Il legislatore, negli ultimi anni, ha operato diverse modifiche in materia di arbitrato; tuttavia, le iniziative atte a promuovere i sistemi alternativi di soluzione delle controversie, come strumenti per deflazionare la giustizia statuale e ottimizzare in tal modo l’efficienza del sistema giudiziario, non hanno ottenuto risultati incoraggianti. Nell’ordinamento nazionale si nota, infatti, una chiara prevalenza degli strumenti di composizione giudiziale delle controversie, condotti dal giudice, alla quale si contrappone un’apparente assenza di ADR. Negli Stati Uniti è chiara l’idea che “arbitration is a creature of contract, and the parties themselves, by their submission, define the power of arbitrators”; questo trova sostegno nel fatto che se l’accesso al sistema giudiziario è troppo costoso e insoddisfacente, chi è in grado di scegliere tenderà a sottrarsi al processo, sottoscrivendo clausole compromissorie o compromessi. La soluzione adottata dall’ordinamento statunitense prevede un “multi-door Courthouse”, dove il cittadino può scegliere la strada di risoluzione della lite più consona alle proprie esigenze. La situazione italiana è molto più problematica; certamente la frammentarietà delle disposizioni legislative ha creato una generale sfiducia nei confronti degli strumenti di risoluzione alternativa della lite, a partire dall’arbitrato sino ad arrivare alle ipotesi di mediazione. Le cause più profonde all’origine di tale atteggiamento negativo sono da ricercare innanzitutto nella diversità culturale dei due sistemi. La formazione giuridica dell’ordinamento italiano, civil law, riconosce la realizzazione dei diritti nella sentenza che decide la controversia e vede il ricorso al giudice solo in questa prospettiva. Occorre una trasformazione culturale per provare a concepire la risoluzione delle controversie in un’ottica diversa da quella tradizionale. Tuttavia, se si vuole che lo strumento alternativo contribuisca a realizzare una nuova cultura giuridica, occorre che ogni aspetto delle procedure di ADR avvenga nel contraddittorio tra le parti e nel rispetto dei fondamentali principi di giustizia. Le garanzie che queste forme alternative di soluzione della lite offrono dovrebbero essere le stesse che il processo ordinario garantisce alle parti, così da poter affermare che al diritto ad un equo processo corrisponde il diritto ad un “equo arbitrato”. In particolare, due sembrano essere le garanzie che, anche nel sistema americano, assumono un forte rilievo: esse sono quella del contraddittorio e quella dell’imparzialità dell’arbitro. Le ADR, nello specifico l’arbitrato, non rappresentano sicuramente la panacea per tutti i mali della giustizia italiana; costituiscono, però un passo verso la giusta direzione che potrebbe condurre ad una vera e propria riforma del sistema processuale nazionale. Il presente lavoro si prefigge, pertanto, l’obiettivo di affrontare lo studio dell’arbitrato nell’ordinamento nazionale e statunitense, focalizzando l’attenzione, nel primo capitolo, sull’evoluzione giuridica dell’istituto; si vedrà, come in passato, il ricorso all’arbitrato in materia di lavoro è sempre stato piuttosto teorico, in quanto, come ricordava Gino Giugni “intorno al sindacato si era formata, negli anni precedenti alla riforma (del processo del lavoro), una grande lobby forense, che ha sempre avversato l’arbitrato”. La sostanziale inutilizzazione dell’istituto è derivata essenzialmente, oltre che dal monopolio sindacale dei casi nei quali poteva espletarsi, anche dalla facoltà delle parti di rivolgersi in ogni caso al giudice e, soprattutto, dall’impugnabilità giudiziale del lodo per violazione delle disposizioni inderogabili di legge e di contratti collettivi (previsione questa, dettata dapprima dall’art. 5, co. 2 e 3, della l. 533 del 1973 e, dopo la sua abrogazione ad opera dell’art. 43, co. 7, d.lgs. 80/1988, dai contratti collettivi). La rivitalizzazione dell’istituto ha inizio con l’eliminazione del monopolio sindacale attraverso la previsione legale di varie forme arbitrali e della limitazione dell’impugnabilità del lodo ai soli casi di cui all’art. 808-ter cod. proc. civ. (che esclude la possibilità di denunziare al giudice la violazione delle regole legali e collettive relative al merito della controversia). Nel secondo capitolo, verranno trattate le principali tematiche e criticità del modello risolutivo nazionale, con particolare attenzione alle novità connesse alla clausola compromissoria, all’ipotesi di arbitrato obbligatorio ed alle problematiche correlate alla facoltà consentita alle parti di scegliere l’equità, come criterio di giudizio. Si vedrà, infatti, che alla luce delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro, in relazione alle materie di cui all’articolo 409 cod. proc. civ., le parti contrattuali (ove previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o, in assenza di essi, secondo quanto attuato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto) possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 cod. proc. civ., che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato, di cui agli articoli 412 e 412-quater. Non mancherà l’analisi delle critiche, anche veementi, sollevate da parte della dottrina circa i dubbi di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni (in relazione alle varie norme che tutelano il lavoro in modo inderogabile, artt. 3, 4, 41, 97 Cost., ed altre), risultando evidente il tentativo di comprimere lo spazio di esercizio della giurisdizione e di dirottare la tutela di quei diritti verso forme di giustizia privata, ignorando il disequilibrio, quanto a poteri giuridici e mezzi economici, tra datore di lavoro e lavoratore. La stessa Associazione nazionale magistrati, il 5 marzo 2010, espresse forti perplessità, ritenendo “preoccupante” l’intento che traspare dalla legge 183 del 2010 di mortificare il ruolo del giudice del lavoro. A sua volta l’Organismo unitario dell’avvocatura osservò che, con il provvedimento in esame, si confonde la necessità di rendere i tempi della giustizia più celeri con la riduzione degli spazi di tutela del cittadino. Alcuni commentatori si concentrarono anche sul tema dell’utilità effettiva dell’istituto, osservando che “l’arbitrato, nelle varie forme, dovrebbe “deflazionare” il ricorso al giudice del lavoro sul quale, è bene ricordarlo, gravano, in forte misura, le c.d. “cause previdenziali”, non toccate dalla attuale riforma. La materia dei licenziamenti resta fuori dalla procedura arbitrale che può riguardare soltanto altri aspetti del rapporto di lavoro. Tutto questo, seppur apprezzabile nello spirito, necessita della volontà delle parti: se questa non c’è (e ne è una dimostrazione l’art. 5 della legge n. 108/1990 che prevede, dopo il mancato accordo, la possibilità, di chiedere per il licenziamento nelle imprese sottodimensionate alle quindici unità, la costituzione di un collegio arbitrale), non c’è niente da fare. Diverso è, invece, il discorso relativo ai collegi arbitrali irrituali, ex art. 7 della legge n. 300/1970, che, in questi quaranta anni, hanno trovato piena agibilità presso le parti ed hanno contribuito a risolvere, in maniera equa e veloce, una serie di vertenze di natura disciplinare”. In quest’ultimo caso, però il successo dell’istituto si ricollega alla peculiarità delle regole procedurali che stabiliscono la sospensione dell’efficacia della sanzione disciplinare o la sua definitiva inefficacia, in relazione al comportamento ostativo alla procedura arbitrale del datore di lavoro. Si esaminerà, anche il dibattito dottrinale relativo all’istituto legale della nuova clausola compromissoria, a fronte dei rilievi pervenuti, come noto, dal Presidente della Repubblica, che aveva rinviato al Parlamento il disegno di legge, censurando, nello specifico, la disciplina dell’arbitrato e della clausola compromissoria. Tali rilievi mantengono la loro immutata attualità anche all’esito delle limitate modifiche governative successivamente apportate al provvedimento (quali il divieto di sottoscrizione della clausola compromissoria prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto dal contratto, o prima del decorso di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, l’esclusione della possibilità che la clausola compromissoria riguardi le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro); “la introduzione nell’ordinamento di strumenti idonei a prevenire l’insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto, ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell’arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole, (...) principi costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte Costituzionale” in relazione “al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (art. 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 25 della Costituzione)”. Ci si focalizzerà, poi, sugli ulteriori motivi di perplessità rinvenuti nell’analisi della novella del 2010, che riguardano la possibilità che la clausola compromissoria possa comprendere anche la richiesta di decidere secondo equità (anche se oggi, all’esito delle modifiche al disegno di legge originario, il ricorso all’equità è consentito nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, inclusi quelli derivanti da obblighi comunitari). Nel terzo ed ultimo capitolo si affronterà lo studio dell’arbitrato americano, riprendendo alcuni temi comuni all’arbitrato italiano, quali, a titolo esemplificativo, la nascita dell’employment arbitration che si lega alla sorte delle organizzazioni sindacali americane e dell’istituto del labor arbitration. Verrà, altresì, trattata la problematica relativa all’arbitrato obbligatorio ed alla vincolatività della clausola compromissoria con particolare attenzione a quanto fu stabilito dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Gilmer. Nel prosieguo del capitolo verranno, poi, esaminate le problematiche relative alla complessità ed allo spazio attribuito al controllo giurisdizionale dei lodi arbitrali ed ai motivi di impugnazione previsti dal Federal Arbitration Act (FAA). Si evidenzierà quanto, nell’ordinamento americano, sia preferibile l’utilizzo di meccanismi di risoluzione delle controversie, perché più rapidi, concreti e meno costosi, rispetto alle procedure giudiziali. Lo studio, quindi, proverà a dimostrare che l’esigenza di una maggiore flessibilità rappresenta un’idea riformatrice certamente percorribile, la cui realizzazione, però non potrà essere affidata in modo prevalente a meccanismi di conciliazione e risoluzione equitativa delle controversie. Verranno, altresì, confermate le evidenti difficoltà di trasposizione dei rimedi americani nell’ordinamento italiano, a causa della frammentarietà della normativa italiana, della differente cultura giuridica, ma soprattutto dell’insuperabile diffidenza sviluppatasi nei confronti dell’uso “di strumenti alternativi” al processo.

(2013). L'arbitrato nelle controversie di lavoro: analisi comparata dei modelli nazionale e statunitense. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2013).

L'arbitrato nelle controversie di lavoro: analisi comparata dei modelli nazionale e statunitense

BONFANTI, SILVIA
2013

Abstract

Il legislatore, negli ultimi anni, ha operato diverse modifiche in materia di arbitrato; tuttavia, le iniziative atte a promuovere i sistemi alternativi di soluzione delle controversie, come strumenti per deflazionare la giustizia statuale e ottimizzare in tal modo l’efficienza del sistema giudiziario, non hanno ottenuto risultati incoraggianti. Nell’ordinamento nazionale si nota, infatti, una chiara prevalenza degli strumenti di composizione giudiziale delle controversie, condotti dal giudice, alla quale si contrappone un’apparente assenza di ADR. Negli Stati Uniti è chiara l’idea che “arbitration is a creature of contract, and the parties themselves, by their submission, define the power of arbitrators”; questo trova sostegno nel fatto che se l’accesso al sistema giudiziario è troppo costoso e insoddisfacente, chi è in grado di scegliere tenderà a sottrarsi al processo, sottoscrivendo clausole compromissorie o compromessi. La soluzione adottata dall’ordinamento statunitense prevede un “multi-door Courthouse”, dove il cittadino può scegliere la strada di risoluzione della lite più consona alle proprie esigenze. La situazione italiana è molto più problematica; certamente la frammentarietà delle disposizioni legislative ha creato una generale sfiducia nei confronti degli strumenti di risoluzione alternativa della lite, a partire dall’arbitrato sino ad arrivare alle ipotesi di mediazione. Le cause più profonde all’origine di tale atteggiamento negativo sono da ricercare innanzitutto nella diversità culturale dei due sistemi. La formazione giuridica dell’ordinamento italiano, civil law, riconosce la realizzazione dei diritti nella sentenza che decide la controversia e vede il ricorso al giudice solo in questa prospettiva. Occorre una trasformazione culturale per provare a concepire la risoluzione delle controversie in un’ottica diversa da quella tradizionale. Tuttavia, se si vuole che lo strumento alternativo contribuisca a realizzare una nuova cultura giuridica, occorre che ogni aspetto delle procedure di ADR avvenga nel contraddittorio tra le parti e nel rispetto dei fondamentali principi di giustizia. Le garanzie che queste forme alternative di soluzione della lite offrono dovrebbero essere le stesse che il processo ordinario garantisce alle parti, così da poter affermare che al diritto ad un equo processo corrisponde il diritto ad un “equo arbitrato”. In particolare, due sembrano essere le garanzie che, anche nel sistema americano, assumono un forte rilievo: esse sono quella del contraddittorio e quella dell’imparzialità dell’arbitro. Le ADR, nello specifico l’arbitrato, non rappresentano sicuramente la panacea per tutti i mali della giustizia italiana; costituiscono, però un passo verso la giusta direzione che potrebbe condurre ad una vera e propria riforma del sistema processuale nazionale. Il presente lavoro si prefigge, pertanto, l’obiettivo di affrontare lo studio dell’arbitrato nell’ordinamento nazionale e statunitense, focalizzando l’attenzione, nel primo capitolo, sull’evoluzione giuridica dell’istituto; si vedrà, come in passato, il ricorso all’arbitrato in materia di lavoro è sempre stato piuttosto teorico, in quanto, come ricordava Gino Giugni “intorno al sindacato si era formata, negli anni precedenti alla riforma (del processo del lavoro), una grande lobby forense, che ha sempre avversato l’arbitrato”. La sostanziale inutilizzazione dell’istituto è derivata essenzialmente, oltre che dal monopolio sindacale dei casi nei quali poteva espletarsi, anche dalla facoltà delle parti di rivolgersi in ogni caso al giudice e, soprattutto, dall’impugnabilità giudiziale del lodo per violazione delle disposizioni inderogabili di legge e di contratti collettivi (previsione questa, dettata dapprima dall’art. 5, co. 2 e 3, della l. 533 del 1973 e, dopo la sua abrogazione ad opera dell’art. 43, co. 7, d.lgs. 80/1988, dai contratti collettivi). La rivitalizzazione dell’istituto ha inizio con l’eliminazione del monopolio sindacale attraverso la previsione legale di varie forme arbitrali e della limitazione dell’impugnabilità del lodo ai soli casi di cui all’art. 808-ter cod. proc. civ. (che esclude la possibilità di denunziare al giudice la violazione delle regole legali e collettive relative al merito della controversia). Nel secondo capitolo, verranno trattate le principali tematiche e criticità del modello risolutivo nazionale, con particolare attenzione alle novità connesse alla clausola compromissoria, all’ipotesi di arbitrato obbligatorio ed alle problematiche correlate alla facoltà consentita alle parti di scegliere l’equità, come criterio di giudizio. Si vedrà, infatti, che alla luce delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro, in relazione alle materie di cui all’articolo 409 cod. proc. civ., le parti contrattuali (ove previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o, in assenza di essi, secondo quanto attuato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto) possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 cod. proc. civ., che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato, di cui agli articoli 412 e 412-quater. Non mancherà l’analisi delle critiche, anche veementi, sollevate da parte della dottrina circa i dubbi di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni (in relazione alle varie norme che tutelano il lavoro in modo inderogabile, artt. 3, 4, 41, 97 Cost., ed altre), risultando evidente il tentativo di comprimere lo spazio di esercizio della giurisdizione e di dirottare la tutela di quei diritti verso forme di giustizia privata, ignorando il disequilibrio, quanto a poteri giuridici e mezzi economici, tra datore di lavoro e lavoratore. La stessa Associazione nazionale magistrati, il 5 marzo 2010, espresse forti perplessità, ritenendo “preoccupante” l’intento che traspare dalla legge 183 del 2010 di mortificare il ruolo del giudice del lavoro. A sua volta l’Organismo unitario dell’avvocatura osservò che, con il provvedimento in esame, si confonde la necessità di rendere i tempi della giustizia più celeri con la riduzione degli spazi di tutela del cittadino. Alcuni commentatori si concentrarono anche sul tema dell’utilità effettiva dell’istituto, osservando che “l’arbitrato, nelle varie forme, dovrebbe “deflazionare” il ricorso al giudice del lavoro sul quale, è bene ricordarlo, gravano, in forte misura, le c.d. “cause previdenziali”, non toccate dalla attuale riforma. La materia dei licenziamenti resta fuori dalla procedura arbitrale che può riguardare soltanto altri aspetti del rapporto di lavoro. Tutto questo, seppur apprezzabile nello spirito, necessita della volontà delle parti: se questa non c’è (e ne è una dimostrazione l’art. 5 della legge n. 108/1990 che prevede, dopo il mancato accordo, la possibilità, di chiedere per il licenziamento nelle imprese sottodimensionate alle quindici unità, la costituzione di un collegio arbitrale), non c’è niente da fare. Diverso è, invece, il discorso relativo ai collegi arbitrali irrituali, ex art. 7 della legge n. 300/1970, che, in questi quaranta anni, hanno trovato piena agibilità presso le parti ed hanno contribuito a risolvere, in maniera equa e veloce, una serie di vertenze di natura disciplinare”. In quest’ultimo caso, però il successo dell’istituto si ricollega alla peculiarità delle regole procedurali che stabiliscono la sospensione dell’efficacia della sanzione disciplinare o la sua definitiva inefficacia, in relazione al comportamento ostativo alla procedura arbitrale del datore di lavoro. Si esaminerà, anche il dibattito dottrinale relativo all’istituto legale della nuova clausola compromissoria, a fronte dei rilievi pervenuti, come noto, dal Presidente della Repubblica, che aveva rinviato al Parlamento il disegno di legge, censurando, nello specifico, la disciplina dell’arbitrato e della clausola compromissoria. Tali rilievi mantengono la loro immutata attualità anche all’esito delle limitate modifiche governative successivamente apportate al provvedimento (quali il divieto di sottoscrizione della clausola compromissoria prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto dal contratto, o prima del decorso di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, l’esclusione della possibilità che la clausola compromissoria riguardi le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro); “la introduzione nell’ordinamento di strumenti idonei a prevenire l’insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione può risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto, ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell’arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole, (...) principi costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte Costituzionale” in relazione “al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (art. 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 25 della Costituzione)”. Ci si focalizzerà, poi, sugli ulteriori motivi di perplessità rinvenuti nell’analisi della novella del 2010, che riguardano la possibilità che la clausola compromissoria possa comprendere anche la richiesta di decidere secondo equità (anche se oggi, all’esito delle modifiche al disegno di legge originario, il ricorso all’equità è consentito nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, inclusi quelli derivanti da obblighi comunitari). Nel terzo ed ultimo capitolo si affronterà lo studio dell’arbitrato americano, riprendendo alcuni temi comuni all’arbitrato italiano, quali, a titolo esemplificativo, la nascita dell’employment arbitration che si lega alla sorte delle organizzazioni sindacali americane e dell’istituto del labor arbitration. Verrà, altresì, trattata la problematica relativa all’arbitrato obbligatorio ed alla vincolatività della clausola compromissoria con particolare attenzione a quanto fu stabilito dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Gilmer. Nel prosieguo del capitolo verranno, poi, esaminate le problematiche relative alla complessità ed allo spazio attribuito al controllo giurisdizionale dei lodi arbitrali ed ai motivi di impugnazione previsti dal Federal Arbitration Act (FAA). Si evidenzierà quanto, nell’ordinamento americano, sia preferibile l’utilizzo di meccanismi di risoluzione delle controversie, perché più rapidi, concreti e meno costosi, rispetto alle procedure giudiziali. Lo studio, quindi, proverà a dimostrare che l’esigenza di una maggiore flessibilità rappresenta un’idea riformatrice certamente percorribile, la cui realizzazione, però non potrà essere affidata in modo prevalente a meccanismi di conciliazione e risoluzione equitativa delle controversie. Verranno, altresì, confermate le evidenti difficoltà di trasposizione dei rimedi americani nell’ordinamento italiano, a causa della frammentarietà della normativa italiana, della differente cultura giuridica, ma soprattutto dell’insuperabile diffidenza sviluppatasi nei confronti dell’uso “di strumenti alternativi” al processo.
SCARPELLI, FRANCO
procedure, modello nazionale, modello statunitense
IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
25-set-2013
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE - 71R
25
2011/2012
open
(2013). L'arbitrato nelle controversie di lavoro: analisi comparata dei modelli nazionale e statunitense. (Tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2013).
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Descrizione: Tesi dottorato
Tipologia di allegato: Doctoral thesis
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