Il prospetto informativo è il documento con cui coloro che intendano effettuare una sollecitazione all'investimento o una quotazione di strumenti finanziari forniscono “tutte le informazioni che (…) sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti” (Art. 94, co 2, t.u.f.). Se l’emittente è il soggetto deputato alla stesura del prospetto, anche l’underwriter deve verificarne la completezza e la veridicità; quanto alla responsabilità nei confronti dell’investitore, pertanto, la sua posizione si avvicina molto a quella dell’emittente. Il lavoro si propone di analizzare la natura della responsabilità (se precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale o da contatto sociale) in capo all’emittente e all’intermediario responsabile del collocamento nel caso di danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto. Nello specifico, dopo aver analizzato le diverse teorie sostenute da dottrina e giurisprudenza, si cercherà di dimostrare la natura precontrattuale della responsabilità sia dei soggetti di cui all’art. 94 co. 8 t.u.f. che dell’intermediario responsabile del collocamento di cui all’art. 94 co. 9 t.u.f. Tanto l’emittente quanto l’intermediario sono soggetti attivi nella predisposizione di una corretta informazione societaria finalizzata a sollecitare l’interesse dell’investitore che si concretizzerà poi in un investimento, in un mancato investimento o in un disinvestimento. Il loro atteggiamento è, a giudizio di chi scrive, da interpretarsi come precontrattuale: nella fase prenegoziale (anche in assenza di trattative specifiche) l’emittente e l’intermediario sono tenuti ad osservare i doveri di veridicità e comunicazione che gli impongono di rendere edotta in modo completo ed esatto la controparte relativamente alle circostanze che rivestono una rilevante importanza per la sua decisione. Il prospetto, pertanto, è da intendersi quale atto prodromico alla conclusione del contratto. Grazie infatti al prospetto informativo si condiziona il processo decisionale ossia la formazione della volontà di concludere un contratto di cui l’emittente abbia valutato ed approvato il contenuto. La violazione dell'obbligo di corretta redazione dello stesso deve conseguentemente ricondursi ad un’ ampia nozione di responsabilità precontrattuale, dovendo per ciò intendersi qualunque responsabilità derivante da comportamenti antigiuridici compiuti precedentemente al perfezionamento di un rapporto contrattuale.
(2015). La responsabilità da prospetto dell'emittente e dell'intermediario finanziario. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015).
La responsabilità da prospetto dell'emittente e dell'intermediario finanziario
BELOTTI, ANDREA
2015
Abstract
Il prospetto informativo è il documento con cui coloro che intendano effettuare una sollecitazione all'investimento o una quotazione di strumenti finanziari forniscono “tutte le informazioni che (…) sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti” (Art. 94, co 2, t.u.f.). Se l’emittente è il soggetto deputato alla stesura del prospetto, anche l’underwriter deve verificarne la completezza e la veridicità; quanto alla responsabilità nei confronti dell’investitore, pertanto, la sua posizione si avvicina molto a quella dell’emittente. Il lavoro si propone di analizzare la natura della responsabilità (se precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale o da contatto sociale) in capo all’emittente e all’intermediario responsabile del collocamento nel caso di danni subiti dall’investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto. Nello specifico, dopo aver analizzato le diverse teorie sostenute da dottrina e giurisprudenza, si cercherà di dimostrare la natura precontrattuale della responsabilità sia dei soggetti di cui all’art. 94 co. 8 t.u.f. che dell’intermediario responsabile del collocamento di cui all’art. 94 co. 9 t.u.f. Tanto l’emittente quanto l’intermediario sono soggetti attivi nella predisposizione di una corretta informazione societaria finalizzata a sollecitare l’interesse dell’investitore che si concretizzerà poi in un investimento, in un mancato investimento o in un disinvestimento. Il loro atteggiamento è, a giudizio di chi scrive, da interpretarsi come precontrattuale: nella fase prenegoziale (anche in assenza di trattative specifiche) l’emittente e l’intermediario sono tenuti ad osservare i doveri di veridicità e comunicazione che gli impongono di rendere edotta in modo completo ed esatto la controparte relativamente alle circostanze che rivestono una rilevante importanza per la sua decisione. Il prospetto, pertanto, è da intendersi quale atto prodromico alla conclusione del contratto. Grazie infatti al prospetto informativo si condiziona il processo decisionale ossia la formazione della volontà di concludere un contratto di cui l’emittente abbia valutato ed approvato il contenuto. La violazione dell'obbligo di corretta redazione dello stesso deve conseguentemente ricondursi ad un’ ampia nozione di responsabilità precontrattuale, dovendo per ciò intendersi qualunque responsabilità derivante da comportamenti antigiuridici compiuti precedentemente al perfezionamento di un rapporto contrattuale.File | Dimensione | Formato | |
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Descrizione: Tesi dottorato
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Doctoral thesis
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