Con il d.lg. n. 195/2003 (Modifiche ed integrazioni al d.lg. n. 626/1994, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'art. 21 della l. n. 39/2002), il Governo dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 21 l. n. 39/2002, al fine della completa esecuzione dei principi e criteri affermati nella sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 novembre 2001, causa C-49/00. L'A. esamina la nuova disciplina delle capacità e dei requisiti professionali dei RSPP e addetti contenuta nel decreto, soffermandosi anche sulla disciplina transitoria e sull'art. 3 comma 3 del decreto, che stabilisce la c.d. clausola di cedevolezza, secondo la quale, in relazione al disposto dell'art. 117 comma 5 Cost., le norme del decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano - che non abbiano ancora provveduto a adeguarsi, con riferimento ai requisiti e capacità dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata - si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo n. 195/2003.

Bacchini, F. (2003). Il d.lg. 23 giugno 2003, n. 195: riflessioni e spunti critici. ISL. IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO, 7(10), 574-579.

Il d.lg. 23 giugno 2003, n. 195: riflessioni e spunti critici

BACCHINI, FRANCESCO
2003

Abstract

Con il d.lg. n. 195/2003 (Modifiche ed integrazioni al d.lg. n. 626/1994, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'art. 21 della l. n. 39/2002), il Governo dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 21 l. n. 39/2002, al fine della completa esecuzione dei principi e criteri affermati nella sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 novembre 2001, causa C-49/00. L'A. esamina la nuova disciplina delle capacità e dei requisiti professionali dei RSPP e addetti contenuta nel decreto, soffermandosi anche sulla disciplina transitoria e sull'art. 3 comma 3 del decreto, che stabilisce la c.d. clausola di cedevolezza, secondo la quale, in relazione al disposto dell'art. 117 comma 5 Cost., le norme del decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano - che non abbiano ancora provveduto a adeguarsi, con riferimento ai requisiti e capacità dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata - si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo n. 195/2003.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
sicurezza del lavoro; igiene del lavoro; salute dei lavoratori; prevenzione; obblighi datore di lavoro
Italian
2003
7
10
574
579
none
Bacchini, F. (2003). Il d.lg. 23 giugno 2003, n. 195: riflessioni e spunti critici. ISL. IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO, 7(10), 574-579.
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