Nelle città e nelle campagne lombarde dei secoli XII e XIII, l’acqua dei fiumi, dei torrenti, dei navigli è un campo di conquista aperto ad ogni privato. Il comune di Milano non interviene subito a regolamentarne l’uso, selezionare gli utenti, controllare gli abusi. Per molto tempo, spetta ai giudici di decidere a chi dare l’acqua fluviale o a chi lasciarla sfruttare. Nel XII secolo si va davanti ai consoli; più tardi, ci si rivolge alla corte del podestà oppure si reclama dinnanzi all’arcivescovo. I titolari della giustizia lavorano parecchio per dipanare le più acerrime contese. I protagonisti delle dispute sono per lo più proprietari fondiari o di mulini, di varia levatura sociale. I giudici comunali o ecclesiastici non si tirano indietro: sono loro a dettare le regole dei conflitti. Un’immersione nelle carte giudiziarie milanesi permette di farsi un’idea concreta del fenomeno: per l’acqua si lottava veramente, vincitori e vinti recitavano rifacendosi ad un copione fatto di una serie di possibili mosse giuridiche, non tutte inizialmente lette nei libri legali, i sacri testi del diritto giustinianeo da poco riscoperti e che ben presto comunque, soprattutto sul piano della procedura, forniranno gli strumenti fondamentali per andare in giudizio e suggeriranno le azioni idonee con cui avviare la contesa. Nel XII secolo, l’alto numero di liti per l’uso delle acque - riguardanti il diritto di derivare dai fiumi acqua da impiegare per far funzionare le ruote dei mulini o irrigare prati e campi, con scavo di rogge o canali e costruzione di chiuse o sbarramenti; oppure il diritto di far passare un acquedotto sul fondo altrui per bagnare il proprio o di appoggiarsi alle rive altrui per realizzare una chiusa - malgrado la dispersione di parecchi documenti, rivela un dato di fatto inequivocabile: questo genere di controversie faceva parte del quotidiano, era come l’aria che si respirava. Attraverso le pergamene prende vita una società agraria mobilissima, che sfila davanti al giudice facendo affiorare alla memoria persone e cose, gesti e segni del proprio vissuto, coincidenti con il fiume; ricordi che hanno a che fare con monaci e canonici ricchi e bellicosi, badesse e abati tenaci, signori locali potenti, mugnai astuti, contadini sempre all’erta e in perenne movimento, cittadini operosi, padri e figli intolleranti, fratelli inquieti da pacificare: la fitta trama di relazioni di una società in cui le ore sono scandite dal ritmo lento della consuetudine, con le sue regole e i suoi atteggiamenti ripetuti nel tempo, che il giudice rispetta e fa emergere nell’aula giudiziaria, come a Milano avviene in modo evidente. Di che cosa si discuteva, con quali mezzi si andava in giudizio, con quali tecniche? Per il periodo dell’età comunale che va dal 1117 (prima testimonianza di una sentenza consolare) al 1216, sono rimasti 46 atti giudiziari in materia di diritti sulle acque, di cui 24 sentenze (la prima del 1141, l’ultima del 1215). Altre volte non si tratta di liti mosse per rimuovere chiuse o distruggere mulini, ma di contrasti per l’uso dell’acqua causati dalla presenza di più mulini sullo stesso fiume: grosse divergenze che i giudici finiscono spesso per dirimere ordinando alle parti di compiere lavori idraulici impegnativi (anche nel senso dell’investimento economico). Occorre quindi ricordare l’ipotesi simmetrica di chi non vuole vedersi distrutta la chiusa e agisce affinché essa non sia rimossa; processi a tutela di diritti sulle acque attraverso le azioni negatoria e confessoria di una servitù di acquedotto. Dal 1216 al 1302, gli atti giudiziari da considerare, specchio di vicende processuali o di interventi della curia podestarile e della curia arcivescovile, aumentano in modo ragguardevole: più di ottanta documenti, anche se le sentenze (se non ho contato male) sono solo nove, a fronte di una massa imponente di precetti. Una tecnica nuova sembra fare la sua comparsa dopo la metà del Duecento, quando i proprietari dei mulini o dei campi posti su un fiume, piuttosto che agire, preferiscono chiedere agli assessori del podestà di emettere un precetto di rimozione delle chiuse esistenti, cioè un provvedimento che ordina a chi ha fatto la chiusa di rimuoverla all’istante, pena l’esborso di una somma di denaro, salva la possibilità di andare in giudizio per far valere le proprie ragioni. Un secondo percorso di tutela, attestato sia nella curia podestarile che nella curia arcivescovile, possibile solo quando la chiusa non sia già costruita e il corso del fiume deviato, consiste nel procedere ad una denuncia di nuova opera e nell’agire eventualmente in seguito per la rimozione della chiusa, qualora questa sia costruita ugualmente, malgrado la proibizione.

Chiodi, G. (2008). Conflitti per l'uso delle acque nella Milano del XII secolo. In L'acqua nei secoli altomedievali, I (pp. 505-582). Spoleto : Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo Spoleto.

Conflitti per l'uso delle acque nella Milano del XII secolo

CHIODI, GIOVANNI
2008

Abstract

Nelle città e nelle campagne lombarde dei secoli XII e XIII, l’acqua dei fiumi, dei torrenti, dei navigli è un campo di conquista aperto ad ogni privato. Il comune di Milano non interviene subito a regolamentarne l’uso, selezionare gli utenti, controllare gli abusi. Per molto tempo, spetta ai giudici di decidere a chi dare l’acqua fluviale o a chi lasciarla sfruttare. Nel XII secolo si va davanti ai consoli; più tardi, ci si rivolge alla corte del podestà oppure si reclama dinnanzi all’arcivescovo. I titolari della giustizia lavorano parecchio per dipanare le più acerrime contese. I protagonisti delle dispute sono per lo più proprietari fondiari o di mulini, di varia levatura sociale. I giudici comunali o ecclesiastici non si tirano indietro: sono loro a dettare le regole dei conflitti. Un’immersione nelle carte giudiziarie milanesi permette di farsi un’idea concreta del fenomeno: per l’acqua si lottava veramente, vincitori e vinti recitavano rifacendosi ad un copione fatto di una serie di possibili mosse giuridiche, non tutte inizialmente lette nei libri legali, i sacri testi del diritto giustinianeo da poco riscoperti e che ben presto comunque, soprattutto sul piano della procedura, forniranno gli strumenti fondamentali per andare in giudizio e suggeriranno le azioni idonee con cui avviare la contesa. Nel XII secolo, l’alto numero di liti per l’uso delle acque - riguardanti il diritto di derivare dai fiumi acqua da impiegare per far funzionare le ruote dei mulini o irrigare prati e campi, con scavo di rogge o canali e costruzione di chiuse o sbarramenti; oppure il diritto di far passare un acquedotto sul fondo altrui per bagnare il proprio o di appoggiarsi alle rive altrui per realizzare una chiusa - malgrado la dispersione di parecchi documenti, rivela un dato di fatto inequivocabile: questo genere di controversie faceva parte del quotidiano, era come l’aria che si respirava. Attraverso le pergamene prende vita una società agraria mobilissima, che sfila davanti al giudice facendo affiorare alla memoria persone e cose, gesti e segni del proprio vissuto, coincidenti con il fiume; ricordi che hanno a che fare con monaci e canonici ricchi e bellicosi, badesse e abati tenaci, signori locali potenti, mugnai astuti, contadini sempre all’erta e in perenne movimento, cittadini operosi, padri e figli intolleranti, fratelli inquieti da pacificare: la fitta trama di relazioni di una società in cui le ore sono scandite dal ritmo lento della consuetudine, con le sue regole e i suoi atteggiamenti ripetuti nel tempo, che il giudice rispetta e fa emergere nell’aula giudiziaria, come a Milano avviene in modo evidente. Di che cosa si discuteva, con quali mezzi si andava in giudizio, con quali tecniche? Per il periodo dell’età comunale che va dal 1117 (prima testimonianza di una sentenza consolare) al 1216, sono rimasti 46 atti giudiziari in materia di diritti sulle acque, di cui 24 sentenze (la prima del 1141, l’ultima del 1215). Altre volte non si tratta di liti mosse per rimuovere chiuse o distruggere mulini, ma di contrasti per l’uso dell’acqua causati dalla presenza di più mulini sullo stesso fiume: grosse divergenze che i giudici finiscono spesso per dirimere ordinando alle parti di compiere lavori idraulici impegnativi (anche nel senso dell’investimento economico). Occorre quindi ricordare l’ipotesi simmetrica di chi non vuole vedersi distrutta la chiusa e agisce affinché essa non sia rimossa; processi a tutela di diritti sulle acque attraverso le azioni negatoria e confessoria di una servitù di acquedotto. Dal 1216 al 1302, gli atti giudiziari da considerare, specchio di vicende processuali o di interventi della curia podestarile e della curia arcivescovile, aumentano in modo ragguardevole: più di ottanta documenti, anche se le sentenze (se non ho contato male) sono solo nove, a fronte di una massa imponente di precetti. Una tecnica nuova sembra fare la sua comparsa dopo la metà del Duecento, quando i proprietari dei mulini o dei campi posti su un fiume, piuttosto che agire, preferiscono chiedere agli assessori del podestà di emettere un precetto di rimozione delle chiuse esistenti, cioè un provvedimento che ordina a chi ha fatto la chiusa di rimuoverla all’istante, pena l’esborso di una somma di denaro, salva la possibilità di andare in giudizio per far valere le proprie ragioni. Un secondo percorso di tutela, attestato sia nella curia podestarile che nella curia arcivescovile, possibile solo quando la chiusa non sia già costruita e il corso del fiume deviato, consiste nel procedere ad una denuncia di nuova opera e nell’agire eventualmente in seguito per la rimozione della chiusa, qualora questa sia costruita ugualmente, malgrado la proibizione.
Capitolo o saggio
acque, processo, Milano, età comunale
Italian
L'acqua nei secoli altomedievali, I
2008
9788879880602
Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo Spoleto
505
582
Chiodi, G. (2008). Conflitti per l'uso delle acque nella Milano del XII secolo. In L'acqua nei secoli altomedievali, I (pp. 505-582). Spoleto : Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo Spoleto.
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