni pecuniarie civili sono irrogate all'interno di un ordinario processo di cognizione, avente a oggetto una domanda risarcitoria della parte interessata. Sono evidenziate le quattro fondamentali caratteristiche del procedimento. In primo luogo, l'irrogazione della sanzione avviene in un processo cumulato: l'applicazione è infatti prevista soltanto nell'ambito del giudizio risarcitorio. In secondo luogo, il cumulo in questione non è tra domande di parte, ma tra domanda (o domande) della parte privata e pretesa punitiva dello Stato. Inoltre, il cumulo è eventuale: la pretesa punitiva dello Stato è decidibile soltanto a condizione che sia accolta la domanda proposta dalla parte privata. Infine, sulla pretesa punitiva dello Stato il giudice provvede ex officio; la pronuncia ufficiosa avviene, nella specie, sull'intera «domanda» (rectius, sull'intera pretesa punitiva pubblicistica) e, purtuttavia, all'interno di un processo che, quale procedimento tout court («contenitore» di plurime domande), è e rimane retto dal principio dispositivo. E' inoltre analizzato il possibile sviluppo del giudizio sanzionatorio, in primo grado e nei gradi impugnatori. Infine, sul piano sistemico, la possibile irrogazione, in determinati giudizi, delle sanzioni pecuniarie ex d.lgs. n. 7/2016, e quindi l'incremento dei poteri sanzionatori del giudice civile, è letta anche nel senso della responsabilizzazione dei soggetti del processo, secondo esegesi non dissimile da quella prospettabile rispetto ad altre previsioni del codice di rito (quali in particolare quelle degli artt. 709-ter, comma 2, e 96, comma 3, c.p.c.).File | Dimensione | Formato | |
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