La concezione giudiziale della risoluzione per inadempimento è largamente prevalente in dottrina e, addirittura, unanime nella giurisprudenza. La formulazione letterale dell’art. 1453 cod. civ. – in particolare, il testuale richiamo all’alternativa “richiesta” di adempimento o di risoluzione del contratto – certamente agevola tale interpretazione e induce a ritenere che soltanto il giudice possa essere l’autorità preposta a sciogliere la “legge” che le parti si sono imposte attraverso la stipulazione del contratto (art. 1372 cod. civ.). La centralità del ruolo giudiziale è ritenuta, altresì, in relazione ai presupposti sostanziali (imputabilità e importanza) che consentono la risoluzione del contratto, i quali richiederebbero il necessario intervento costitutivo del giudice.L’analisi delle ragioni storiche del modello giudiziale di risoluzione, il confronto con gli ordinamenti europei e con i progetti di unificazione del diritto dei contratti, e, infine, la valutazione dei numerosi indici sistematici di diritto interno consentono di ritenere che il dato letterale dell’art. 1453 cod. civ. possa essere oggetto di una lettura alternativa a quella finora tradizionalmente accolta dalla giurisprudenza.In primo luogo, le modalità (convenzionali o giudiziali) di liquidazione del danno non costituiscono una ragione sufficiente per riservare al giudice il potere di scioglimento del contratto, posto che la coincidenza dei requisiti sostanziali dell’inadempimento nell’ipotesi di caparra confirmatoria e di risoluzione in generale consentono di riconoscere al creditore il diritto allo scioglimento automatico del rapporto contrattuale anche nel caso in cui egli preferisca adire il giudice per la liquidazione integrale del danno; tanto più che il Codice Civile non ha previsto il recesso nella parallela fattispecie della clausola penale, con ciò dimostrando che la liquidazione convenzionale del danno non voleva essere elevata a presupposto condizionante il meccanismo di risoluzione per atto unilaterale. A sua volta, il generale riconoscimento del c.d. “diritto sostanziale alla risoluzione”, che determina il potere del creditore di rifiutare l’adempimento tardivo in tutte le ipotesi in cui – indipendentemente dalla scelta dei contraenti per una specifica modalità di risoluzione automatica (artt. 1385, 1456, 1457 cod. civ.) – il ritardo abbia provocato la perdita dell’interesse alla prestazione, dimostra che non vi sono ragioni per precludere al contraente fedele il diritto a riacquistare la libertà dal vincolo contrattuale con immediatezza e in conseguenza del mero esercizio di un diritto potestativo. La rapidità dei tempi e la snellezza delle modalità di scioglimento del contratto costituiscono un dato apprezzabile anche nelle non rare ipotesi di anticipatory breach o di violazione di obblighi precontrattuali. La disciplina della diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.), del Rücktritt per ritardo o inesatto adempimento (§ 323 BGB), del termine supplementare per l’adempimento nella Convenzione di Vienna (art. 47) e, infine, della Propuesta para la modernización del derecho de obligaciones y contratos dimostra che, nel caso in cui il ritardo sia grave e determini la caducazione dell’interesse a ottenere la prestazione, la parte adempiente deve essere ammessa a dichiarare la risoluzione del contratto, senza attendere i lunghi tempi del procedimento giudiziario. I labili confini tra le figure dell’inadempimento e dell’impossibilità sopravvenuta segnalano, allo stesso modo, l’opportunità di un identico meccanismo di scioglimento del contratto e della natura dichiarativa della successiva verifica giudiziale dei relativi presupposti sostanziali. La natura stragiudiziale e unilaterale della risoluzione per inadempimento appare coerente, del resto, da un lato, con la scelta espressamente compiuta dal legislatore con riferimento a contratti speciali particolarmente significativi per la rilevanza economica e sociale degli interessi delle parti (come il contratto di lavoro subordinato o il contratto di società) e, dall’altro, con le figure di scioglimento del rapporto contrattuale in alcune ipotesi di modifica delle originarie condizioni esistenti al momento di stipulazione del contratto (successione nel contratto, presupposizione). La possibilità di una disciplina unitaria dell’“atto unilaterale di risoluzione per inadempimento” rivela importanti riflessi pratici della diversa interpretazione dell’art. 1453 cod. civ., anche sul piano processuale: dal riconoscimento dell’eccezione di risoluzione fino all’esperibilità dei rimedi monitori, cautelari e d’urgenza per il recupero della controprestazione già eseguita dalla parte adempiente. Per queste ragioni, la crescente sensibilità della giurisprudenza verso nuove interpretazioni di istituti sostanziali in funzione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) può indurre a valutare l’opportunità di riconoscere che, anche nel nostro ordinamento, il diritto del contraente alla risoluzione del contratto per inadempimento possa essere esercitato con atto unilaterale ad effetti sostanziali.

Paladini, M. (2013). L'atto unilaterale di risoluzione per inadempimento. Torino : Giappichelli.

L'atto unilaterale di risoluzione per inadempimento

Paladini, M
2013

Abstract

La concezione giudiziale della risoluzione per inadempimento è largamente prevalente in dottrina e, addirittura, unanime nella giurisprudenza. La formulazione letterale dell’art. 1453 cod. civ. – in particolare, il testuale richiamo all’alternativa “richiesta” di adempimento o di risoluzione del contratto – certamente agevola tale interpretazione e induce a ritenere che soltanto il giudice possa essere l’autorità preposta a sciogliere la “legge” che le parti si sono imposte attraverso la stipulazione del contratto (art. 1372 cod. civ.). La centralità del ruolo giudiziale è ritenuta, altresì, in relazione ai presupposti sostanziali (imputabilità e importanza) che consentono la risoluzione del contratto, i quali richiederebbero il necessario intervento costitutivo del giudice.L’analisi delle ragioni storiche del modello giudiziale di risoluzione, il confronto con gli ordinamenti europei e con i progetti di unificazione del diritto dei contratti, e, infine, la valutazione dei numerosi indici sistematici di diritto interno consentono di ritenere che il dato letterale dell’art. 1453 cod. civ. possa essere oggetto di una lettura alternativa a quella finora tradizionalmente accolta dalla giurisprudenza.In primo luogo, le modalità (convenzionali o giudiziali) di liquidazione del danno non costituiscono una ragione sufficiente per riservare al giudice il potere di scioglimento del contratto, posto che la coincidenza dei requisiti sostanziali dell’inadempimento nell’ipotesi di caparra confirmatoria e di risoluzione in generale consentono di riconoscere al creditore il diritto allo scioglimento automatico del rapporto contrattuale anche nel caso in cui egli preferisca adire il giudice per la liquidazione integrale del danno; tanto più che il Codice Civile non ha previsto il recesso nella parallela fattispecie della clausola penale, con ciò dimostrando che la liquidazione convenzionale del danno non voleva essere elevata a presupposto condizionante il meccanismo di risoluzione per atto unilaterale. A sua volta, il generale riconoscimento del c.d. “diritto sostanziale alla risoluzione”, che determina il potere del creditore di rifiutare l’adempimento tardivo in tutte le ipotesi in cui – indipendentemente dalla scelta dei contraenti per una specifica modalità di risoluzione automatica (artt. 1385, 1456, 1457 cod. civ.) – il ritardo abbia provocato la perdita dell’interesse alla prestazione, dimostra che non vi sono ragioni per precludere al contraente fedele il diritto a riacquistare la libertà dal vincolo contrattuale con immediatezza e in conseguenza del mero esercizio di un diritto potestativo. La rapidità dei tempi e la snellezza delle modalità di scioglimento del contratto costituiscono un dato apprezzabile anche nelle non rare ipotesi di anticipatory breach o di violazione di obblighi precontrattuali. La disciplina della diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.), del Rücktritt per ritardo o inesatto adempimento (§ 323 BGB), del termine supplementare per l’adempimento nella Convenzione di Vienna (art. 47) e, infine, della Propuesta para la modernización del derecho de obligaciones y contratos dimostra che, nel caso in cui il ritardo sia grave e determini la caducazione dell’interesse a ottenere la prestazione, la parte adempiente deve essere ammessa a dichiarare la risoluzione del contratto, senza attendere i lunghi tempi del procedimento giudiziario. I labili confini tra le figure dell’inadempimento e dell’impossibilità sopravvenuta segnalano, allo stesso modo, l’opportunità di un identico meccanismo di scioglimento del contratto e della natura dichiarativa della successiva verifica giudiziale dei relativi presupposti sostanziali. La natura stragiudiziale e unilaterale della risoluzione per inadempimento appare coerente, del resto, da un lato, con la scelta espressamente compiuta dal legislatore con riferimento a contratti speciali particolarmente significativi per la rilevanza economica e sociale degli interessi delle parti (come il contratto di lavoro subordinato o il contratto di società) e, dall’altro, con le figure di scioglimento del rapporto contrattuale in alcune ipotesi di modifica delle originarie condizioni esistenti al momento di stipulazione del contratto (successione nel contratto, presupposizione). La possibilità di una disciplina unitaria dell’“atto unilaterale di risoluzione per inadempimento” rivela importanti riflessi pratici della diversa interpretazione dell’art. 1453 cod. civ., anche sul piano processuale: dal riconoscimento dell’eccezione di risoluzione fino all’esperibilità dei rimedi monitori, cautelari e d’urgenza per il recupero della controprestazione già eseguita dalla parte adempiente. Per queste ragioni, la crescente sensibilità della giurisprudenza verso nuove interpretazioni di istituti sostanziali in funzione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) può indurre a valutare l’opportunità di riconoscere che, anche nel nostro ordinamento, il diritto del contraente alla risoluzione del contratto per inadempimento possa essere esercitato con atto unilaterale ad effetti sostanziali.
Monografia o trattato scientifico - Monografia di Ricerca - Prima edizione
contratto; risoluzione; inadempimento
Italian
2013
978-88-348-7810-1
Giappichelli
268
Paladini, M. (2013). L'atto unilaterale di risoluzione per inadempimento. Torino : Giappichelli.
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