L'A. osserva come il caso Peppermint, che ha rimarcato i confini in rete tra protezione della proprietà intellettuale e l'istanza di condivisione della conoscenza e, soprattutto, tra protezione della proprietà intellettuale e tutela della privacy, ha indubbiamente evidenziato questioni di ordine generale, sollevando altresì dubbi di stretto diritto positivo sui presupposti, i limiti soggettivi ed oggettivi dell'ordine di esibizione di cui all'art. 156 bis della legge sul diritto d'autore e sulla responsabilità del provider. L'A., rifacendosi alle pronunce in esame, osserva in conclusione come eventuali conflitti tra l'esigenza di protezione della proprietà intellettuale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quali la privacy, devono trovare soluzione solo ad opera dell'autorità pubblica nel quadro dei principi fondamentali.

DE CATA, M. (2008). Il caso "Peppermint". Ulteriori riflessioni anche alla luce del caso "Promusicae".(Nota a ord. Trib. Roma 18 agosto 2006; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 9 febbraio 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 5 aprile 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 20 aprile 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 26 aprile 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 14 luglio 2007; CGCE Grande sezione 29 gennaio 2008 (causa C-275/06)). RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, 57(4-5), 404-448.

Il caso "Peppermint". Ulteriori riflessioni anche alla luce del caso "Promusicae".(Nota a ord. Trib. Roma 18 agosto 2006; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 9 febbraio 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 5 aprile 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 20 aprile 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 26 aprile 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 14 luglio 2007; CGCE Grande sezione 29 gennaio 2008 (causa C-275/06))

DE CATA, MARCELLO
2008

Abstract

L'A. osserva come il caso Peppermint, che ha rimarcato i confini in rete tra protezione della proprietà intellettuale e l'istanza di condivisione della conoscenza e, soprattutto, tra protezione della proprietà intellettuale e tutela della privacy, ha indubbiamente evidenziato questioni di ordine generale, sollevando altresì dubbi di stretto diritto positivo sui presupposti, i limiti soggettivi ed oggettivi dell'ordine di esibizione di cui all'art. 156 bis della legge sul diritto d'autore e sulla responsabilità del provider. L'A., rifacendosi alle pronunce in esame, osserva in conclusione come eventuali conflitti tra l'esigenza di protezione della proprietà intellettuale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quali la privacy, devono trovare soluzione solo ad opera dell'autorità pubblica nel quadro dei principi fondamentali.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
privacy, internet, peer to peer, protezione diritto d'autore, direttiva enforcement
Italian
2008
57
4-5
404
448
none
DE CATA, M. (2008). Il caso "Peppermint". Ulteriori riflessioni anche alla luce del caso "Promusicae".(Nota a ord. Trib. Roma 18 agosto 2006; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 9 febbraio 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 5 aprile 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 20 aprile 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 26 aprile 2007; ord. Trib. Roma sez. spec. proprietà industriale ed intellettuale 14 luglio 2007; CGCE Grande sezione 29 gennaio 2008 (causa C-275/06)). RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, 57(4-5), 404-448.
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