Prendendo spunto da una recente sentenza della Cassazione in tema di nullità degli accertamenti tributari, lo scritto si propone di ragionare sulla categoria della nullità e sul valore dell’art.21 septies, a più di dieci anni dalla sua introduzione. Il provvedimento nullo produce certo effetti, ove solo ci si riferisca all’esecuzione da parte dell’amministrazione dell’atto ancorché invalido. La nullità, infatti, si connota quale misura di reazione rispetto ad un provvedimento concretamente influente nell’ordinamento e ciò permette di distinguere nullità e inesistenza, come categorie di diversa gradazione dell’inefficacia giuridica. L’art.21septies nel disciplinare la nullità indica le cause del fenomeno, ma manca di precisare quali siano le conseguenze che derivino dal verificarsi di quelle cause. La timidezza del legislatore lascia così spazio all’intervento della giurisprudenza che tende a circoscrivere la portata della nullità sulla base di istanze di certezza e stabilità nell’azione amministrativa, non diverse dalle giustificazioni addotte nel diritto tributario. Se ne ricava che la disposizione sostanziale non è stata affatto in grado di innovare nell’ordinamento, né di incidere in modo significativo nella definizione delle categorie o di perseguire l’obiettivo della rimozione dell’atto nullo attraverso strumenti o forme diverse da quelle proprie dell’annullabilità.
Delsignore, M. (2015). L'ordinaria rilevanza dell'atto nullo. DIRITTO AMMINISTRATIVO.
L'ordinaria rilevanza dell'atto nullo
DELSIGNORE, MONICA
Primo
2015
Abstract
Prendendo spunto da una recente sentenza della Cassazione in tema di nullità degli accertamenti tributari, lo scritto si propone di ragionare sulla categoria della nullità e sul valore dell’art.21 septies, a più di dieci anni dalla sua introduzione. Il provvedimento nullo produce certo effetti, ove solo ci si riferisca all’esecuzione da parte dell’amministrazione dell’atto ancorché invalido. La nullità, infatti, si connota quale misura di reazione rispetto ad un provvedimento concretamente influente nell’ordinamento e ciò permette di distinguere nullità e inesistenza, come categorie di diversa gradazione dell’inefficacia giuridica. L’art.21septies nel disciplinare la nullità indica le cause del fenomeno, ma manca di precisare quali siano le conseguenze che derivino dal verificarsi di quelle cause. La timidezza del legislatore lascia così spazio all’intervento della giurisprudenza che tende a circoscrivere la portata della nullità sulla base di istanze di certezza e stabilità nell’azione amministrativa, non diverse dalle giustificazioni addotte nel diritto tributario. Se ne ricava che la disposizione sostanziale non è stata affatto in grado di innovare nell’ordinamento, né di incidere in modo significativo nella definizione delle categorie o di perseguire l’obiettivo della rimozione dell’atto nullo attraverso strumenti o forme diverse da quelle proprie dell’annullabilità.File | Dimensione | Formato | |
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