Il volume affronta una delle questioni legate al tema dei rapporti tra diritto dell’Unione europea e diritto internazionale convenzionale, vale a dire quello dell’efficacia, nell’ordinamento comunitario, degli Accordi multilaterali allegati all’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Accordi OMC) e delle decisioni dell’Organo di soluzione delle controversie dell’OMC (Dispute Settlement Body, DSB). Nella prima parte dell’opera, viene ripresa e analizzata la giurisprudenza con la quale la Corte ha costantemente negato il riconoscimento dell’efficacia diretta del GATT 1947, prima, e degli Accordi OMC, poi. Nonostante le significative modifiche introdotte al sistema del commercio internazionale a seguito della creazione dell’OMC avessero portato a ritenere possibile una modifica della posizione della Corte, i giudici comunitari hanno infatti continuato a negare, anche agli accordi multilaterali sorti a conclusione dell'Uruguay Round, lo status di trattati dotati di effetti diretti nell'ordinamento dell’Unione europea, così come la loro idoeneità a fungere da parametro di legittimità del diritto comunitario derivato. Secondo il ragionamento della Corte, il sistema di soluzione delle controversie dell’OMC riserva una posizione importante ai negoziati tra le parti e imporre agli organi giurisdizionali di escludere l'applicazione delle norme di diritto interno incompatibili con gli accordi OMC priverebbe gli organi legislativi o esecutivi della possibilità di ricorrere a soluzioni negoziate su base temporanea, così come previsto dall'art. 22 del Memorandum di intesa sulla soluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding, DSU). La posizione della Corte, tesa ad escludere l’invocabilità delle norme OMC quale parametro di legittimità degli atti comunitari ha sollevato numerose critiche, di cui il volume dà conto, sia nell’ambito della dottrina che tra alcuni avvocati generali. Secondo questi ultimi, i meccanismi di compensazione previsti dal DSU hanno solo un carattere temporaneo e sono comunque finalizzati a favorire la piena attuazione delle decisioni del DSB. Come autorevolmente affermato, non esiste, in altre parole, alcuna alternativa all'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB e il loro contenuto non può essere aggirato per effetto di negoziati tra le parti interessate. Il volume si sofferma, poi, sul tema della rilevanza delle decisioni dell’Organo di soluzione delle controversie dell’OMC nell’ordinamento dell’Unione, richiamando la relativa giurisprudenza della Corte. I giudici comunitari hanno chiaramente escluso che un operatore economico possa utilmente invocare davanti al giudice di uno Stato membro l’inconpatibilità di una normativa comunitaria con il diritto OMC, anche se siffatta incompatibilità è stata dichiarata dal DSB. Infine, nell’opera in commento, l’attenzione è rivolta all’individuazione, nella giurisprudenza comunitaria, di metodi alternativi volti ad attribuire una rilevanza interna all'accordo OMC nell’ordinamento dell´Unione. Si pensi, in primo luogo, all’obbligo di interpretare le norme di diritto comunitario derivato in maniera conforme agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e dunque anche agli accordi OMC. L'interpretazione conforme, secondo parte della dottrina, potrebbe rappresentare uno strumento efficace per attribuire rilevanza interna agli accordi OMC, pur in assenza del riconoscimento della loro efficacia diretta. La Corte di giustizia ha inoltre individuato altri due casi in cui il diritto dell’OMC assume rilievo nell'ordinamento comunitario, vale a dire quando la Comunità abbia inteso dare esecuzione a un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii epsressamente a precise disposizioni degli accordi OMC (sentenze Fediol e Nakajima). Quando ricorrono tali ipotesi, la mancanza di effetto diretto degli accordi OMC non esclude la loro invocabilità quale parametro di legittimità, a condizione però che la Comunità abbia, implicitamente o esplicitamente, dimostrato la propria intenzione a dare esecuzione a tali accordi. L’opera si propone di indagare le ragioni alla base dell’orientamento dei giudici comunitari, i quali, pur subordinando il riconoscimento dell'efficacia diretta di una norma OMC alla verifica del suo tenore letterale e del contesto in cui è inserita, nel valutare le norme degli accordi OMC si è sempre limitata all'analisi delle caratteristiche del sistema, senza invece valutare se una singola disposizione sia chiara, precisa e non condizionata, secondo i criteri elaborati dalla Corte stessa.

Boni, D. (2008). Accordi OMC Norme comunitarie e Tutela giurisdizionale. Milano : Giuffré.

Accordi OMC Norme comunitarie e Tutela giurisdizionale

BONI, DELFINA
2008

Abstract

Il volume affronta una delle questioni legate al tema dei rapporti tra diritto dell’Unione europea e diritto internazionale convenzionale, vale a dire quello dell’efficacia, nell’ordinamento comunitario, degli Accordi multilaterali allegati all’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Accordi OMC) e delle decisioni dell’Organo di soluzione delle controversie dell’OMC (Dispute Settlement Body, DSB). Nella prima parte dell’opera, viene ripresa e analizzata la giurisprudenza con la quale la Corte ha costantemente negato il riconoscimento dell’efficacia diretta del GATT 1947, prima, e degli Accordi OMC, poi. Nonostante le significative modifiche introdotte al sistema del commercio internazionale a seguito della creazione dell’OMC avessero portato a ritenere possibile una modifica della posizione della Corte, i giudici comunitari hanno infatti continuato a negare, anche agli accordi multilaterali sorti a conclusione dell'Uruguay Round, lo status di trattati dotati di effetti diretti nell'ordinamento dell’Unione europea, così come la loro idoeneità a fungere da parametro di legittimità del diritto comunitario derivato. Secondo il ragionamento della Corte, il sistema di soluzione delle controversie dell’OMC riserva una posizione importante ai negoziati tra le parti e imporre agli organi giurisdizionali di escludere l'applicazione delle norme di diritto interno incompatibili con gli accordi OMC priverebbe gli organi legislativi o esecutivi della possibilità di ricorrere a soluzioni negoziate su base temporanea, così come previsto dall'art. 22 del Memorandum di intesa sulla soluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding, DSU). La posizione della Corte, tesa ad escludere l’invocabilità delle norme OMC quale parametro di legittimità degli atti comunitari ha sollevato numerose critiche, di cui il volume dà conto, sia nell’ambito della dottrina che tra alcuni avvocati generali. Secondo questi ultimi, i meccanismi di compensazione previsti dal DSU hanno solo un carattere temporaneo e sono comunque finalizzati a favorire la piena attuazione delle decisioni del DSB. Come autorevolmente affermato, non esiste, in altre parole, alcuna alternativa all'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB e il loro contenuto non può essere aggirato per effetto di negoziati tra le parti interessate. Il volume si sofferma, poi, sul tema della rilevanza delle decisioni dell’Organo di soluzione delle controversie dell’OMC nell’ordinamento dell’Unione, richiamando la relativa giurisprudenza della Corte. I giudici comunitari hanno chiaramente escluso che un operatore economico possa utilmente invocare davanti al giudice di uno Stato membro l’inconpatibilità di una normativa comunitaria con il diritto OMC, anche se siffatta incompatibilità è stata dichiarata dal DSB. Infine, nell’opera in commento, l’attenzione è rivolta all’individuazione, nella giurisprudenza comunitaria, di metodi alternativi volti ad attribuire una rilevanza interna all'accordo OMC nell’ordinamento dell´Unione. Si pensi, in primo luogo, all’obbligo di interpretare le norme di diritto comunitario derivato in maniera conforme agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e dunque anche agli accordi OMC. L'interpretazione conforme, secondo parte della dottrina, potrebbe rappresentare uno strumento efficace per attribuire rilevanza interna agli accordi OMC, pur in assenza del riconoscimento della loro efficacia diretta. La Corte di giustizia ha inoltre individuato altri due casi in cui il diritto dell’OMC assume rilievo nell'ordinamento comunitario, vale a dire quando la Comunità abbia inteso dare esecuzione a un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto comunitario rinvii epsressamente a precise disposizioni degli accordi OMC (sentenze Fediol e Nakajima). Quando ricorrono tali ipotesi, la mancanza di effetto diretto degli accordi OMC non esclude la loro invocabilità quale parametro di legittimità, a condizione però che la Comunità abbia, implicitamente o esplicitamente, dimostrato la propria intenzione a dare esecuzione a tali accordi. L’opera si propone di indagare le ragioni alla base dell’orientamento dei giudici comunitari, i quali, pur subordinando il riconoscimento dell'efficacia diretta di una norma OMC alla verifica del suo tenore letterale e del contesto in cui è inserita, nel valutare le norme degli accordi OMC si è sempre limitata all'analisi delle caratteristiche del sistema, senza invece valutare se una singola disposizione sia chiara, precisa e non condizionata, secondo i criteri elaborati dalla Corte stessa.
Monografia o trattato scientifico - Monografia di Ricerca - Prima edizione
Accordi OMC, Rapporti CE-OMC, Corte di giustizia
Italian
2008
88-14-14259-9
Giuffré
466
Boni, D. (2008). Accordi OMC Norme comunitarie e Tutela giurisdizionale. Milano : Giuffré.
none
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