Vincenzo Franceschelli Nullità del contratto. Artt. 1418-1423 c.c. On Nullity of contracts. Artt. 1418-1423 of the Italian Civil Code. On Nullity of contracts. Artt. 1418-1423 of the Italian Civil Code. In this work, the author examines the regulations on the nullity of contracts, following the provisions of articles 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423 and 1424 of the Italian civil code. Nullity as a notion is a creation of jurists, which is absent in the other sciences. What is void does not exist in the real world. In the field of law, nullity is a penalty, a sanction making a contract void. A void contract does not have neither binding force nor legal effectiveness. The present work traces the concept of voidable contracts starting from roman law – were the concept is not present – to the modern time, up to the Napoleonic code, distinguishing nullity de plain droit and nullity par voi d'action. It follows its evolution up to the Italian Code of 1942, that made a distinction between voidable contracts and nullity. The theory of nullity is peculiarity of continental law, common law being almost immune. European Community Law has not a common vision and approach. The work then examines the various aspects of nullity. It analyses the causes of nullity, the partial nullity of a contract, the nullity in multilateral contracts, the action of nullity, the absence of a time-limit to start the action of nullity and the principle that a void contract cannot be validated. With reference to the causes of nullity, the work examines the principle that contracts contrary to mandatory rules are void, as are contracts lacking of one of the so called essential requirements (agreement, causa, subject matter, form). As per the action of nullity, the work examines the principle according to which the nullity is absolute, i.e. it may be claimed by anyone, and it can also be declared by the court. With reference to the effects of a void contract, it is pointed out that the study of the regulation of the nullity of a contract mainly consists in the study of its effects. In same case the law itself states that a contract, notwithstanding its nullity, may produce same limited effects. In other cases, specific rules - as for labor law, law of succession or corporation law – provides for particular effects. These are normally defined as “exceptions”. However, they instead seem to indicate a general rule that is applicable to void contracts that were performed in facts, thus mitigating the principle of retroactivity. In these cases the latin brocard quod nullum est nullum producit effectum is tempered by the principle of conservation: utile per inutile non vitiatur.

Vincenzo Franceschelli Nullità del contratto. Artt. 1418-1423 c.c. Milano, Giuffrè Ed., 2015, Pag. XXVIII-406 Collana: Il codice civile. Commentario La monografia tratta della disciplina della nullità, assecondando la regolazione di cui agli articoli 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423 e 1424 del codice civile, di cui costituisce un commento. La nullità è una costruzione dei giuristi che non trova riscontro nelle altre scienze. È una originale costruzione del diritto. Il nulla, in quanto tale, e come concetto assoluto, non esiste, e non sorprende. Il nulla, come l'infinito, sono concetti astratti di natura filosofica, ai confini del trascendente e quindi estranei alla scienza. Nel mondo del diritto, la nullità è sanzione. Come ogni sanzione, essa è calibrata sulla gravità della violazione al precetto espresso dalla norma. In quanto sanzione, colpisce l'atto, che, in quanto tale, è emerso nel mondo del diritto, e, quindi, ha una dimensione giuridica. Va considerato che se l'atto non fosse colpito dalla sanzione esso sarebbe idoneo a produrre gli effetti voluti dalle parti. La necessità dell'intervento sanzionatorio per impedire la produzione degli effetti distingue la nullità dall'inesistenza. L'atto inesistente, il contratto inesistente non superano la soglia del giuridico. La monografia ricostruisce il percorso della nullità, dal diritto romano, che non la conosce, attraverso il diritto intermedio, per giungere alla codificazione napoleonica, e alla distinzione tra nullità de plain droit e nullità par voi d'action. Ne segue le vicende attraverso le codificazioni preunitarie, per giungere al codice civile del 1942, e quindi alla distinzione tra annullabilità — che conserva alcune caratteristiche della nullite par voi d'action — e la nullità. Prende atto che l'evoluzione e i concetti collegati alla nullità sono tipici della storia del diritto continentale, i paesi di common law essendone quasi immuni. Prende altresì atto come il diritto comunitario non abbia una visione univoca della nullità, ma risenta della tradizione di ciascuno degli ordinamenti giuridici che lo compongono. Lo studio prosegue in commento delle singole norme, esaminando le cause di nullità, la disciplina della nullità parziale, la nullità del contratto plurilaterale, la legittimazione all’azione di nullità, l’imprescrittibilità dell’azione di nullità e l’inammissibilità della convalida, richiamando altresì le regole in tema di conversione del contratto nullo. Con riferimento alle cause di nullità, il saggio osserva che La nullità è dapprima costruita come sanzione per la violazione di un comando attinente la forma di un atto. È l’ipotesi più semplice, e la più antica. Si può quindi dire che storicamente la prima causa di nullità attiene ad un requisito di forma dell’atto. Il contratto deve essere redatto in una determinata forma solenne, o deve essere reso pubblico per renderlo noto ai terzi. Se queste formalità non sono adempiute, il contratto è nullo. Non rileva ancora il contenuto del contratto, ma la sua forma. Con la codificazione napoleonica, le cause di nullità si allargano. Rileva, o, meglio, incomincia a rilevare, il contenuto dell’atto. Alcuni contratti sono vietati in relazione al loro contenuto. Se, nonostante il divieto espresso dal legislatore, ed indipendentemente dalla foro forma, sono stipulati, essi sono nulli per violazione del divieto. Il tutto è però temprato dal principio “pas de nullité sans texte”. Nei codici preunitari, e nel codice civile unitario del 1865, la nullità per difetto di forma resta, comunque, l’ipotesi principale. Nel nostro codice le nullità per difetto di forma restano numerose e rilevanti, ma perdono la centralità che le aveva contraddistinte in passato. Ed ecco che il vizio di forma, un tempo causa prima della nullità dell’atto, diventa una delle possibili cause. Accanto e oltre la nullità per vizio di forma, l’ordinamento, viene nel tempo, utilizzando la nullità per sanzionare nuovi comandi e principi che attengono alla formazione e alla nozione di contratto. La più rilevante è, dapprima, quest’ultima. Il primo comma dell’art. 1418 apre l’analisi del contenuto del contratto oltre le nullità testuali. Il contratto deve essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Vi sono, dunque, dei limiti di validità al contratto, nonostante il consenso negoziale si sia formato, l’oggetto e la causa siano esistenti e identificati, il requisito di forma rispettato. La causa illecita, e cioè la causa contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343), determina la nullità del contratto. Ordine pubblico e buon costume seguono l’evolversi del costume e della morale sociale. L’ordine pubblico si estende all’ordine pubblico economico. La nozione di norma imperativa è meno definita. Alcune volte è essa stessa accompagnata dalla espressa sanzione della nullità del contratto, e resta, quindi, nell’ambito delle nullità testuali. Altre volte è lasciata alla valutazione discrezionale dell’interprete, e va ricostruita secondo astratti – ed incerti – principi generali. In questo quadro, viene esaminata quella che è definita la “invasione” delle nullità comunitarie. Diritto comunitario che non conosce una univoca definizione della nullità, e che ignora la annullabilità. In relazione agli effetti si osserva che lo studio della disciplina della nullità consiste, in larga parte nello studio degli effetti del contratto nullo. In alcuni casi è lo stesso legislatore che tempera il principio, che appare assoluto, ma non lo è. Alcune volte con disposizioni di carattere generale, come la disciplina della conversione del contratto nullo, o le stesse norme sulla nullità parziale. Altre volte con norme collocate all'interno di specifiche discipline, le successioni, le donazioni, il lavoro, le società. Considerare queste ipotesi eccezioni è una finzione. Esse sono espressione di un principio generale. E infatti si possono delineare regole generali che attengono a contratti nulli eseguiti, ove l'efficacia retroattiva della nullità — corollario del brocardo quod nullum est nullum producit effectum — trova vistosi limiti. Non mancano, sotto questo profilo, i richiami alla teoria dei rapporti di fatto. In questi, e in altri casi, e sotto diversi profili, la disciplina della nullità è temperata dal principio di conservazione. Nullità e principio di conservazione sono in equilibrio, l'uno temperando e correggendo l'altra. Anche qui, un brocardo, che accompagna, arginandolo, il primo: utile per inutile non vitiatur.

Franceschelli, V. (2015). Nullità del contratto. Artt. 1418-1423. Giuffrè.

Nullità del contratto. Artt. 1418-1423

FRANCESCHELLI, VINCENZO
2015

Abstract

Vincenzo Franceschelli Nullità del contratto. Artt. 1418-1423 c.c. On Nullity of contracts. Artt. 1418-1423 of the Italian Civil Code. On Nullity of contracts. Artt. 1418-1423 of the Italian Civil Code. In this work, the author examines the regulations on the nullity of contracts, following the provisions of articles 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423 and 1424 of the Italian civil code. Nullity as a notion is a creation of jurists, which is absent in the other sciences. What is void does not exist in the real world. In the field of law, nullity is a penalty, a sanction making a contract void. A void contract does not have neither binding force nor legal effectiveness. The present work traces the concept of voidable contracts starting from roman law – were the concept is not present – to the modern time, up to the Napoleonic code, distinguishing nullity de plain droit and nullity par voi d'action. It follows its evolution up to the Italian Code of 1942, that made a distinction between voidable contracts and nullity. The theory of nullity is peculiarity of continental law, common law being almost immune. European Community Law has not a common vision and approach. The work then examines the various aspects of nullity. It analyses the causes of nullity, the partial nullity of a contract, the nullity in multilateral contracts, the action of nullity, the absence of a time-limit to start the action of nullity and the principle that a void contract cannot be validated. With reference to the causes of nullity, the work examines the principle that contracts contrary to mandatory rules are void, as are contracts lacking of one of the so called essential requirements (agreement, causa, subject matter, form). As per the action of nullity, the work examines the principle according to which the nullity is absolute, i.e. it may be claimed by anyone, and it can also be declared by the court. With reference to the effects of a void contract, it is pointed out that the study of the regulation of the nullity of a contract mainly consists in the study of its effects. In same case the law itself states that a contract, notwithstanding its nullity, may produce same limited effects. In other cases, specific rules - as for labor law, law of succession or corporation law – provides for particular effects. These are normally defined as “exceptions”. However, they instead seem to indicate a general rule that is applicable to void contracts that were performed in facts, thus mitigating the principle of retroactivity. In these cases the latin brocard quod nullum est nullum producit effectum is tempered by the principle of conservation: utile per inutile non vitiatur.
Monografia o trattato scientifico - Monografia di Ricerca - Prima edizione
Contracts, Invalidity, Nullity, On Nullity of contracts, Invalid contract
Italian
2015
9788814206627
Giuffrè
402
Franceschelli, V. (2015). Nullità del contratto. Artt. 1418-1423. Giuffrè.
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