I principi generali compongono una categoria concettuale indefinita. Per indagarne la posizione e il ruolo nell’esperienza giuridica occorre fare i conti con la loro ambivalente natura di norme che incorporano valori. Infatti, proprio l’essere sospesi tra il puro diritto e la dimensione metagiuridica delle regole assiologiche appartenenti all’etica e alla morale rende i principi generali un unicum difficile da incasellare. A questo unicum, indeterminato fin che si vuole, l’ordinamento attribuisce effetti giuridici. Da qui, ossia dal fatto che il diritto si serva dei principi perché ai principi riconosce delle funzioni, occorre muovere per dare ai principi se non una definizione almeno un senso giuridico. Un senso che va oltre quel che la legge “dice” sui principi generali e si delinea più che altro nella considerazione complessiva del giuridico come sistema unitario, per quanto non sempre ordinato ed omogeneo. Un senso, allora, che si rivela e si riassume nell’utilità che i principi rivestono per e nel sistema giuridico. È l’inadeguatezza del diritto positivo, sempre più frammentato e incerto, ad avvalorare il senso giuridico dei principi generali, quella loro attitudine ad affiancarsi alla norma scritta per migliorarla. Talché, se sul piano dogmatico i principi generali sono concetto trasversale all’intero diritto, ciò nondimeno la loro importanza pratica è tanto maggiore in rapporto a quegli ambiti di disciplina più toccati dall’inflazione legislativa e dalle varie manifestazioni di quella che suole chiamarsi crisi del diritto. Da ciò si deduce la ragione di affiancare i principi generali, argomento classico di teoria generale, allo studio del diritto dell’economia che è tra i settori più colpiti dai fenomeni di ipertrofia della produzione normativa. L’idea di fondo è che nei principi generali sia possibile trovare quell’ancoraggio che la sola norma positiva non è in grado di imprimere all’ordine economico.
(2013). I principi generali nell'esperienza giuridica. Prospettive di diritto pubblico dell'economia. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2013).
I principi generali nell'esperienza giuridica. Prospettive di diritto pubblico dell'economia
GUARDAMAGNA, CHIARA
2013
Abstract
I principi generali compongono una categoria concettuale indefinita. Per indagarne la posizione e il ruolo nell’esperienza giuridica occorre fare i conti con la loro ambivalente natura di norme che incorporano valori. Infatti, proprio l’essere sospesi tra il puro diritto e la dimensione metagiuridica delle regole assiologiche appartenenti all’etica e alla morale rende i principi generali un unicum difficile da incasellare. A questo unicum, indeterminato fin che si vuole, l’ordinamento attribuisce effetti giuridici. Da qui, ossia dal fatto che il diritto si serva dei principi perché ai principi riconosce delle funzioni, occorre muovere per dare ai principi se non una definizione almeno un senso giuridico. Un senso che va oltre quel che la legge “dice” sui principi generali e si delinea più che altro nella considerazione complessiva del giuridico come sistema unitario, per quanto non sempre ordinato ed omogeneo. Un senso, allora, che si rivela e si riassume nell’utilità che i principi rivestono per e nel sistema giuridico. È l’inadeguatezza del diritto positivo, sempre più frammentato e incerto, ad avvalorare il senso giuridico dei principi generali, quella loro attitudine ad affiancarsi alla norma scritta per migliorarla. Talché, se sul piano dogmatico i principi generali sono concetto trasversale all’intero diritto, ciò nondimeno la loro importanza pratica è tanto maggiore in rapporto a quegli ambiti di disciplina più toccati dall’inflazione legislativa e dalle varie manifestazioni di quella che suole chiamarsi crisi del diritto. Da ciò si deduce la ragione di affiancare i principi generali, argomento classico di teoria generale, allo studio del diritto dell’economia che è tra i settori più colpiti dai fenomeni di ipertrofia della produzione normativa. L’idea di fondo è che nei principi generali sia possibile trovare quell’ancoraggio che la sola norma positiva non è in grado di imprimere all’ordine economico.File | Dimensione | Formato | |
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