La disamina delle norme dell’ordinamento giuridico italiano che disciplinano il simbolo religioso rivela una evidente frammentazione e, in alcuni casi, una vera e propria contraddizione. Il simbolo è inteso, per un verso, come un bene da riconoscere e garantire ad ogni costo, apponendolo obbligatoriamente nelle aule scolastiche e addirittura tutelandolo attraverso lo strumento del diritto penale, e, per altro verso, al contrario, come «oggetto» inibente una piena espansione del diritto di libertà di coscienza, da cui difendersi, eventualmente anche attraverso il ricorso ad una «singolare» forma di obiezione di coscienza. La disordinata complessità dell’ordinamento mostra con quanta difficoltà il principio di laicità dello Stato, incluso dalla Consulta nel novero dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale già dalla fine degli anni ottanta, si concretizzi nell’esperienza giuridica e conformi la legislazione ordinaria e regolamentare, costituendo un efficace parametro di legittimità costituzionale della stessa. L’incompleta penetrazione del principio di laicità all’interno dell’ordinamento comporta, per un verso, il permanere (legittimato dalla Consulta) di norme penali poste a tutela del «sentimento religioso» interpretato come estrinsecazione del diritto costituzionale di libertà religiosa e, per altro verso, di contro, la creazione giurisprudenziale di un «diritto alla laicità» soggettivizzato.

Marchei, N. (2005). Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell'ordinamento italiano. In E. Dieni, A. Ferrari & V. Pacillo (a cura di) Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale (pp. 261-301). Bologna : Il Mulino.

Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell'ordinamento italiano

MARCHEI, NATASCIA
2005

Abstract

La disamina delle norme dell’ordinamento giuridico italiano che disciplinano il simbolo religioso rivela una evidente frammentazione e, in alcuni casi, una vera e propria contraddizione. Il simbolo è inteso, per un verso, come un bene da riconoscere e garantire ad ogni costo, apponendolo obbligatoriamente nelle aule scolastiche e addirittura tutelandolo attraverso lo strumento del diritto penale, e, per altro verso, al contrario, come «oggetto» inibente una piena espansione del diritto di libertà di coscienza, da cui difendersi, eventualmente anche attraverso il ricorso ad una «singolare» forma di obiezione di coscienza. La disordinata complessità dell’ordinamento mostra con quanta difficoltà il principio di laicità dello Stato, incluso dalla Consulta nel novero dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale già dalla fine degli anni ottanta, si concretizzi nell’esperienza giuridica e conformi la legislazione ordinaria e regolamentare, costituendo un efficace parametro di legittimità costituzionale della stessa. L’incompleta penetrazione del principio di laicità all’interno dell’ordinamento comporta, per un verso, il permanere (legittimato dalla Consulta) di norme penali poste a tutela del «sentimento religioso» interpretato come estrinsecazione del diritto costituzionale di libertà religiosa e, per altro verso, di contro, la creazione giurisprudenziale di un «diritto alla laicità» soggettivizzato.
Capitolo o saggio
Simbolo religioso, crocifisso, simbolo culturale
Italian
E. Dieni, A. Ferrari & V. Pacillo (a cura di) Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale
2005
88-15-10303-1
Il Mulino
261
301
Marchei, N. (2005). Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell'ordinamento italiano. In E. Dieni, A. Ferrari & V. Pacillo (a cura di) Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale (pp. 261-301). Bologna : Il Mulino.
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