Pur richiamata nel preambolo dell’art. 2 legge-delega c.p.p., solo con le sent. cost. 348 e 349 2007 si è avuto il generale riconoscimento nel nostro ordinamento della disciplina di fonte internazionalistica sui diritti dell’uomo come norma interposta; né può ignorarsi che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona potrebbe far acquisire alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo il grado e la forza diritto comunitario. Nel frattempo, sono stati progressivamente ampliati i poteri della Corte europea dei diritti dell’uomo, ai cui provvedimenti viene assegnato l’effetto di cosa giudicata interpretata. La funzione della Corte di Strasburgo di garantire i requisiti del giusto processo, per un verso, non implica l’obbligo di abbassarne il livello di attuazione per gli Stati che maggiormente ne esaltino qualche aspetto (come accade per la regolamentazione del contradittorio nel nostro codice di procedura penale) e, per l’altro, non consente una riduzione della portata innovativa delle sentenze della medesima Corte, quando rilevino inadempienze nel sistema nazionale (come avviene per la disciplina italiana delle dichiarazioni unilaterali)
Ubertis, G. (2010). La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo. DIRITTO PENALE E PROCESSO(3), 371-375.
La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo
UBERTIS, GIULIO
2010
Abstract
Pur richiamata nel preambolo dell’art. 2 legge-delega c.p.p., solo con le sent. cost. 348 e 349 2007 si è avuto il generale riconoscimento nel nostro ordinamento della disciplina di fonte internazionalistica sui diritti dell’uomo come norma interposta; né può ignorarsi che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona potrebbe far acquisire alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo il grado e la forza diritto comunitario. Nel frattempo, sono stati progressivamente ampliati i poteri della Corte europea dei diritti dell’uomo, ai cui provvedimenti viene assegnato l’effetto di cosa giudicata interpretata. La funzione della Corte di Strasburgo di garantire i requisiti del giusto processo, per un verso, non implica l’obbligo di abbassarne il livello di attuazione per gli Stati che maggiormente ne esaltino qualche aspetto (come accade per la regolamentazione del contradittorio nel nostro codice di procedura penale) e, per l’altro, non consente una riduzione della portata innovativa delle sentenze della medesima Corte, quando rilevino inadempienze nel sistema nazionale (come avviene per la disciplina italiana delle dichiarazioni unilaterali)I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.