Le pronunce annotate costituiscono un tentativo di soluzione ad alcuni problemi posti all'attenzione degli interpreti all'indomani dell'entrata in vigore del d.lg. n. 168 del 2003. Il contributo portato dalla Corte d'Appello di Roma è, secondo l'A., apprezzabile in quanto risolve il problema dell'impugnazione della sentenza che definisce un primo grado di giudizio iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto istitutivo delle Sezioni specializzate; Se il giudizio di primo grado è stato iniziato prima del 1 luglio 2003, l'appello segue le regole anteriori e non deve essere presentato davanti alle Sezioni specializzate. L'A. fa notare che è la stessa ratio emergente dalla relazione governativa che prevede che l'istituzione delle Sezioni specializzate debba effettuarsi evitando che le stesse siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio. La relazione governativa non è, invece, di alcun ausilio in relazione alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale; L'esclusione della concorrenza sleale dalla competenza delle Specializzate non è, secondo l'A., accettabile e quindi sono maggiormente condivisibili le pronunce dei giudici romani e napoletani secondo cui nella nozione di proprietà industriale ed intellettuale può rientrare l'intera disciplina della concorrenza sleale; Pertanto possono essere attribuite alla competenza delle Sezioni specializzate tutte le materie riconducibili alla proprietà industriale ed intellettuale non espressamente richiamate dall'art. 3 del d.lg. n. 168 del 2003.

Capra, D. (2005). Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni specializzate. ((Nota a App. Roma sez. I civ. 12 lugli 2004, ord. Trib. Venezia 15 luglio 2004, ord. Trib. Milano 14 aprile 2004, ord. Trib. Roma 27 luglio 2004, ord. Trib. Napoli 26 marzo 2004). RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, 54(1), 54-58.

Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni specializzate. ((Nota a App. Roma sez. I civ. 12 lugli 2004, ord. Trib. Venezia 15 luglio 2004, ord. Trib. Milano 14 aprile 2004, ord. Trib. Roma 27 luglio 2004, ord. Trib. Napoli 26 marzo 2004)

CAPRA, DOMENICO
2005

Abstract

Le pronunce annotate costituiscono un tentativo di soluzione ad alcuni problemi posti all'attenzione degli interpreti all'indomani dell'entrata in vigore del d.lg. n. 168 del 2003. Il contributo portato dalla Corte d'Appello di Roma è, secondo l'A., apprezzabile in quanto risolve il problema dell'impugnazione della sentenza che definisce un primo grado di giudizio iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto istitutivo delle Sezioni specializzate; Se il giudizio di primo grado è stato iniziato prima del 1 luglio 2003, l'appello segue le regole anteriori e non deve essere presentato davanti alle Sezioni specializzate. L'A. fa notare che è la stessa ratio emergente dalla relazione governativa che prevede che l'istituzione delle Sezioni specializzate debba effettuarsi evitando che le stesse siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio. La relazione governativa non è, invece, di alcun ausilio in relazione alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale; L'esclusione della concorrenza sleale dalla competenza delle Specializzate non è, secondo l'A., accettabile e quindi sono maggiormente condivisibili le pronunce dei giudici romani e napoletani secondo cui nella nozione di proprietà industriale ed intellettuale può rientrare l'intera disciplina della concorrenza sleale; Pertanto possono essere attribuite alla competenza delle Sezioni specializzate tutte le materie riconducibili alla proprietà industriale ed intellettuale non espressamente richiamate dall'art. 3 del d.lg. n. 168 del 2003.
Nota a sentenza
concorrenza sleale: giurisdizione e competenza
Italian
2005
54
1
54
58
none
Capra, D. (2005). Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni specializzate. ((Nota a App. Roma sez. I civ. 12 lugli 2004, ord. Trib. Venezia 15 luglio 2004, ord. Trib. Milano 14 aprile 2004, ord. Trib. Roma 27 luglio 2004, ord. Trib. Napoli 26 marzo 2004). RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, 54(1), 54-58.
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