La monografia esamina il contenuto del bene giuridico denominato “Sentimento religioso” nel codice penale del 1930 (libro II, titolo IV) ed analizza le evoluzioni dello stesso negli orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale e nei progetti legislativi di modifica del codice a partire dal 1950. La tutela del bene “sentimento religioso” è esaminata anche e soprattutto alla luce dei progetti di modifica di tutti i reati di opinione (si possano ricordare i lavori della Commissione ministeriale Nordio-Castelli istituita nel 2001 per la riforma del codice penale) e della proposta di legge n. 5490 di iniziativa del deputato Lussana che si è poi trasformata nelle legge n. 85 del 2006 di Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L’esito della ricerca è che alla tutela penale del “sentimento religioso” restano, all’interno dell’ordinamento costituzionale, ben pochi spazi di legittimità. La riconduzione del c.d. “sentimento” all’articolo 19 della Costituzione e dei vilipendi all’articolo 21 impone, per un verso che l’eventuale tutela si riferisca alla scelta religiosa (eventualmente anche di segno negativo) del singolo e, per altro verso, che le condotte punite non si realizzino in mere manifestazioni del pensiero di contenuto offensivo (poiché in questi casi opererebbe la scriminante dell’esercizio di un diritto).

Marchei, N. (2006). Sentimento religioso e bene giuridico, tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa. Milano : Giuffrè.

Sentimento religioso e bene giuridico, tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa

MARCHEI, NATASCIA
2006

Abstract

La monografia esamina il contenuto del bene giuridico denominato “Sentimento religioso” nel codice penale del 1930 (libro II, titolo IV) ed analizza le evoluzioni dello stesso negli orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale e nei progetti legislativi di modifica del codice a partire dal 1950. La tutela del bene “sentimento religioso” è esaminata anche e soprattutto alla luce dei progetti di modifica di tutti i reati di opinione (si possano ricordare i lavori della Commissione ministeriale Nordio-Castelli istituita nel 2001 per la riforma del codice penale) e della proposta di legge n. 5490 di iniziativa del deputato Lussana che si è poi trasformata nelle legge n. 85 del 2006 di Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L’esito della ricerca è che alla tutela penale del “sentimento religioso” restano, all’interno dell’ordinamento costituzionale, ben pochi spazi di legittimità. La riconduzione del c.d. “sentimento” all’articolo 19 della Costituzione e dei vilipendi all’articolo 21 impone, per un verso che l’eventuale tutela si riferisca alla scelta religiosa (eventualmente anche di segno negativo) del singolo e, per altro verso, che le condotte punite non si realizzino in mere manifestazioni del pensiero di contenuto offensivo (poiché in questi casi opererebbe la scriminante dell’esercizio di un diritto).
Monografia o trattato scientifico - Monografia di Ricerca - Prima edizione
sentimento religioso, reati in materia di religione, vilipendio, bestemmia
Italian
2006
88-14-13393-X
Giuffrè
Marchei, N. (2006). Sentimento religioso e bene giuridico, tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa. Milano : Giuffrè.
none
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