Con la sentenza in commento il Tar Lombardia, sez. di Brescia, ha riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno biologico ed esistenziale per la prolungata vicinanza ad un impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'impianto in questione era stato costruito ed autorizzato almeno dal 1982, e dunque prima rispetto all'entrata in vigore in Italia della direttiva comunitaria sulla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) 85/337/CEE. Successivamente, l'autorizzazione era stata rinnovata dalla Regione, anche se la VIA era stata effettivamente ingiunta dalla Regione al gestore dell'impianto nel 1996, eseguita solo due anni più tardi e conclusa (con esito negativo) nel 2000, e la seconda volta (con esito positivo) nel 2004. In primo luogo, il Tar, dopo aver affermato che un impianto di trattamento di rifiuti tossico-nocivi è tenuto a sottoporsi a VIA anche se la sua costruzione ed il suo esercizio sono stati autorizzati prima dell'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE, invoca il principio generale della necessaria effettuazione della VIA prima del rilascio di una nuova autorizzazione e sostiene che un'applicazione coerente dei principi comunitari comporta la sospensione dell'autorizzazione da rinnovarsi per il tempo necessario allo svolgimento della VIA e la revoca della stessa in caso di VIA negativa, senza che possa essere riconosciuta efficacia sanante ad una VIA intervenuta solo diverso tempo dopo il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto. Inoltre, rileva l'A., la sentenza appare interessante anche per il profilo attinente al risarcimento del danno esistenziale da immissioni, inteso come sofferenza e patimento psicologico del danneggiato, nonché per il richiamo da essa operato ai principi individuati dalla CEDU ed all'obbligo per i giudici nazionali di applicarli.
Castoldi, F. (2008). In tema di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione di impianto di trattamento rifiuti.Nota a sentenza T.A.R. LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. I - 11 AGOSTO 2007, N. 726 (V.I.A.). RIVISTA GIURIDICA DEL MEZZOGIORNO, 23(2), 440-446.
In tema di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione di impianto di trattamento rifiuti.Nota a sentenza T.A.R. LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. I - 11 AGOSTO 2007, N. 726 (V.I.A.)
CASTOLDI, FRANCESCO
2008
Abstract
Con la sentenza in commento il Tar Lombardia, sez. di Brescia, ha riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno biologico ed esistenziale per la prolungata vicinanza ad un impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'impianto in questione era stato costruito ed autorizzato almeno dal 1982, e dunque prima rispetto all'entrata in vigore in Italia della direttiva comunitaria sulla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) 85/337/CEE. Successivamente, l'autorizzazione era stata rinnovata dalla Regione, anche se la VIA era stata effettivamente ingiunta dalla Regione al gestore dell'impianto nel 1996, eseguita solo due anni più tardi e conclusa (con esito negativo) nel 2000, e la seconda volta (con esito positivo) nel 2004. In primo luogo, il Tar, dopo aver affermato che un impianto di trattamento di rifiuti tossico-nocivi è tenuto a sottoporsi a VIA anche se la sua costruzione ed il suo esercizio sono stati autorizzati prima dell'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE, invoca il principio generale della necessaria effettuazione della VIA prima del rilascio di una nuova autorizzazione e sostiene che un'applicazione coerente dei principi comunitari comporta la sospensione dell'autorizzazione da rinnovarsi per il tempo necessario allo svolgimento della VIA e la revoca della stessa in caso di VIA negativa, senza che possa essere riconosciuta efficacia sanante ad una VIA intervenuta solo diverso tempo dopo il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto. Inoltre, rileva l'A., la sentenza appare interessante anche per il profilo attinente al risarcimento del danno esistenziale da immissioni, inteso come sofferenza e patimento psicologico del danneggiato, nonché per il richiamo da essa operato ai principi individuati dalla CEDU ed all'obbligo per i giudici nazionali di applicarli.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.