L'A. evidenzia come il servizio di prevenzione e protezione costituisca la vera figura innovativa introdotta dal d.lg. 626/1994 in materia di sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro. L'A. distingue tre tipologie di servizio che emergono dall'art. 8 d.lg. 626/1994, il primo costituito dal datore di lavoro attraverso la designazione, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, di una o più persone da lui dipendenti; il secondo scelto all'esterno dell'impresa nel caso in cui la capacità di questi ultimi sia insufficiente e ricorrano certe condizioni di legge; il terzo svolto personalmente dal datore di lavoro, il che può avvenire, però, solo in un numero limitato di casi e in particolari condizioni (art. 10 all. I d.lg. 626/1994). L'A. approfondisce l'analisi della normativa richiamata, soffermandosi in particolare sui seguenti punti specifici: le tipologie di servizio; integrazione dell'azione di prevenzione e protezione (art. 2 lett. g d.lg. 626/1994); lo "specialista in prevenzione"; la designazione del responsabile del servizio; le responsabilità prevenzionali e per reati colposi di evento.

Bacchini, F. (2001). Il servizio di prevenzione e protezione, il suo responsabile e i c.d. "consulenti per la sicurezza". ISL. IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO, 5(9), 481-484.

Il servizio di prevenzione e protezione, il suo responsabile e i c.d. "consulenti per la sicurezza"

BACCHINI, FRANCESCO
2001

Abstract

L'A. evidenzia come il servizio di prevenzione e protezione costituisca la vera figura innovativa introdotta dal d.lg. 626/1994 in materia di sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro. L'A. distingue tre tipologie di servizio che emergono dall'art. 8 d.lg. 626/1994, il primo costituito dal datore di lavoro attraverso la designazione, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, di una o più persone da lui dipendenti; il secondo scelto all'esterno dell'impresa nel caso in cui la capacità di questi ultimi sia insufficiente e ricorrano certe condizioni di legge; il terzo svolto personalmente dal datore di lavoro, il che può avvenire, però, solo in un numero limitato di casi e in particolari condizioni (art. 10 all. I d.lg. 626/1994). L'A. approfondisce l'analisi della normativa richiamata, soffermandosi in particolare sui seguenti punti specifici: le tipologie di servizio; integrazione dell'azione di prevenzione e protezione (art. 2 lett. g d.lg. 626/1994); lo "specialista in prevenzione"; la designazione del responsabile del servizio; le responsabilità prevenzionali e per reati colposi di evento.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
sicurezza del lavoro; igiene del lavoro; salute dei lavoratori; prevenzione; servizio prevenzione e protezione
Italian
2001
5
9
481
484
none
Bacchini, F. (2001). Il servizio di prevenzione e protezione, il suo responsabile e i c.d. "consulenti per la sicurezza". ISL. IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO, 5(9), 481-484.
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