In tema di riscossione delle imposte, l'art.1, co. 412, L. 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione a quanto sancito dall'art. 6, co. 5, L. 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Sorrentino, G. (2020). Tassazione separata: sempre obbligatoria la notifica della comunicazione di liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. [Altro].
Tassazione separata: sempre obbligatoria la notifica della comunicazione di liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.
Sorrentino, G
2020
Abstract
In tema di riscossione delle imposte, l'art.1, co. 412, L. 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione a quanto sancito dall'art. 6, co. 5, L. 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.File | Dimensione | Formato | |
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