la responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea, c.d. caching, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato da un’autorità amministrativa o giurisdizionale.

Ferrari, M. (2019). La responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea c.d. caching (Cass. Civ., 19 marzo 2019, n. 7709) [Banca dati].

La responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea c.d. caching (Cass. Civ., 19 marzo 2019, n. 7709)

Ferrari, M
2019

Abstract

la responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea, c.d. caching, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato da un’autorità amministrativa o giurisdizionale.
Banca dati
si tratta di una segnalazione in Osservatorio on line della Rivista Diritto di Internet
responsabilità, caching, servizio, rimozione contenuto illecito
Italian
2019
Ferrari, M. (2019). La responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea c.d. caching (Cass. Civ., 19 marzo 2019, n. 7709) [Banca dati].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/255362
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