L'articolo è dedicato all'analisi dell'art. 829, primo comma, n. 8, c.p.c., così come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, ai sensi del quale il lodo arbitrale può essere annullato se esso è «contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento». La previgente formulazione della norma si chiudeva invece con l'inciso «purché la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale». Si analizza la nuova portata di questo motivo di impugnazione anche alla luce dei ridisegnati rapporti fra giudici e arbitri.
Marinucci, E. (2007). Note sull'impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà ad altra pronuncia. RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE, 2007-10(5), 1177-1196.
Note sull'impugnazione del lodo arbitrale per contrarietà ad altra pronuncia
MARINUCCI, ELENA SARA CHIARA
2007
Abstract
L'articolo è dedicato all'analisi dell'art. 829, primo comma, n. 8, c.p.c., così come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, ai sensi del quale il lodo arbitrale può essere annullato se esso è «contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento». La previgente formulazione della norma si chiudeva invece con l'inciso «purché la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale». Si analizza la nuova portata di questo motivo di impugnazione anche alla luce dei ridisegnati rapporti fra giudici e arbitri.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.