L’esigenza di approfondire lo studio dell’onere della prova nel processo tributario nasce dalla mai sopita attualità di questo tema. L’indagine è stata condotta prendendo in considerazione il tema della prova e dell’onere della prova nel processo civile, penale ed amministrativo. Si è visto quindi come nel processo tributario non sia possibile applicare semplicisticamente le regole probatorie dell’uno o dell’altro sistema processuale. Il rapporto osmotico tra fase procedimentale e fase processuale fa sì che, nonostante sia il contribuente ad impugnare un atto impositivo, la regola generale di ripartizione dell’onere probatorio veda l’Amministrazione finanziaria quale “attore in senso sostanziale” ed il contribuente quale “convenuto in senso sostanziale”. Pertanto, all’Amministrazione spetta l’onere di provare i fatti posti alla base della pretesa impositiva, al contribuente quelli che incidono in negativo sulla stessa. Si è dato spazio ai principi che interagiscono con la “regola generale” di ripartizione dell’onere della prova, e segnatamente al principio dispositivo ed a quello di parità delle parti nel processo. Quindi, si è visto come la “regola generale” di ripartizione dell’onere probatorio non possa essere, e non sia, applicata in maniera rigida e anelastica, per poi tracciare i casi più evidenti di “deviazioni” da questa regola, che si riscontrano sia in ambito giurisprudenziale sia in ambito legislativo.

(2015). La ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario, tra interesse fiscale e difesa del contribuente.. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015).

La ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario, tra interesse fiscale e difesa del contribuente.

BAMBINO, MARTINA
2015

Abstract

L’esigenza di approfondire lo studio dell’onere della prova nel processo tributario nasce dalla mai sopita attualità di questo tema. L’indagine è stata condotta prendendo in considerazione il tema della prova e dell’onere della prova nel processo civile, penale ed amministrativo. Si è visto quindi come nel processo tributario non sia possibile applicare semplicisticamente le regole probatorie dell’uno o dell’altro sistema processuale. Il rapporto osmotico tra fase procedimentale e fase processuale fa sì che, nonostante sia il contribuente ad impugnare un atto impositivo, la regola generale di ripartizione dell’onere probatorio veda l’Amministrazione finanziaria quale “attore in senso sostanziale” ed il contribuente quale “convenuto in senso sostanziale”. Pertanto, all’Amministrazione spetta l’onere di provare i fatti posti alla base della pretesa impositiva, al contribuente quelli che incidono in negativo sulla stessa. Si è dato spazio ai principi che interagiscono con la “regola generale” di ripartizione dell’onere della prova, e segnatamente al principio dispositivo ed a quello di parità delle parti nel processo. Quindi, si è visto come la “regola generale” di ripartizione dell’onere probatorio non possa essere, e non sia, applicata in maniera rigida e anelastica, per poi tracciare i casi più evidenti di “deviazioni” da questa regola, che si riscontrano sia in ambito giurisprudenziale sia in ambito legislativo.
ZIZZO, GIUSEPPE
onere della prova; processo tributario; interesse fiscale; difesa contribuente
IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO
Italian
10-set-2015
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE - 71R
27
2013/2014
open
(2015). La ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario, tra interesse fiscale e difesa del contribuente.. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015).
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Descrizione: Tesi dottorato
Tipologia di allegato: Doctoral thesis
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/85026
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