Rientra tra le “passività incontrate per l'acquisto” del bene, ai sensi dell'art. 42, comma 2, l.fall., il debito derivante da un contratto di mutuo stipulato dal fallito, in pendenza della procedura concorsuale, per l'acquisto di un immobile, successivamente appreso all'attivo del fallimento, a condizione che l'istituto di credito dimostri che la somma erogata è stata effettivamente richiesta ed impiegata dal debitore per tale scopo.
Pillon, M. (2021). Il mutuo per l'acquisto di un immobile quale “passività incontrata” ex art. 42, comma 2, l.fall. [Altro].
Il mutuo per l'acquisto di un immobile quale “passività incontrata” ex art. 42, comma 2, l.fall.
Pillon, Martina Elisa
2021
Abstract
Rientra tra le “passività incontrate per l'acquisto” del bene, ai sensi dell'art. 42, comma 2, l.fall., il debito derivante da un contratto di mutuo stipulato dal fallito, in pendenza della procedura concorsuale, per l'acquisto di un immobile, successivamente appreso all'attivo del fallimento, a condizione che l'istituto di credito dimostri che la somma erogata è stata effettivamente richiesta ed impiegata dal debitore per tale scopo.File in questo prodotto:
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Pillon-Il mutuo per l’acquisto di un immobile quale “passività incontrata”, ex art. 42, comma 2, l.fall., in Ilfallimentarista, 2021.pdf
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