Abstract (Italiano) Questo scritto è l’esito di un progetto il cui obiettivo consiste nel fare la storia di alcune tappe sconosciute o poco indagate della codificazione civile e commerciale italiana dall’Unità al Fascismo, ricostruite anche attraverso fonti d'archivio inedite. La ricerca si propone di superare l'approccio tradizionale che si limita a fornire una ricostruzione normativa e diacronica della storia della codificazione, esplorando percorsi nascosti. Da questo punto di vista, le transizioni all’interno dello Stato liberale e dallo Stato liberale al fascismo in Italia sono state molto rilevanti. I contratti di adesione sono i contratti più comuni in un'economia capitalista di massa, ma sollevano anche il problema dell'abuso di potere economico da parte delle imprese, imponendo clausole oppressive ai consumatori, senza libera contrattazione. Il saggio ricostruisce l'approccio di Lorenzo Mossa che, a partire dall’inizio del XX secolo, ha indagato a fondo i modi in cui le parti più deboli potevano contestare condizioni sbilanciate o ingiuste di tali contratti. La ricerca è fondata su tutti gli scritti del commercialista e delinea un itinerario che mostra l’originalità della sua posizione: un tassello mancante nella storia del diritto dei contratti del primo Novecento. In vari articoli sul tema, tra il 1919 e il 1942, Mossa ha sostenuto che il diritto commerciale dovrebbe regolare i contratti di adesione in modo diverso dai contratti individuali, e quindi dal diritto civile. Il diritto commerciale dovrebbe essere un diritto sociale privato, nel rispetto del principio della libertà contrattuale, ma allo stesso tempo contribuire alla giustizia sociale, nell'interesse pubblico, consentendo al giudice di ignorare e persino di correggere le clausole abusive di un contratto. Per questo motivo Mossa riteneva che, per un’efficace protezione delle parti più deboli, non fosse sufficiente aumentare le norme legali imperative, come nel progetto del codice commerciale italiano del 1925, ma fosse anche necessario fornire un ampio controllo giudiziario. Il giudice dovrebbe poter rifiutare l’applicazione di disposizioni contrattuali abusive, anche se formalmente firmate dalla controparte, dichiarando nulle le singole clausole quando constati che di fatto esse non sono state lette o comprese dai consumatori o, da un punto di vista più oggettivo, quando sono andati contro la buona fede. Le clausole ambigue di un contratto di adesione, inoltre, dovevano essere interpretate in conformità con la volontà del consumatore e secondo l'interesse generale sia dei consumatori che delle imprese. Negli anni ‘30, Mossa sostenne il corporativismo, che prevedeva la possibilità di dare effetto nei confronti di tutti consumatori ad accordi tra imprese riguardanti le condizioni generali di contratto (contratti tipo), se approvati dalle autorità corporative. Le norme corporative sembravano una nuova fonte di diritto sociale, apparentemente in grado di garantire l’uguaglianza nei contratti. Nel 1942 Mossa giudicò positivamente il codice civile italiano perché, nonostante le lacune nel campo della protezione contro le clausole abusive nei contratti standardizzati, sembrava costituire un primo passo verso l'attuazione di un diritto sociale privato. Il codice civile, tuttavia, non riduceva la differenza tra contratti individuali e contratti di adesione: restava quindi ai giuristi il compito di proporre rimedi più adeguati per prevenire l’abuso di potere economico delle imprese. Abstract (English) This paper is the result of a project, whose objective is to make the history of some unknown or little investigated stages of Italian civil and commercial codification from the Unification to Fascism, also reconstructed through unpublished archive sources. The research aims to overcome the traditional approach merely providing a normative and diachronic reconstruction of the history of codification, exploring hidden paths. From this viewpoint, the transitions within the liberal State and from the liberal State to Fascism in Italy are very relevant. Adhesion contracts are the most common contracts in a capitalist mass economy, but they also raise the problem of abuse of economic power by business enterprises, imposing oppressive clauses upon the consumers without free bargaining. The essay reconstructs the approach of Lorenzo Mossa who, from the early twentieth century, extensively investigated the ways in which the weaker parties could challenge unbalanced or unfair terms of such contracts. The paper fully explores his contribution, in order to reveal the originality of his position: a missing but essential piece in the history of contract law. In various items on the topic, between 1919 and 1942, Mossa argued that commercial law should regulate adhesion contracts differently from individual contracts, and therefore from civil law. Commercial law should be a social private law, respecting the principle of freedom of contract, but at the same time contributing to social justice, in the public interest, allowing the judge to disregard and even to correct the unfair terms of a contract. For this reason Mossa believed that, for an effective protection of the weaker parties, it was not enough to increase legal mandatory rules, as in the draft of the 1925 Italian commercial code, but it was also necessary to provide a broad judicial control. The judge could refuse to enforce unfair contractual provisions, even if formally signed by the counterpart, by declaring void individual clauses when he found that in fact they had not been read or understood by the consumers or, from a more objective point of view, when they went against good faith. Ambiguous clauses of an adhesion contract, moreover, had to be interpreted in conformity with the will of the consumer and according to the general interest of both consumers and business firms. In the 1930s, Mossa sustained corporatism, which provided the possibility to give effect for all parties to agreements between enterprises concerning the general conditions of contract (type-contracts), if approved by corporate authorities. Corporative norms looked like a new source of social law, apparently able to grant equality in contracts. In 1942 Mossa judged the Italian civil code positively because, despite the gaps in the field of protection against unfair terms in standardised contracts, it seemed to constitute a first step towards the implementation of a social private law. The civil code, however, did not lessen the difference between individual contracts and adhesion contracts and the jurists had the task to propose adequate remedies to prevent the companies’ abuse of economic power.

Chiodi, G. (2016). Un pioniere della giustizia contrattuale: Lorenzo Mossa e i contratti di adesione. QUADERNI FIORENTINI PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO, 45, 249-293.

Un pioniere della giustizia contrattuale: Lorenzo Mossa e i contratti di adesione

Chiodi, G
2016

Abstract

Abstract (Italiano) Questo scritto è l’esito di un progetto il cui obiettivo consiste nel fare la storia di alcune tappe sconosciute o poco indagate della codificazione civile e commerciale italiana dall’Unità al Fascismo, ricostruite anche attraverso fonti d'archivio inedite. La ricerca si propone di superare l'approccio tradizionale che si limita a fornire una ricostruzione normativa e diacronica della storia della codificazione, esplorando percorsi nascosti. Da questo punto di vista, le transizioni all’interno dello Stato liberale e dallo Stato liberale al fascismo in Italia sono state molto rilevanti. I contratti di adesione sono i contratti più comuni in un'economia capitalista di massa, ma sollevano anche il problema dell'abuso di potere economico da parte delle imprese, imponendo clausole oppressive ai consumatori, senza libera contrattazione. Il saggio ricostruisce l'approccio di Lorenzo Mossa che, a partire dall’inizio del XX secolo, ha indagato a fondo i modi in cui le parti più deboli potevano contestare condizioni sbilanciate o ingiuste di tali contratti. La ricerca è fondata su tutti gli scritti del commercialista e delinea un itinerario che mostra l’originalità della sua posizione: un tassello mancante nella storia del diritto dei contratti del primo Novecento. In vari articoli sul tema, tra il 1919 e il 1942, Mossa ha sostenuto che il diritto commerciale dovrebbe regolare i contratti di adesione in modo diverso dai contratti individuali, e quindi dal diritto civile. Il diritto commerciale dovrebbe essere un diritto sociale privato, nel rispetto del principio della libertà contrattuale, ma allo stesso tempo contribuire alla giustizia sociale, nell'interesse pubblico, consentendo al giudice di ignorare e persino di correggere le clausole abusive di un contratto. Per questo motivo Mossa riteneva che, per un’efficace protezione delle parti più deboli, non fosse sufficiente aumentare le norme legali imperative, come nel progetto del codice commerciale italiano del 1925, ma fosse anche necessario fornire un ampio controllo giudiziario. Il giudice dovrebbe poter rifiutare l’applicazione di disposizioni contrattuali abusive, anche se formalmente firmate dalla controparte, dichiarando nulle le singole clausole quando constati che di fatto esse non sono state lette o comprese dai consumatori o, da un punto di vista più oggettivo, quando sono andati contro la buona fede. Le clausole ambigue di un contratto di adesione, inoltre, dovevano essere interpretate in conformità con la volontà del consumatore e secondo l'interesse generale sia dei consumatori che delle imprese. Negli anni ‘30, Mossa sostenne il corporativismo, che prevedeva la possibilità di dare effetto nei confronti di tutti consumatori ad accordi tra imprese riguardanti le condizioni generali di contratto (contratti tipo), se approvati dalle autorità corporative. Le norme corporative sembravano una nuova fonte di diritto sociale, apparentemente in grado di garantire l’uguaglianza nei contratti. Nel 1942 Mossa giudicò positivamente il codice civile italiano perché, nonostante le lacune nel campo della protezione contro le clausole abusive nei contratti standardizzati, sembrava costituire un primo passo verso l'attuazione di un diritto sociale privato. Il codice civile, tuttavia, non riduceva la differenza tra contratti individuali e contratti di adesione: restava quindi ai giuristi il compito di proporre rimedi più adeguati per prevenire l’abuso di potere economico delle imprese. Abstract (English) This paper is the result of a project, whose objective is to make the history of some unknown or little investigated stages of Italian civil and commercial codification from the Unification to Fascism, also reconstructed through unpublished archive sources. The research aims to overcome the traditional approach merely providing a normative and diachronic reconstruction of the history of codification, exploring hidden paths. From this viewpoint, the transitions within the liberal State and from the liberal State to Fascism in Italy are very relevant. Adhesion contracts are the most common contracts in a capitalist mass economy, but they also raise the problem of abuse of economic power by business enterprises, imposing oppressive clauses upon the consumers without free bargaining. The essay reconstructs the approach of Lorenzo Mossa who, from the early twentieth century, extensively investigated the ways in which the weaker parties could challenge unbalanced or unfair terms of such contracts. The paper fully explores his contribution, in order to reveal the originality of his position: a missing but essential piece in the history of contract law. In various items on the topic, between 1919 and 1942, Mossa argued that commercial law should regulate adhesion contracts differently from individual contracts, and therefore from civil law. Commercial law should be a social private law, respecting the principle of freedom of contract, but at the same time contributing to social justice, in the public interest, allowing the judge to disregard and even to correct the unfair terms of a contract. For this reason Mossa believed that, for an effective protection of the weaker parties, it was not enough to increase legal mandatory rules, as in the draft of the 1925 Italian commercial code, but it was also necessary to provide a broad judicial control. The judge could refuse to enforce unfair contractual provisions, even if formally signed by the counterpart, by declaring void individual clauses when he found that in fact they had not been read or understood by the consumers or, from a more objective point of view, when they went against good faith. Ambiguous clauses of an adhesion contract, moreover, had to be interpreted in conformity with the will of the consumer and according to the general interest of both consumers and business firms. In the 1930s, Mossa sustained corporatism, which provided the possibility to give effect for all parties to agreements between enterprises concerning the general conditions of contract (type-contracts), if approved by corporate authorities. Corporative norms looked like a new source of social law, apparently able to grant equality in contracts. In 1942 Mossa judged the Italian civil code positively because, despite the gaps in the field of protection against unfair terms in standardised contracts, it seemed to constitute a first step towards the implementation of a social private law. The civil code, however, did not lessen the difference between individual contracts and adhesion contracts and the jurists had the task to propose adequate remedies to prevent the companies’ abuse of economic power.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
diritto dei contratti; corporativismo; fascismo; contratti di adesione; interpretazione; invalidità; diritto civile
Italian
2016
2016
45
249
293
reserved
Chiodi, G. (2016). Un pioniere della giustizia contrattuale: Lorenzo Mossa e i contratti di adesione. QUADERNI FIORENTINI PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO, 45, 249-293.
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