The essay delineates the lines and the basis for a research on the facto relationship, research that will be concluded and published in 1984. The article is divided in twenty-two paragraph, examining the various aspects of the subject of de facto relationship. De facto relationships are defined as situations that are on the gray line between juridical situations and situations that should be irrelevant for the law. In a way, De facto relationships imitate the typical institute defined by the law. For example, to a contract correspond a de facto contract, to marriage correspond a common law marriage, to a corporation correspond a de facto corporation, and so on. The study is dedicated to this category of phenomenon, researching a common approach that could explain the connection among the various typology, and therefore between facts and law.

L'articolo pone le premesse per uno studio generale dei rapporti di fatto, studio che verrà completato in una monografia pubblicata nel 1984. Lo studio del « fatto » ha sempre una posizione centrale nell'ambito della scienza giuridica e delle singole discipline. Il diritto penale, ad esempio, qualifica il fatto — Tatbestand — come uno degli elementi fondamentali della teoria generale del reato. Ma il concetto di fatto giuridico ha mostrato l’attitudine a porsi al centro della parte generale del diritto civile. E cosi il tema, nella sua portata generale, è stato approfondito, nel suo svolgersi, dai filosofi del diritto, e dai civilisti, soprattutto là dove si collega alla teoria generale del negozio giuridico e conseguentemente alla distinzione tra fatto e atto giuridico. Il « fatto » è tomato a suscitare l'attenzione dei filosofi del diritto, nell'ambito di un approfondito dibattito sulla Natur der Sache, o, come si preferisce da noi, su « la natura dei fatti ». Nella pluralità di accezioni che il termine « fatto » ha assunto nella scienza giuridica, i civilisti lo intendono prevalentemente come « fatto giuridico » , e cioè evento, avvenimento, azione, fenomeno che in presenza di determinate circostanze produce conseguenze giuridiche, tra cui l'acquisto, la perdita o la modifica di un diritto soggettivo 9. In questo senso e intesa l'antica massima ex facto oritur jus: la legge sola non produce mai di per sé conseguenze giuridiche se non s'avverano taluni fatti che proprio per questo sono detti « fatti giuridici ». Il collegamento tra fatto e diritto è tale che si e detto che « se il fatto senza il diritto è privo di senso, il diritto non sorge se il fatto non si compie ». « Fatto » è, cosi, definito, nell'accezione classica, come correlato di effetto, sì che è « fatto giuridico » tutto ciò cui una norma attribuisce effetto giuridico. L'aver individuato nel « fatto » il presupposto di applicazione astratta della norma ha permesso alla dottrina civilistica di individuare fatti o situazioni tipo — il fatto concreto producendo l'astratta previsione della norma — al cui verificarsi si ricollegano gli effetti giuridici previsti dalla norma stessa. Si parla così di « fattispecie » — intesa come complesso di fatti a cui la norma giuridica, dato il suo carattere condizionale o ipotetico ricollega o la vicenda (costituzione, modifica, estinzione) del rapporto o l'assenza della vicenda stessa " che può essere semplice o complessa, a seconda del numero e della posizione dei fatti giuridici che sono necessari al suo costituirsi, onde l'effetto giuridico non si produce se non si sono verificati tutti i fatti. Fatto giuridico » nel senso indicato, si contrappone cosi a « fatto », fatto meramente sociale, fatto giuridicamente irrilevante o « mero fatto ». Si prende atto che il diritto non può regolare ogni manifestazione della vita dell'uomo: il costume, la vita sociale, certi comportamenti della vita quotidiana non sono sottoposti al diritto e regolati da esso: questi non sono « fatti giuridici », si invece comportamenti o aspetti della vita dell'uomo che sono descritti come « di mero fatto ». Allo stesso modo, non sempre il concatenarsi e lo svolgersi storico di « fatti » realizza la « fattispecie » astrattamente prevista dalla legge per il verificarsi degli « effetti giuridici ». L'elemento mancante impedisce il realizzarsi della fattispecie: anche qui ci troviamo di fronte a situazioni descritte come « di mero fatto ». « Fatto » è cosi inteso come correlato di « diritto »; in questo senso si può dire che al « diritto » si contrappone il « fatto », che assume, in questa particolare accezione, il significato negativo di « non diritto ». Secondo l'uso tradizionale, le qualifiche « di fatto » e « di diritto » esprimono, anche sul piano terminologico, la contrapposizione tra ciò che è mero fatto e ciò che e diritto rapporto « di diritto » essendo quello che rientra nello schema tracciato dalla norma e produce gli effetti voluti dalla norma stessa; rapporto « di fatto » e tutto ciò che ne resta al di fuori, elemento o regola di costume, semplice comportamento, o fattispecie imperfetta. Tuttavia, come cerca di dimostrare questa indagine, l'espressione « di fatto », se posta in relazione con il nomen di un istituto tipico, è venuta assumendo un significato nuovo ed autonomo, per descrivere, qualificandola, una particolare categoria di fenomeni. Tra ciò che e « diritto » e ciò che e « fatto », tra ciò che e regolato dalla legge e ciò che sembra non esserlo, tra matrimonio e non-matrimonio tra società e non-società, tra contratto e non-contratto, è individuabile una serie di fenomeni, di situazioni, di rapporti che, pur non espressamente regolati da una norma giuridica, pur non costituendo una « fattispecie » tipica — e per questo, nel loro insieme, definiti « di fatto » si possono rivelare, quasi contraddicendo la loro stessa qualifica e la loro origine, produttivi di effetti giuridici. Sul piano terminologico gli istituti giuridicamente rilevanti e produttivi di effetti giuridici hanno una denominazione convenzionale che risponde, tra le altre, a una prima esigenza di identificazione. Matrimonio, società, contratto, tutela, separazione, lavoro, marchio, comunione, governo — e si potrebbe continuare — sono termini che identificano un particolare istituto giuridico. E invalso il costume, e l'origine è antica, di aggiungere al termine tipico che designa taluni istituti la locuzione « di fatto » per identificare fenomeni che, se ricordano il rapporto di diritto richiamato, pur tuttavia non si identificano con quest'ultimo per la mancanza di un elemento o per un vizio genetico o funzionale del medesimo. Insomma, non v'e dubbio che il rapporto « evocato » nella prima parte della locuzione identificativa non è in tal caso perfetto, non si e costituito; non v'e dubbio che non ci troviamo di fronte a quel rapporto, a quella fattispecie tipica, e tuttavia, forse a causa di alcuni aspetti del fenomeno che ricordano le caratteristiche sociali di quello, evochiamo ugualmente quel nome, aggiungendovi però, subito dopo, quel « di fatto » quasi volessimo avvisare chi ascolta e chi legge, che il richiamo al rapporto di diritto deve restare tale, e cioè un mero richiamo, ma che la realtà è diversa, per una qualche sfumatura o vizio che ci affrettiamo subito dopo a cercare di spiegare. E cosi parliamo di separazione di fatto, di società di fatto, di esercizio di fatto della tutela, di marchio di fatto, di rapporto contrattuale di fatto, di matrimonio di fatto, di comunione di fatto, di governo di fatto, di amministratori di fatto, di lavoro di fatto e si potrebbe continuare. E’ questa categoria di fenomeni che è oggetto di questa indagine preliminare, per tentare di ricostruire il fenomeno nei suoi tratti comuni

Franceschelli, V. (1981). Premesse generali per uno studio dei rapporti di fatto. RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE(3), 662-705.

Premesse generali per uno studio dei rapporti di fatto

FRANCESCHELLI, VINCENZO
1981

Abstract

The essay delineates the lines and the basis for a research on the facto relationship, research that will be concluded and published in 1984. The article is divided in twenty-two paragraph, examining the various aspects of the subject of de facto relationship. De facto relationships are defined as situations that are on the gray line between juridical situations and situations that should be irrelevant for the law. In a way, De facto relationships imitate the typical institute defined by the law. For example, to a contract correspond a de facto contract, to marriage correspond a common law marriage, to a corporation correspond a de facto corporation, and so on. The study is dedicated to this category of phenomenon, researching a common approach that could explain the connection among the various typology, and therefore between facts and law.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Law and facts, De facto relationships
Fatto e fatto giuridico, Rapporti di fatto
Italian
1981
3
662
705
open
Franceschelli, V. (1981). Premesse generali per uno studio dei rapporti di fatto. RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE(3), 662-705.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
V Franceschelli Indice premesse generali per uno studio dei rapporti di fatto 1981.pdf

accesso aperto

Descrizione: Indice dei paragrafi. Articolo "Premesse generali per uno studio dei rapporti di fatto"
Dimensione 14.87 kB
Formato Adobe PDF
14.87 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/109752
Citazioni
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
Social impact