La tesi affronta i problemi interpretativi derivanti dall’esegesi dell’art. 19 della legge processuale tributaria (D. Lgs. n. 546/1992), alla luce delle attuali esigenze di tutela del contribuente. Invero tale disposizione, come ampiamente noto, individua l’elenco tassativo degli atti autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario prevedendo, altresì, il sistema della tutela differita per gli atti lesivi non contemplati nel suddetto elenco. Il principio della tassatività degli atti impugnabili ha subito evidenti ridimensionamenti, e talvolta è stato addirittura negato, da un diffuso orientamento giurisprudenziale e dottrinale, sulla base di diverse argomentazioni. Innanzitutto, mediante il riferimento all’art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, modificato dall'art. 12, comma 2, della Legge n. 448/2001, che rende attualmente la giurisdizione tributaria una giurisdizione a carattere generale, con competenza in tutti i casi in cui si controverta su uno specifico rapporto tributario o su sanzioni inflitte da uffici erariali. In secondo luogo, in ragione della circostanza che l’elenco degli atti impugnabili in via autonoma è stato redatto in tempi oramai risalenti, sulla base di una concezione di giurisdizione speciale, nonché con riferimento soltanto ai tributi a quell’epoca esistenti. Infine, ritenendo che la tassatività, di cui all’art. 19, debba essere rivisitata in quanto l’elencazione, allo stato attuale, potrebbe risultare in contrasto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché con le corrispondenti norme sovranazionali (in specie art. 6 CEDU ed art. 47 Carta di Nizza- Strasburgo). La ricerca – dopo aver approfondito le cennate problematiche che, prima facie, potrebbero indurre l’interprete a prospettare l’estensione dell’elenco tassativo degli atti autonomamente impugnabili ogni qual volta siano sussistenti le esigenze di tutela del contribuente derivanti dalla manifestazione della pretesa erariale – ha consentito di pervenire a conclusioni maggiormente ponderate. In particolare, si ritiene che l’elenco degli atti autonomamente impugnabili sia interpretabile in senso estensivo solo allorquando sia notificato al contribuente un atto che, pur presentando un diverso nomen iuris rispetto agli atti nominati, presenti le medesime caratteristiche e ne condivida i caratteri fisionomici - strutturali, le finalità e gli effetti. In ogni caso, è comunque auspicabile una riforma legislativa che, in accoglimento delle istanze di tutela del contribuente, operi una modifica dell’art. 19 ovvero introduca, nella materia tributaria, la cd. tutela ante – causam, ossia precedente all’instaurazione del giudizio. In subordine, si potrebbe prospettare la questione di incostituzionalità della disposizione per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., nonché dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU.
(2015). Gli atti impugnabili nel processo tributario. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015).
Gli atti impugnabili nel processo tributario
KOSTNER, ALESSANDRA
2015
Abstract
La tesi affronta i problemi interpretativi derivanti dall’esegesi dell’art. 19 della legge processuale tributaria (D. Lgs. n. 546/1992), alla luce delle attuali esigenze di tutela del contribuente. Invero tale disposizione, come ampiamente noto, individua l’elenco tassativo degli atti autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario prevedendo, altresì, il sistema della tutela differita per gli atti lesivi non contemplati nel suddetto elenco. Il principio della tassatività degli atti impugnabili ha subito evidenti ridimensionamenti, e talvolta è stato addirittura negato, da un diffuso orientamento giurisprudenziale e dottrinale, sulla base di diverse argomentazioni. Innanzitutto, mediante il riferimento all’art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, modificato dall'art. 12, comma 2, della Legge n. 448/2001, che rende attualmente la giurisdizione tributaria una giurisdizione a carattere generale, con competenza in tutti i casi in cui si controverta su uno specifico rapporto tributario o su sanzioni inflitte da uffici erariali. In secondo luogo, in ragione della circostanza che l’elenco degli atti impugnabili in via autonoma è stato redatto in tempi oramai risalenti, sulla base di una concezione di giurisdizione speciale, nonché con riferimento soltanto ai tributi a quell’epoca esistenti. Infine, ritenendo che la tassatività, di cui all’art. 19, debba essere rivisitata in quanto l’elencazione, allo stato attuale, potrebbe risultare in contrasto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché con le corrispondenti norme sovranazionali (in specie art. 6 CEDU ed art. 47 Carta di Nizza- Strasburgo). La ricerca – dopo aver approfondito le cennate problematiche che, prima facie, potrebbero indurre l’interprete a prospettare l’estensione dell’elenco tassativo degli atti autonomamente impugnabili ogni qual volta siano sussistenti le esigenze di tutela del contribuente derivanti dalla manifestazione della pretesa erariale – ha consentito di pervenire a conclusioni maggiormente ponderate. In particolare, si ritiene che l’elenco degli atti autonomamente impugnabili sia interpretabile in senso estensivo solo allorquando sia notificato al contribuente un atto che, pur presentando un diverso nomen iuris rispetto agli atti nominati, presenti le medesime caratteristiche e ne condivida i caratteri fisionomici - strutturali, le finalità e gli effetti. In ogni caso, è comunque auspicabile una riforma legislativa che, in accoglimento delle istanze di tutela del contribuente, operi una modifica dell’art. 19 ovvero introduca, nella materia tributaria, la cd. tutela ante – causam, ossia precedente all’instaurazione del giudizio. In subordine, si potrebbe prospettare la questione di incostituzionalità della disposizione per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., nonché dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU.File | Dimensione | Formato | |
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Descrizione: Tesi di dottorato
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