Abstract (italiano) Una regola fondamentale del rito inquisitorio medievale, derivata dallo ius commune, imponeva che prima della tortura l’inquisito avesse la possibilità di svolgere le sue difese, opponendosi alle testimonianze e agli indizi raccolti contrari. Già nel medioevo, tuttavia, nelle corti cittadine, la regola non era sempre rispettata da parte dei giudici muniti di arbitrium. Nell’età moderna, la tortura ex processu informativo si consolidò come modo di procedere straordinario contro gli imputati di crimini enormi, riservato ai giudici dei tribunali supremi, come a Napoli, a Milano, a Venezia, a Madrid e in altri Stati, dove la prerogativa era spesso esercitata anche dai giudici inferiori. Il saggio discute il dibattito tra giuristi di fronte a questa pratica eversiva del diritto di difesa dell’imputato, esaminandolo nei rispettivi specifici contesti, fornendo nuove interpretazioni o utilizzando fonti non ancora studiate dalla storiografia sulla legittimazione dell’uso delle procedure sommarie iuris ordo non servato nel medioevo e nell’età moderna. Abstract (English) A basic rule of medieval inquisition, derived from the ius commune, was that the accused had the right to carry out his/her defence before the torture, opposing the evidence collected against him/her by the judge. Already in the Middle Ages, however, in the criminal courts of the Italian communes the rule was not always respected by the judges with arbitrium. In Modern times, torture “ex processu informativo” established itself as an extra-ordinary power to proceed against those accused of extremely serious crimes, reserved for judges of the supreme courts, such as in Naples, Milan, Venice, Madrid and other States, where it was often exercised even by lower judges. The essay analyses the debate among the jurists, faced with this practice which subverted the defendant’s right of defence, set in its specific contexts, providing new interpretations or using new sources not yet studied by scholars on the legitimation of the use of summary procedures “iuris ordo non servato” in the Middle Ages and in the Modern age.

Chiodi, G. (2016). Crimini enormi e tortura ex processu informativo: una violazione del diritto di difesa dell'imputato?. GLOSSAE, 71-107.

Crimini enormi e tortura ex processu informativo: una violazione del diritto di difesa dell'imputato?

Chiodi, G
2016

Abstract

Abstract (italiano) Una regola fondamentale del rito inquisitorio medievale, derivata dallo ius commune, imponeva che prima della tortura l’inquisito avesse la possibilità di svolgere le sue difese, opponendosi alle testimonianze e agli indizi raccolti contrari. Già nel medioevo, tuttavia, nelle corti cittadine, la regola non era sempre rispettata da parte dei giudici muniti di arbitrium. Nell’età moderna, la tortura ex processu informativo si consolidò come modo di procedere straordinario contro gli imputati di crimini enormi, riservato ai giudici dei tribunali supremi, come a Napoli, a Milano, a Venezia, a Madrid e in altri Stati, dove la prerogativa era spesso esercitata anche dai giudici inferiori. Il saggio discute il dibattito tra giuristi di fronte a questa pratica eversiva del diritto di difesa dell’imputato, esaminandolo nei rispettivi specifici contesti, fornendo nuove interpretazioni o utilizzando fonti non ancora studiate dalla storiografia sulla legittimazione dell’uso delle procedure sommarie iuris ordo non servato nel medioevo e nell’età moderna. Abstract (English) A basic rule of medieval inquisition, derived from the ius commune, was that the accused had the right to carry out his/her defence before the torture, opposing the evidence collected against him/her by the judge. Already in the Middle Ages, however, in the criminal courts of the Italian communes the rule was not always respected by the judges with arbitrium. In Modern times, torture “ex processu informativo” established itself as an extra-ordinary power to proceed against those accused of extremely serious crimes, reserved for judges of the supreme courts, such as in Naples, Milan, Venice, Madrid and other States, where it was often exercised even by lower judges. The essay analyses the debate among the jurists, faced with this practice which subverted the defendant’s right of defence, set in its specific contexts, providing new interpretations or using new sources not yet studied by scholars on the legitimation of the use of summary procedures “iuris ordo non servato” in the Middle Ages and in the Modern age.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Processo penale; Tortura; Diritto di difesa; Crimini
Italian
2016
2016
71
107
open
Chiodi, G. (2016). Crimini enormi e tortura ex processu informativo: una violazione del diritto di difesa dell'imputato?. GLOSSAE, 71-107.
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