La sentenza della Corte di giustizia in commento estende la soluzione già dettata dalla pronuncia Fastweb, che aveva imposto l’esame di entrambi i ricorsi contenenti censure escludenti, ora a prescindere dal numero dei concorrenti ammessi alla gara e dalla eventuale differenza dei motivi ad effetto escludente dedotti dai due ricorrenti, superando così la soluzione dettata dall’Adunanza plenaria n. 9/2014. La nota evidenzia taluni aspetti di singolarità nella vicenda che ha condotto a quest’ultima decisione della Corte di giustizia, unitamente a taluni profili di criticità nell’iter argomentativo seguito. Si evidenzia tuttavia come la soluzione, in sé e per sé, non sia priva di possibili argomenti di giustificazione, in particolare in ragione della tesi che preme sulla equiordinazione delle questioni, tesi che qui si ritiene quantomeno plausibile nonostante le critiche prospettate da una parte anche Autorevole della dottrina. La nota accenna anche alla necessità di rivisitare l’intera tematica dei ricorsi c.d. paralizzanti, alla luce della novità normativa introdotta con il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. che, prescrivendo un “anticipato” giudizio sull’atto che determina la platea dei concorrenti ammessi, sembra destinato ad incidere sulla tormentata questione dell’ordine di esame dei ricorsi escludenti incrociati.

Squazzoni, A. (2016). Sul necessario esame delle censure escludenti incrociate a prescindere dal numero dei concorrenti e dalla differenza tra motivi ad effetto escludente. Il monito (forse tardivo?) della Corte di giustizia. DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO(3), 796-829.

Sul necessario esame delle censure escludenti incrociate a prescindere dal numero dei concorrenti e dalla differenza tra motivi ad effetto escludente. Il monito (forse tardivo?) della Corte di giustizia

SQUAZZONI, ALESSANDRO
2016

Abstract

La sentenza della Corte di giustizia in commento estende la soluzione già dettata dalla pronuncia Fastweb, che aveva imposto l’esame di entrambi i ricorsi contenenti censure escludenti, ora a prescindere dal numero dei concorrenti ammessi alla gara e dalla eventuale differenza dei motivi ad effetto escludente dedotti dai due ricorrenti, superando così la soluzione dettata dall’Adunanza plenaria n. 9/2014. La nota evidenzia taluni aspetti di singolarità nella vicenda che ha condotto a quest’ultima decisione della Corte di giustizia, unitamente a taluni profili di criticità nell’iter argomentativo seguito. Si evidenzia tuttavia come la soluzione, in sé e per sé, non sia priva di possibili argomenti di giustificazione, in particolare in ragione della tesi che preme sulla equiordinazione delle questioni, tesi che qui si ritiene quantomeno plausibile nonostante le critiche prospettate da una parte anche Autorevole della dottrina. La nota accenna anche alla necessità di rivisitare l’intera tematica dei ricorsi c.d. paralizzanti, alla luce della novità normativa introdotta con il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. che, prescrivendo un “anticipato” giudizio sull’atto che determina la platea dei concorrenti ammessi, sembra destinato ad incidere sulla tormentata questione dell’ordine di esame dei ricorsi escludenti incrociati.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
ricorso incidentale ordine esame
Italian
2016
3
796
829
reserved
Squazzoni, A. (2016). Sul necessario esame delle censure escludenti incrociate a prescindere dal numero dei concorrenti e dalla differenza tra motivi ad effetto escludente. Il monito (forse tardivo?) della Corte di giustizia. DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO(3), 796-829.
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