Nel presente contributo l'A. critica fortemente le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Terni con la sentenza in commento. In quest'ultima si afferma che la pubblicazione della domanda di brevetto, di cui sia stata presentata istanza di "ritiro" prima della pubblicazione, costituisce fatto divulgativo accidentale ed illegittimo, non opponibile all'inventore che abbia depositato, vigente il segreto della prima, una successiva domanda di brevetto. In particolare l'A., dopo aver brevemente richiamato la normativa vigente in materia, sottolinea che l'evocazione da parte del Tribunale di una "prassi consolidata" a giustificazione delle operazioni svolte dal titolare del brevetto non solo manca del supporto di dati statistici, ma eleva a comportamento generale quel che avviene nel settore della brevettazione dei farmaci, in cui le implicazioni dell'invenzione vengono individuate per fasi successive. Nel caso in esame, però, la domanda di brevetto, lungi dal riportarsi alla chimica-farmaceutica, atteneva ad una macchina per produrre materiale da confezionamento. In ragione di ciò, osserva criticamente l'A., da una parte, il caso in esame non configurerebbe un caso di progressiva percezione delle implicazioni dell'invenzione, bensì un più banale caso di tentativo di prorogare nel tempo la durata dell'esclusiva, e, dall'altra, il giudice avrebbe dovuto considerare, alla luce del nostro ordinamento giuridico, un siffatto modus operandi del depositante non meritevole di tutela
Cartella, M. (2008). Domanda di brevetto segreta e sua pubblicazione in costanza di "ritiro" (Nota a Trib. Terni 27 giugno 2007). RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, 57(3), 227-235.
Domanda di brevetto segreta e sua pubblicazione in costanza di "ritiro" (Nota a Trib. Terni 27 giugno 2007)
CARTELLA, MASSIMO
2008
Abstract
Nel presente contributo l'A. critica fortemente le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Terni con la sentenza in commento. In quest'ultima si afferma che la pubblicazione della domanda di brevetto, di cui sia stata presentata istanza di "ritiro" prima della pubblicazione, costituisce fatto divulgativo accidentale ed illegittimo, non opponibile all'inventore che abbia depositato, vigente il segreto della prima, una successiva domanda di brevetto. In particolare l'A., dopo aver brevemente richiamato la normativa vigente in materia, sottolinea che l'evocazione da parte del Tribunale di una "prassi consolidata" a giustificazione delle operazioni svolte dal titolare del brevetto non solo manca del supporto di dati statistici, ma eleva a comportamento generale quel che avviene nel settore della brevettazione dei farmaci, in cui le implicazioni dell'invenzione vengono individuate per fasi successive. Nel caso in esame, però, la domanda di brevetto, lungi dal riportarsi alla chimica-farmaceutica, atteneva ad una macchina per produrre materiale da confezionamento. In ragione di ciò, osserva criticamente l'A., da una parte, il caso in esame non configurerebbe un caso di progressiva percezione delle implicazioni dell'invenzione, bensì un più banale caso di tentativo di prorogare nel tempo la durata dell'esclusiva, e, dall'altra, il giudice avrebbe dovuto considerare, alla luce del nostro ordinamento giuridico, un siffatto modus operandi del depositante non meritevole di tutelaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.