Il legislatore costituzionale del 2001, nel rivedere il riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali, ha opportunamente introdotto la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” in maniera espressa, ed in particolare l’ha collocata nell’ambito delle competenze di natura concorrente, aprendo così un ampio spazio di intervento a favore delle Regioni. Ciò ha dato origine ad un consistente contenzioso costituzionale, cosicché a partire dal 2004 la Corte costituzionale ha dovuto ripetutamente pronunciarsi in merito, andando così a definire i limiti della competenza statale e di quella regionale. Il contributo esamina i vari indirizzi formulati in questa produzione giurisprudenziale che copre un arco temporale breve ma intenso, e alla luce di tali indirizzi - in particolare la legittimazione della "chiamata in sussidiarietà" e l'affermazione del canone della leale collaborazione - esprime delle valutazioni critiche sugli ambiti che sarà opportuno che rimangano sottoposti all’intervento del legislatore statale e sulle opportunità che invece si aprono ai legislatori regionali per regolare le specificità della materia “energia” legate al territorio, senza che vengano compromessi gli interessi di portata nazionale.
Buzzacchi, C. (2010). LA MATERIA ENERGIA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. In C. Buzzacchi (a cura di), Il prisma energia. Integrazione di interessi e competenze. Milano : Giuffrè.
LA MATERIA ENERGIA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
BUZZACCHI, CAMILLA
2010
Abstract
Il legislatore costituzionale del 2001, nel rivedere il riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali, ha opportunamente introdotto la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” in maniera espressa, ed in particolare l’ha collocata nell’ambito delle competenze di natura concorrente, aprendo così un ampio spazio di intervento a favore delle Regioni. Ciò ha dato origine ad un consistente contenzioso costituzionale, cosicché a partire dal 2004 la Corte costituzionale ha dovuto ripetutamente pronunciarsi in merito, andando così a definire i limiti della competenza statale e di quella regionale. Il contributo esamina i vari indirizzi formulati in questa produzione giurisprudenziale che copre un arco temporale breve ma intenso, e alla luce di tali indirizzi - in particolare la legittimazione della "chiamata in sussidiarietà" e l'affermazione del canone della leale collaborazione - esprime delle valutazioni critiche sugli ambiti che sarà opportuno che rimangano sottoposti all’intervento del legislatore statale e sulle opportunità che invece si aprono ai legislatori regionali per regolare le specificità della materia “energia” legate al territorio, senza che vengano compromessi gli interessi di portata nazionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.