L'uso di anatocismo trimestrale praticato per anni dagli istituti bancari è stato più volte ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto la locuzione "in mancanza di usi contrari" di cui all'art. 1283 c.c. veniva interpretato nel senso di attribuirgli una valenza sostanzialmente negoziale. A decorrere dal 1999, tuttavia, la Suprema Corte è intervenuta a specificare che gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c., sono esclusivamente i veri e propri usi normativi, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico. Gli "usi" cui fa riferimento l'art. 1283 C. c., dunque, sono esclusivamente quelli normativi in senso tecnico. In questo caso l'uso normativo non si è mai potuto formare a causa dell'impossibilità per i clienti di respingere e tanto meno contrattare la clausola anatocistica unilateralmente imposta con l'unilaterale predisposizione del contratto bancario. Il presente saggio esamina il successivo intervento della Suprema Corte, a Sezioni Unite, avvenuto nel 2004, che ha negato che la passata giurisprudenza avesse potuto dar luogo alla formazione di tale uso. Le ragioni risiedono nella giusta considerazione del precedente giurisprudenziale, che può svolgere il ruolo di principio orientativo delle possibili future scelte della giurisprudenza ma che non può intervenire nella formazione di un uso normativo"

Inzitari, B. (2005). Le Sezioni Unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 58(4.1), 434-465.

Le Sezioni Unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo

INZITARI, BRUNO
2005

Abstract

L'uso di anatocismo trimestrale praticato per anni dagli istituti bancari è stato più volte ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto la locuzione "in mancanza di usi contrari" di cui all'art. 1283 c.c. veniva interpretato nel senso di attribuirgli una valenza sostanzialmente negoziale. A decorrere dal 1999, tuttavia, la Suprema Corte è intervenuta a specificare che gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c., sono esclusivamente i veri e propri usi normativi, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico. Gli "usi" cui fa riferimento l'art. 1283 C. c., dunque, sono esclusivamente quelli normativi in senso tecnico. In questo caso l'uso normativo non si è mai potuto formare a causa dell'impossibilità per i clienti di respingere e tanto meno contrattare la clausola anatocistica unilateralmente imposta con l'unilaterale predisposizione del contratto bancario. Il presente saggio esamina il successivo intervento della Suprema Corte, a Sezioni Unite, avvenuto nel 2004, che ha negato che la passata giurisprudenza avesse potuto dar luogo alla formazione di tale uso. Le ragioni risiedono nella giusta considerazione del precedente giurisprudenziale, che può svolgere il ruolo di principio orientativo delle possibili future scelte della giurisprudenza ma che non può intervenire nella formazione di un uso normativo"
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Anatocismo, Uso, Asimmetria, Sezioni Unite
Italian
lug-2005
58
4.1
434
465
none
Inzitari, B. (2005). Le Sezioni Unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 58(4.1), 434-465.
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