Il quarto comma dell’art. 162 del d.p.r. n. 917/1986, riprendendo gli enunciati dell’art. 5, par. 4, del modello di convenzione contro la doppia imposizione internazionale elaborato dall’Ocse e dei trattati in materia conclusi dall’Italia, prevede una molteplicità di ipotesi negative, nella quali, nonostante la presenza di una sede stabile di un’impresa estera nel territorio dello Stato, non è sostenibile l’esistenza di una stabile organizzazione. Accanto ad un’ipotesi negativa generale, consistente nell’utilizzo della sede fissa ai soli fini di esercitare, nell’interesse dell’impresa non residente, attività di carattere preparatorio o ausiliario, la disposizione contempla alcune fattispecie specifiche – come, ad esempio, l’uso di un’installazione in Italia ai soli fini di deposito, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa straniera - in cui l’unità operativa non ha le caratteristiche basilari della stabile organizzazione. Tutte le ipotesi escluse dalla qualifica di stabile organizzazione sarebbero accumunate dal fatto che le attività, cui si dedica la locale sede fissa, appaiono così lontane dall’effettiva realizzazione dei profitti, che è difficile attribuire ad esse anche soltanto una quota del reddito prodotto dall’impresa. Tuttavia, i cambiamenti nei modelli organizzativi delle imprese transnazionali impongono probabilmente una revisione dei criteri definitori della categoria in esame. Occorre verificare se le attività descritte nella norma in commento mantengono ancora, rispetto ai nuovi schemi organizzativi imprenditoriali, un carattere effettivamente non decisivo.
Gaffuri, A. (2015). Le ipotesi negative di stabile organizzazione. Spunti problematici e sviluppi interpretativi. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA, LXXXVI(2), 205-221.
Le ipotesi negative di stabile organizzazione. Spunti problematici e sviluppi interpretativi
GAFFURI, ALBERTO MARIA
Primo
2015
Abstract
Il quarto comma dell’art. 162 del d.p.r. n. 917/1986, riprendendo gli enunciati dell’art. 5, par. 4, del modello di convenzione contro la doppia imposizione internazionale elaborato dall’Ocse e dei trattati in materia conclusi dall’Italia, prevede una molteplicità di ipotesi negative, nella quali, nonostante la presenza di una sede stabile di un’impresa estera nel territorio dello Stato, non è sostenibile l’esistenza di una stabile organizzazione. Accanto ad un’ipotesi negativa generale, consistente nell’utilizzo della sede fissa ai soli fini di esercitare, nell’interesse dell’impresa non residente, attività di carattere preparatorio o ausiliario, la disposizione contempla alcune fattispecie specifiche – come, ad esempio, l’uso di un’installazione in Italia ai soli fini di deposito, esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa straniera - in cui l’unità operativa non ha le caratteristiche basilari della stabile organizzazione. Tutte le ipotesi escluse dalla qualifica di stabile organizzazione sarebbero accumunate dal fatto che le attività, cui si dedica la locale sede fissa, appaiono così lontane dall’effettiva realizzazione dei profitti, che è difficile attribuire ad esse anche soltanto una quota del reddito prodotto dall’impresa. Tuttavia, i cambiamenti nei modelli organizzativi delle imprese transnazionali impongono probabilmente una revisione dei criteri definitori della categoria in esame. Occorre verificare se le attività descritte nella norma in commento mantengono ancora, rispetto ai nuovi schemi organizzativi imprenditoriali, un carattere effettivamente non decisivo.File | Dimensione | Formato | |
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