Nei casi di concentrazione non autorizzata di imprese e di concentrazione autorizzata ma che non abbia rispettato le specifiche prescrizioni dettate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si applica la sanzione pecuniaria (e non la misura ripristinatoria) ex art. 19, 1° comma, l. n. 287 del 1990. Secondo l'A., la sanzione pecuniaria non appare come uno strumento adeguato al fine. Non solo sulla base dell'interpretazione della l. n. 287 del 1990, il cui art. 19 non sembra prevedere espressamente l'applicazione immediata di sanzioni pecuniare nel caso di infrazioni concernenti le concentrazioni autorizzate, ma soprattutto perché di fronte ai diritti fondamentali, quale è quello di iniziativa economica privata, il potere amministrativo non può essere discrezionale, bensì disciplinato in toto dalla legge. Infine l'A. si sofferma sugli orientamenti giurisprudenziali relativi alla modifica dell'entità della sanzione da parte del TAR Lazio che implica, da parte di quest'ultimo, un sindacato di merito sull'attività dell'Autorità garante.

Bonini, M. (2002). Potere sanzionatorio dell'Autorità antitrust e giudizio amministrativo. (Nota a TAR LA - Roma sez. I 2 agosto 2002, n. 6929). IL FORO AMMINISTRATIVO TAR, 1(9), 2904-2912.

Potere sanzionatorio dell'Autorità antitrust e giudizio amministrativo. (Nota a TAR LA - Roma sez. I 2 agosto 2002, n. 6929)

BONINI, MONICA
2002

Abstract

Nei casi di concentrazione non autorizzata di imprese e di concentrazione autorizzata ma che non abbia rispettato le specifiche prescrizioni dettate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si applica la sanzione pecuniaria (e non la misura ripristinatoria) ex art. 19, 1° comma, l. n. 287 del 1990. Secondo l'A., la sanzione pecuniaria non appare come uno strumento adeguato al fine. Non solo sulla base dell'interpretazione della l. n. 287 del 1990, il cui art. 19 non sembra prevedere espressamente l'applicazione immediata di sanzioni pecuniare nel caso di infrazioni concernenti le concentrazioni autorizzate, ma soprattutto perché di fronte ai diritti fondamentali, quale è quello di iniziativa economica privata, il potere amministrativo non può essere discrezionale, bensì disciplinato in toto dalla legge. Infine l'A. si sofferma sugli orientamenti giurisprudenziali relativi alla modifica dell'entità della sanzione da parte del TAR Lazio che implica, da parte di quest'ultimo, un sindacato di merito sull'attività dell'Autorità garante.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
antitrust; giudizio amministrativo
Italian
2002
1
9
2904
2912
none
Bonini, M. (2002). Potere sanzionatorio dell'Autorità antitrust e giudizio amministrativo. (Nota a TAR LA - Roma sez. I 2 agosto 2002, n. 6929). IL FORO AMMINISTRATIVO TAR, 1(9), 2904-2912.
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