Oggetto d’indagine del presente lavoro è il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p., attraverso il quale il giudice dell’esecuzione statuisce sulle questioni attinenti al titolo esecutivo. L’analisi della procedura de qua – condotta mediante la costante verifica della tenuta costituzionale della disciplina codicistica, sotto il profilo della sua compatibilità con i canoni del “giusto processo” – è preceduta da un inquadramento storico-sistematico dell’esecuzione penale, volto a mettere in luce le tappe evolutive essenziali che hanno portato alla sua progressiva giurisdizionalizzazione. Segue, quindi, il vaglio delle cadenze procedurali del rito camerale: individuati i soggetti legittimati alla sua attivazione e i contenuti minimi della richiesta introduttiva, l’attenzione si sposta sulla fase preliminare all’udienza camerale, con specifico riguardo alla declaratoria d’inammissibilità della richiesta e alla forma e ai contenuti dell’avviso d’udienza. Particolare attenzione è poi riservata alla disciplina dell’udienza in camera di consiglio – che, specie sotto i profili della partecipazione dell’interessato e dell’assenza di pubblicità dell’udienza, è vagliata anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – e all’esame del procedimento probatorio, la cui frammentaria normativa – già ad una prima lettura – svela problematiche del tutto particolari, soprattutto con riferimento al ruolo che sembrerebbe essere riservato dalle disposizioni in materia al giudice, in punto di iniziativa probatoria, e alle prove precostituite, ai fini della decisione. Segue l’analisi della fase decisoria del procedimento – con particolare riferimento ai profili contenutistici dell’ordinanza conclusiva e a quelli, peculiari, che connotano il giudicato esecutivo – e del ricorso per cassazione, unico rimedio esperibile avverso il provvedimento emesso dal giudice all’esito del procedimento. Chiude la trattazione l’esame del rito de plano di cui all’art. 667 c.p.p., quale procedura a contraddittorio eventuale e differito – attivabile nei casi espressamente previsti dalla legge – che si affianca al procedimento tipico per soddisfare esigenze di economia e di celerità processuale.

(2012). Il procedimento di esecuzione. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2012).

Il procedimento di esecuzione

MEDDIS, DOMENICO FRANCESCO
2012

Abstract

Oggetto d’indagine del presente lavoro è il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p., attraverso il quale il giudice dell’esecuzione statuisce sulle questioni attinenti al titolo esecutivo. L’analisi della procedura de qua – condotta mediante la costante verifica della tenuta costituzionale della disciplina codicistica, sotto il profilo della sua compatibilità con i canoni del “giusto processo” – è preceduta da un inquadramento storico-sistematico dell’esecuzione penale, volto a mettere in luce le tappe evolutive essenziali che hanno portato alla sua progressiva giurisdizionalizzazione. Segue, quindi, il vaglio delle cadenze procedurali del rito camerale: individuati i soggetti legittimati alla sua attivazione e i contenuti minimi della richiesta introduttiva, l’attenzione si sposta sulla fase preliminare all’udienza camerale, con specifico riguardo alla declaratoria d’inammissibilità della richiesta e alla forma e ai contenuti dell’avviso d’udienza. Particolare attenzione è poi riservata alla disciplina dell’udienza in camera di consiglio – che, specie sotto i profili della partecipazione dell’interessato e dell’assenza di pubblicità dell’udienza, è vagliata anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – e all’esame del procedimento probatorio, la cui frammentaria normativa – già ad una prima lettura – svela problematiche del tutto particolari, soprattutto con riferimento al ruolo che sembrerebbe essere riservato dalle disposizioni in materia al giudice, in punto di iniziativa probatoria, e alle prove precostituite, ai fini della decisione. Segue l’analisi della fase decisoria del procedimento – con particolare riferimento ai profili contenutistici dell’ordinanza conclusiva e a quelli, peculiari, che connotano il giudicato esecutivo – e del ricorso per cassazione, unico rimedio esperibile avverso il provvedimento emesso dal giudice all’esito del procedimento. Chiude la trattazione l’esame del rito de plano di cui all’art. 667 c.p.p., quale procedura a contraddittorio eventuale e differito – attivabile nei casi espressamente previsti dalla legge – che si affianca al procedimento tipico per soddisfare esigenze di economia e di celerità processuale.
MAZZA, OLIVIERO
difensore; giudicato esecutivo; giudice dell’esecuzione; giurisdizionalizzazione; inammissibilità; interessato; ordinanza; procedimento; processo bifasico; prova; pubblico ministero; richiesta; ricorso per cassazione; titolo esecutivo; udienza camerale
IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Italian
14-set-2012
SCIENZE GIURIDICHE - 46R
24
2010/2011
open
(2012). Il procedimento di esecuzione. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2012).
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