Nelle leggi tributarie la nullità di un atto non indica che l’atto invalido è privo di effetti, ma che, anche se viziato, è efficace; in altri termini, la nullità equivale ad annullabilità. Le invalidità-nullità non sono sempre espressamente previste, vale a dire testuali; non sono tassative. E' compito dell’interprete rintracciare quelle virtuali.La regola generale, da applicare anche per gli atti tributari, è dunque che il provvedimento adottato in violazione di legge è invalido, come previsto nella legge sul procedimento amministrativo. La legge del processo tributario stabilisce come trattare le nullità in senso debole (o annullabilità), ma ignora le nullità in senso forte (atto nullo cioè privo di effetti). Il contribuente, contrariamente a quanto ritiene la giurisprudenza, può tutelarsi impugnando l’atto successivo a quello nullo in senso forte, e, in quella sede, far valere la nullità dell’atto presupposto, come accertamento pregiudiziale all'accertamento della invalidità (e all'annullamento) dell’atto successivo
Tesauro, F. (2015). Le nullità dei provvedimenti tributari. INNOVAZIONE E DIRITTO.
Le nullità dei provvedimenti tributari
TESAURO, FRANCESCO
2015
Abstract
Nelle leggi tributarie la nullità di un atto non indica che l’atto invalido è privo di effetti, ma che, anche se viziato, è efficace; in altri termini, la nullità equivale ad annullabilità. Le invalidità-nullità non sono sempre espressamente previste, vale a dire testuali; non sono tassative. E' compito dell’interprete rintracciare quelle virtuali.La regola generale, da applicare anche per gli atti tributari, è dunque che il provvedimento adottato in violazione di legge è invalido, come previsto nella legge sul procedimento amministrativo. La legge del processo tributario stabilisce come trattare le nullità in senso debole (o annullabilità), ma ignora le nullità in senso forte (atto nullo cioè privo di effetti). Il contribuente, contrariamente a quanto ritiene la giurisprudenza, può tutelarsi impugnando l’atto successivo a quello nullo in senso forte, e, in quella sede, far valere la nullità dell’atto presupposto, come accertamento pregiudiziale all'accertamento della invalidità (e all'annullamento) dell’atto successivoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.