La monografia analizza il problema dell’overruling in materia processuale, che si sostanzia nel mutamento dell’interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di vertice. Lo studio, dopo un approfondimento di tipo comparatistico, avuto particolare riguardo all'overruling e al prospective overruling dei sistemi di common, si incentra sui limiti e sui rimedi del fenomeno. Quanto ai primi, l’overruling non concerne le norme che disciplinano, oltre al merito della causa, i presupposti processuali e le prove (avuto riguardo all’ammissibilità, all’efficacia e all’onere della prova), bensì soltanto le norme relative alla forma degli atti processuali. Inoltre, l’overruling è necessariamente restrittivo rispetto all’accesso e alla «latitudine» del giudizio di merito; e postula un’innovazione del pregresso quadro interpretativo che pregiudichi l’affidamento della parte, ancorché attenutasi al principio di precauzione. Il rimedio dell’overruling va rinvenuto – escluse le soluzioni che a vario titolo ammettono una soluzione del problema ex officio – nel meccanismo della rinnovazione-rimessione in termini su istanza di parte. Sono quindi individuabili due aree normative. Da un lato, si collocano le norme che concernono la forma del processo. L’interpretazione di tali norme è, anch’essa, in quanto tale, immediatamente rilevante anche nel processo in corso. Peraltro, il descritto meccanismo rimediale potrà intervenire a tutela dell’affidamento della parte circa la pregressa esegesi della norma applicata. L’area esclusa dall’overruling è invece quella che concerne l’interpretazione delle norme afferenti all’oggetto del processo, sia esso di merito o di rito. In tal caso, a fronte di un’esegesi innovativa, la parte potrà interloquire sul punto e, se sconfitta, fruire della compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. Ma l’operatività della nuova interpretazione non potrà, di regola, essere «sterilizzata» nel processo in corso: la determinazione delle norme che disciplinano l’oggetto del giudizio rimane «immanente» al processo.
Villa, A. (2018). Overruling processuale e tutela delle parti. Giappichelli.
Overruling processuale e tutela delle parti
Villa, A
2018
Abstract
La monografia analizza il problema dell’overruling in materia processuale, che si sostanzia nel mutamento dell’interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di vertice. Lo studio, dopo un approfondimento di tipo comparatistico, avuto particolare riguardo all'overruling e al prospective overruling dei sistemi di common, si incentra sui limiti e sui rimedi del fenomeno. Quanto ai primi, l’overruling non concerne le norme che disciplinano, oltre al merito della causa, i presupposti processuali e le prove (avuto riguardo all’ammissibilità, all’efficacia e all’onere della prova), bensì soltanto le norme relative alla forma degli atti processuali. Inoltre, l’overruling è necessariamente restrittivo rispetto all’accesso e alla «latitudine» del giudizio di merito; e postula un’innovazione del pregresso quadro interpretativo che pregiudichi l’affidamento della parte, ancorché attenutasi al principio di precauzione. Il rimedio dell’overruling va rinvenuto – escluse le soluzioni che a vario titolo ammettono una soluzione del problema ex officio – nel meccanismo della rinnovazione-rimessione in termini su istanza di parte. Sono quindi individuabili due aree normative. Da un lato, si collocano le norme che concernono la forma del processo. L’interpretazione di tali norme è, anch’essa, in quanto tale, immediatamente rilevante anche nel processo in corso. Peraltro, il descritto meccanismo rimediale potrà intervenire a tutela dell’affidamento della parte circa la pregressa esegesi della norma applicata. L’area esclusa dall’overruling è invece quella che concerne l’interpretazione delle norme afferenti all’oggetto del processo, sia esso di merito o di rito. In tal caso, a fronte di un’esegesi innovativa, la parte potrà interloquire sul punto e, se sconfitta, fruire della compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c. Ma l’operatività della nuova interpretazione non potrà, di regola, essere «sterilizzata» nel processo in corso: la determinazione delle norme che disciplinano l’oggetto del giudizio rimane «immanente» al processo.File | Dimensione | Formato | |
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