L’ordinanza affronta le problematiche relative all’individuazione del rimedio sanzionatorio applicabile in caso accertata illegittimità del licenziamento disciplinare. In particolare, ed a seguito alle modifiche apportate dalla l. 28 giugno 2012, n. 92 all’art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300, risulta controversa, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la questione su quando possa dirsi integrata la fattispecie dell’”insussistenza del fatto contestato”, alla cui ricorrenza il legislatore del 2012 subordina l’applicabilità della reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno limitato ad un importo massimo pari a 12 mensilità. Il contributo esamina brevemente le opposte tesi prospettate in dottrina in merito alla questione controversa e si propone di fornire un possibile spunto al dibattito che a tutt’oggi interessa gli interpreti.

Lama, R. (2014). L'irrilevanza disciplinare del fatto posto a base del recesso comporta la reintegra ex art. 18 comma 4, l. 20 maggio 1970, n. 300 [Altro].

L'irrilevanza disciplinare del fatto posto a base del recesso comporta la reintegra ex art. 18 comma 4, l. 20 maggio 1970, n. 300

LAMA, ROBERTO
2014

Abstract

L’ordinanza affronta le problematiche relative all’individuazione del rimedio sanzionatorio applicabile in caso accertata illegittimità del licenziamento disciplinare. In particolare, ed a seguito alle modifiche apportate dalla l. 28 giugno 2012, n. 92 all’art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300, risulta controversa, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la questione su quando possa dirsi integrata la fattispecie dell’”insussistenza del fatto contestato”, alla cui ricorrenza il legislatore del 2012 subordina l’applicabilità della reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno limitato ad un importo massimo pari a 12 mensilità. Il contributo esamina brevemente le opposte tesi prospettate in dottrina in merito alla questione controversa e si propone di fornire un possibile spunto al dibattito che a tutt’oggi interessa gli interpreti.
Altro
licenziamento disciplinare, irrilevanza discipinare del fatto, insussistenza del fatto, reintegrazione
Italian
23-mar-2014
Il lavoro compare sul portale giustiziacivile.com (2014)
Lama, R. (2014). L'irrilevanza disciplinare del fatto posto a base del recesso comporta la reintegra ex art. 18 comma 4, l. 20 maggio 1970, n. 300 [Altro].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/52738
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